Appeal Suspension Denied for Lack of Proven Irreparable Harm from Monetary Judgment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant sought a suspensive effect for their appeal against a lower court decision, but the appellate court rejected the request because the appellant failed to provide any specific motivation or demonstrate that the execution of the judgment, which involved a monetary payment, would cause irreparable legal harm or significant financial difficulty justifying such a measure. The court reasoned that merely having to pay a sum of money does not constitute legal detriment unless the burden creates concrete financial distress or raises serious doubts about the possibility of recovering the funds if the appeal is ultimately successful.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 418 e 398 cpv 2 CPC; Appeal Suspension Denied for Lack of Proven Irreparable Harm from Monetary Judgment: The court reasoned that merely having to pay a sum of money does not constitute legal detriment unless the burden creates concrete financial distress or raises serious doubts about the possibility of recovering the funds if the appeal is ultimately successful.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles regulate the application of the requested measure, which is the rejection of the request for suspension of effect.
Testo completo
Incarto n. 12.2003.7 · Lugano 7 gennaio 2003/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Visto l'appello
2 gennaio 2003 presentato da
__________ (patrocinata dall'avv. __________) contro
la decisione 20 dicembre 2002 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella procedura promossa nei confronti di
__________ (patrocinato dall'avv. __________)
statuendo sulla domanda di effetto sospensivo contenuta nell'appello;
considerato che il conferimento dell'effetto sospensivo a un ricorso dipende dalle particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 270);
rilevata la mancanza di motivazione a sostegno della misura richiesta, l'insorgente non specificando quali interessi apparirebbero minacciati ove la sentenza pretorile divenisse esecutiva;
ritenuto che la semplice evenienza di un incasso pecuniario non comporta scapito giuridico, a meno che l'obbligo di pagare implichi per l'appellante difficoltà finanziarie o la restituzione della somma in esito al possibile accoglimento del ricorso sembri dubbia (DTF 107 Ia 269 consid. 2), questioni neppure prospettate in concreto;
richiamati gli art. 418 e 398 cpv 2 CPC
decreta 1. L'istanza tendente alla concessione dell'effetto sospensivo all'appello 2 gennaio 2003 di cui sopra, è respinta.
2. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Il presidente
giudice Cocchi