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12.2003.90 • TRAC TI 12.2003.90 Generato dall'IA

Appeal Withdrawal Regarding Real Estate Disposal Restriction

Numero d'incarto 12.2003.90
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court was seized of an appeal against a lower court's decision granting a precautionary measure that ordered the registration of a restriction on the disposal authority concerning specific real estate parcels; however, the appellant subsequently communicated, with the consent of the opposing party, the withdrawal of the appeal procedure, leading the court to strike the appeal from the roll, order the advance judicial fee and costs to remain with the appellant, and compensate for legal fees.

Regesto Legislator

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Art. 352 CPC, Art. 147 e seg. CPC; Appeal Withdrawal Regarding Real Estate Disposal Restriction: in materia di provvedimenti cautelari che il Pretore, con decisione 30 aprile 2003, ha accolto ordinando l'annotazione a Registro fondiario della restrizione della facoltà di disporre a carico delle part. no __________ e __________ RFD di __________ e che la convenuta ha impugnato, con appello 15 maggio 2003.

Parole chiave

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anticipo delle spese beni immobili distrazione di valori patrimoniali ritiro dell'istanza giudiziaria sfratto sequestro di beni Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 352 CPC

This article was cited in the preamble to the decision which ordered the withdrawal of the appeal proceedings.

Art. 147 e seg. CPC

These articles governed the allocation of court fees and expenses, which were addressed in the final orders.

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Testo completo

Incarto n. 12.2003.90 · Lugano 4 agosto 2003/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2002.658 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa, con istanza 24 settembre 2002, da

__________ (rappr. dall' avv. __________) contro

__________ (rappr. dall' avv. __________)

in materia di provvedimenti cautelari che il Pretore, con decisione 30 aprile 2003, ha accolto ordinando l'annotazione a Registro fondiario della restrizione della facoltà di disporre a carico delle part. no __________ e __________ RFD di __________ e che la convenuta ha impugnato, con appello 15 maggio 2003.

Atteso che, con scritto 31 luglio 2003, il patrocinatore della parte convenuta ha comunicato, con il consenso della controparte, di voler stralciare la procedura d'appello con le spese a carico di chi le ha anticipate e compensate le ripetibili.

Visti l'art. 352 CPC e, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG

pronuncia

1. La procedura d'appello inc. no. 12.2003.90 di questa Camera è stralciata dai ruoli.

2. La tassa di giustizia e le spese in complessivi Fr. 50.-, già anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico, compensate le ripetibili.

3. Intimazione:

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario