Improper Form of Appeal Based on Attorney Withdrawal Due to Criminal Proceedings
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAfter the lower court ruled in favor of several counterclaims, an appellant sought to appeal the decision via a letter stating their attorney was withdrawing from the case due to criminal proceedings initiated by the opposing party, suggesting the outcome of the criminal case would "reverse the civil judgment." The appellate court deemed this communication inadmissible as an appeal because it failed to meet the formal requirements of the relevant procedural code, specifically omitting the required grounds of appeal, the disputed points of the lower court's decision, and the specific appeal requests, rendering the purported appeal null and allowing the court to reject it immediately without notifying the opposing party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 107 CPC, Art. 308 CPC, Art. 309 cpv. 2 CPC, Art. 309 cpv. 5 CPC, Art. 313bis CPC; Improper Form of Appeal Based on Attorney Withdrawal Due to Criminal Proceedings: che, viste le particolarità della fattispecie, si può soprassedere dall'esposizione di spese e di tassa di giustizia.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed by the Court to rule on the rejection of the appeal with a brief motivation due to its inadmissibility/nullity.
Cited in the reasoning to establish that the appeal was null, which led to the application of Art. 313bis CPC.
Cited in the reasoning to show why the appeal did not meet the formal requirements for filing.
Cited in the reasoning regarding the deadline for appealing a civil judgment.
Mentioned in the reasoning regarding the possibility of requesting a stay of proceedings in appeal.
Testo completo
Incarto n. 12.2003.62 · Lugano 24 marzo 2003/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria (inc. OA.1997.673 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4) promossa con petizione 5 settembre 1997 da
1. __________, per sé e per conto di: 2. __________ 3. __________ 4. __________ tutti patrocinati dall'avv. __________
Contro
1. __________ 2. __________
1. e 2. patrocinate dall'avv. __________;
3. __________ 4. __________
3. e 4. patrocinate dall'avv. __________;
5. __________ 6. __________
5. e 6. patrocinate dall'avv. __________;
7. __________ 8. __________
7. e 8. patrocinate dall'avv. __________;
9. __________
patrocinata dall'avv. __________;
10. __________
chiedente la condanna delle parti convenute al pagamento in solido agli attori della somma di fr. 12'000'000.-;
preso atto che la causa principale è stata stralciata dai ruoli con decreto pretorile 7 gennaio 1999 a seguito della mancata prestazione di cauzione processuale;
considerato che il processo è continuato relativamente a tre riconvenzioni proposte da __________ contro la sola __________ e da __________, rispettivamente da __________, nei confronti di tutti gli attori;
ritenuto come, in accoglimento delle stesse, con sentenza
9 gennaio 2003 il Pretore abbia in particolare condannato __________, unitamente alle società liteconsorti, a pagare in solido a __________ l'importo di US$ 134'107.87 -oltre accessorie a __________, l'importo di US$ 795'585.75;
considerato
in fatto e in
diritto:
che con invio raccomandato 3 febbraio 2003 il patrocinatore di __________, comunicando peraltro di *rinunciare al mandato in questa sede*, ha comunicato al Pretore che, a dipendenza dell'avvio da parte di avversari del suo mandante di un procedimento penale nei suoi confronti, questi considerava *di far valere in quella sede ogni sua legittima pretesa,* ritenuto che l'esito della causa penale, chiarendo le reciproche posizioni di dare - avere, sarebbe così stato in grado di *ribaltare il giudizio civile*;
che, la comunicazione menzionata doveva comunque *valere quale non accettazione della sentenza emessa pro futuro*;
che, con scritto esplicativo 14 marzo 2003, lo stesso patrocinatore dichiarava al Pretore che il precedente messaggio era *da intendersi quale appello avverso la sua decisione*, sostenendo che, in quella sede, egli aveva altresì richiesto la sospensione della procedura in attesa dell'esito del procedimento penale;
che, malgrado la "conferma" 14 marzo 2003, va anzitutto chiarito che tale istanza di sospensione non è affatto stata formulata nella comunicazione (appello) 3 febbraio: ciò non risulta né dalla lettera del testo, né può in qualche modo essere dedotto dal complesso dello scritto secondo il principio dell'affidamento;
che comunque un'istanza di sospensione del processo civile (art. 107 CPC), pur essendo proponibile anche in sede di appello, non potrebbe precedere la tempestiva e corretta presentazione del rimedio medesimo (e quindi l'avvio di quella fase processuale) senza eludere la norma che vincola l'impugnazione di una sentenza civile in procedura ordinaria al termine perentorio di venti giorni dalla notificazione di quella (art. 308 CPC; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 308, m. 2);
che, contrariamente a quanto pretende __________ (rappresentato o no dall'avv. __________), lo scritto 3 febbraio 2003 non può rappresentare appello per il semplice fatto che esso, manifestamente, non si conforma a nessuna delle chiare esigenze poste dall'art. 309 cpv. 2 CPC: in particolare l'appellante non indica i punti della sentenza pretorile che intende dedurre dinanzi alla seconda istanza (lett. d), non formula domande d'appello (lett. e) e non espone nessun motivo di fatto o di diritto su cui fonda la sua impugnazione (lett. f);
che pertanto esso è nullo (art. 309 cpv. 5 CPC);
che, data questa premessa, l'impugnazione può esser evasa in applicazione dell'art. 313bis CPC che dà facoltà alla Camera, prima della notificazione dell'atto d'appello alla controparte, di decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso, qualora si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che, viste le particolarità della fattispecie, si può soprassedere dall'esposizione di spese e di tassa di giustizia.
Motivi per i quali;
pronuncia: 1. L'appello 3 febbraio 2003 di __________, è irricevibile poiché nullo.
2. Non si prelevano spese né tassa di giustizia.
3. Intimazione:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario