Appeal Dismissed: Non-Appealability of Decree Granting Evidence for Future Memory
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was lodged against a lower court's decision to grant a request for the taking of testimonial evidence for future memory, but the appellate court deemed the appeal inadmissible because the relevant procedural code explicitly states that decrees admitting evidence for future memory are non-appealable. The court reasoned that the procedure for taking evidence for future memory is distinct and independent from the main proceedings, precluding consideration of the appeal even as a prudential measure linked to future merit appeals, resulting in the dismissal of the appeal and the imposition of costs on the appellants.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 451 CPC, Art. 313bis CPC, Art. 96 CPC, art. 66 al. 1 LTF; Appeal Dismissed: Non-Appealability of Decree Granting Evidence for Future Memory: The court reasoned that the procedure for taking evidence for future memory is distinct and independent from the main proceedings, precluding consideration of the appeal even as a prudential measure linked to future merit appeals, resulting in the dismissal of the appeal and the imposition of costs on the appellants.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because it challenged a decree admitting evidence for future memory.
Used to justify deciding the appeal on the preliminary examination (irricevibilità) without notifying the counterparty.
Mentioned in the reasoning regarding why the appeal could not be treated as a prudential appeal, but it is not cited in the dispositive orders.
The decision on costs and fees is based on the provisions concerning the tariff (TG), which corresponds functionally to the cost provisions.
Testo completo
Incarto n. 12.2004.1 · Lugano 8 gennaio 2004/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2003.251 della Pretura della giurisdizione di __________ promossa con istanza 4 novembre 2003 da
__________ rappr. dall'avv. __________ contro
Comunione ereditaria fu __________, composta da: 1. __________ 2. __________ 3. __________ 4. __________ tutti rappr. dall'avv. __________
intesa ad assumere, quale prova a futura memoria ai sensi degli art. 446 e seg. CPC, la deposizione testimoniale del signor __________ che il Pretore, con decreto 19 dicembre 2003, ha accolto.
Appellanti i convenuti, i quali, con atto d'appello 29 dicembre 2003, chiedono la riforma del primo giudizio nel senso di respingere l'istanza a futura a memoria.
Letti ed esaminati gli atti della causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che l'art. 451 CPC prevede che i decreti che ammettono la prova a futura memoria sono inappellabili;
che, di conseguenza, l'appello in questione, che si aggrava contro una decisione del Pretore che ammette la prova a futuro, è irricevibile e come tale può essere deciso già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte;
che l'appello, come intendono i ricorrenti, non può nemmeno essere considerato formulato a titolo prudenziale ai sensi dell'art. 96 CPC e trattato con la prima appellazione sospensiva della causa di merito che eventualmente seguirà l'assunzione della prova a futuro;
che, infatti, la procedura di prova a futura memoria e quella di merito, come appare dalla sistematica della legge, sono due procedure ben distinte ed indipendenti tra loro (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 446 m. 5), e ciò sia quando la prova a futuro è chiesta prima che quando lo è pendente la causa di merito;
che la parte appellante sopporta la tassa e le spese di giudizio mentre non sono assegnate ripetibili alla controparte che non ha dovuto esprimersi sull'appello;
Per i quali motivi
visti gli art. 446 e seg. CPC
e, per le spese, la vigente TG
dichiara e pronuncia
1. L'appello 29 dicembre 2003 è irricevibile.
2. La tassa di giudizio di Fr. 100.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 150.-) sono a carico degli appellanti.
3. Intimazione:
- avv. __________, - avv. __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario