Denial of Pre-Litigation Indigence Assistance Upheld
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant sought judicial assistance for a future debt collection case, claiming indigence, but the lower court denied the request because the main action had not yet formally commenced. The appellate court rejected the appeal, reasoning that judicial assistance can only be granted once the related case is formally initiated, as the filing of a conciliation request does not establish litispendence for the main claim, and further, the request for recusal of the initial judge was unfounded because the recusal would be *ex nunc* and thus ineffective regarding prior proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 313bis CPC, Art. 30 cpv. 1 CPC, Art. 26 CPC, Art. 27 CPC, Art. 4 cpv. 1 Lag, Art. 167 cpv. 1 CPC; Denial of Pre-Litigation Indigence Assistance Upheld: The appellate court rejected the appeal, reasoning that judicial assistance can only be granted once the related case is formally initiated, as the filing of a conciliation request does not establish litispendence for the main claim, and further, the request for recusal of the initial judge was unfounded because the recusal would be *ex nunc* and thus ineffective regarding prior proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis procedural rule was cited in the concluding sentence before the orders and governs the rejection of the appeal.
This rule was cited in the reasoning leading to the rejection of the main request for legal aid (though not explicitly in the final orders, it is the substantive basis for the decision on the merits, but since the instruction mandates citation *in the dispositive*, we must check for other citations related to the merits/procedure rejection. The main ground cited in the final disposition section is procedural/final: Art. 313 bis CPC).
Cited in the reasoning to explain why conciliation filing does not create litispendency, justifying the rejection of the main claim.
Cited as the basis for the discretionary decision not to levy court fees or costs for reasons of expediency.
Testo completo
Incarto n. 12.2004.107 · Lugano 9 giugno 2004/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire sull'istanza 15 aprile 2004 -inc. n. DI.2004.398 (53/G/2004) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- di
APPE1
volta ad ottenere la concessione dell’assistenza giudiziaria in vista di una causa creditoria che egli intende promuovere nei confronti di , , , e , ;
istanza che il Segretario assessore con decreto 21 maggio 2004 ha respinto;
appellante l’istante, che con ricorso 4 giugno 2004 chiede nuovamente la concessione dell’assistenza giudiziaria, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto e in diritto: che con l'istanza in rassegna __________APPE1, dichiarandosi indigente, ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria in vista di una causa creditoria di fr. 23'592.- oltre interessi, attualmente non ancora pendente, che egli intende promuovere nei confronti di tre suoi clienti;
che con il decreto qui impugnato il Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, __________, ha integralmente respinto l’istanza di assistenza giudiziaria, escludendo che la stessa potesse essere richiesta prima dell'avvio della relativa causa di merito;
che con il ricorso che qui ci occupa -inoltrato alla Camera di cassazione civile, ma in realtà di competenza della scrivente Camera, siccome la causa di merito che s'intende promuovere in futuro, per il suo valore litigioso, è senz'altro retta dalla procedura appellabilel'istante postula, previa l'esclusione rispettivamente la ricusazione del Segretario assessore, l'accoglimento dell'istanza di assistenza giudiziaria;
che il gravame dev'essere evaso già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC;
che la richiesta preliminare di esclusione e di ricusazione del Segretario assessore, che per altro non avrebbe dovuto essere indirizzata al Tribunale d'appello, ma semmai al Pretore da cui egli dipende (art. 30 cpv. 1 CPC), è manifestamente infondata;
che in effetti l'istante, pur avendo postulato l'esclusione del primo giudice, non ha assolutamente indicato, ancor prima che provato, quale dei motivi di esclusione di cui all'art. 26 CPC sarebbe in concreto adempiuto;
che la richiesta di ricusazione ai sensi dell'art. 27 CPC dev'essere a sua volta disattesa già per il fatto che, per giurisprudenza invalsa, gli effetti della ricusazione hanno carattere *ex nunc*, in altre parole gli atti giudiziari che hanno avuto luogo prima della formulazione della ricusa restano validi (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 3 e m. 118 ad art. 27; II CCA 28 settembre 1995 inc. n. 12.95.195, 18 febbraio 2002 inc. n. 12.2002.36), per cui nel caso di specie la richiesta stessa, fosse per ipotesi anche fondata, non migliorerebbe in ogni caso la posizione del ricusante, ma rimarrebbe fine a sé stessa, dal che la sua inammissibilità;
che, beninteso, queste contestazioni potranno senz'altro essere riproposte una volta inoltrata la causa di merito;
che pure infondata è la domanda principale di accoglimento dell'istanza di assistenza giudiziaria;
che è in effetti a ragione che il giudice di prime cure, sulla base del tenore letterale dell'art. 4 cpv. 1 Lag -secondo cui il beneficio dell'assistenza giudiziaria può essere richiesto in ogni stadio della proceduraha escluso che l'istanza di assistenza giudiziaria potesse essere accolta prima del formale avvio della causa di merito (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 7 ad art. 156 e n. 552 con rif. ad art. 155), fermo restando che, contrariamente a quanto addotto nell'impugnativa, l’inoltro di un'istanza di conciliazione ai sensi dell'art. 354 segg. CPC, in concreto avvenuto (cfr. doc. H, 7 e 7.1), non crea ancora la litispendenza per la relativa azione di merito, che interviene unicamente al momento della consegna della petizione alla cancelleria del giudice adito o ad un ufficio postale (art. 167 cpv. 1 CPC);
che il ricorso deve pertanto essere respinto ai sensi dei considerandi, ritenuto che per motivi di opportunità (art. 148 cpv. 2 CPC), non si ritiene di dover caricare all'istante né la tassa di giustizia, né le spese;
Per i quali motivi,
viste le norme citate e l’art. 313 bis CPC
dichiara e pronuncia
I. Il ricorso 4 giugno 2004 del__________. __________APPE1 è respinto.
II. Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese.
III. Intimazione:
-
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario