Eviction Upheld: Valid Notice and Missed Appeal Deadline Defeat Tenants' Claims of Implied Lease Renewal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed an appeal against an eviction order granted based on the expiration of a fixed-term lease, rejecting the tenants' claims that the initial order and subsequent notification were invalid due to non-receipt and that the lease was tacitly renewed by paying rent in the following months. The court reasoned that the initial notice of the eviction request was validly served via registered mail, deemed complete upon the expiration of the seven-day postal retention period despite non-collection, and that the subsequent appeal was inadmissible because it was filed beyond the ten-day deadline calculated from the valid notification of the eviction decree, also served by registered mail and deemed complete upon the expiration of the retention period, thereby invalidating any arguments regarding implied renewal which were further negated by the landlord's prompt filing of the eviction request after the contract's stated end date.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 313bis CPC, Art. 124 CPC, art. 506 e segg. CPC, art. 508 CPC; Eviction Upheld: Valid Notice and Missed Appeal Deadline Defeat Tenants' Claims of Implied Lease Renewal: The court reasoned that the initial notice of the eviction request was validly served via registered mail, deemed complete upon the expiration of the seven-day postal retention period despite non-collection, and that the subsequent appeal was inadmissible because it was filed beyond the ten-day deadline calculated from the valid notification of the eviction decree, also served by registered mail and deemed complete upon the expiration of the retention period, thereby invalidating any arguments regarding implied renewal which were further negated by the landlord's prompt filing of the eviction request after the contract's stated end date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court cited this provision in the reasoning for the basis of the appeal review procedure.
Cited as the general framework for the judgment on the appeal regarding the eviction order.
The inadmissibility argument concerning the appeal deadline was based on this article (Art. 508 CPC is implied as the ground for appeal review, though the court ultimately rejected the appeal on merit/admissibility grounds regarding timing based on Art. 124 CPC and Art. 508's deadline requirements).
The court used the rules on service of judicial acts to determine the notification date, which impacted the appeal deadline.
Cited as the general framework for the judgment on the appeal regarding the eviction order (Order 1).
Although the final order refers to Art. 506 e segg. CPC, the reasoning extensively discusses the appeal deadline based on this provision (Order 1 is based on the rejection of the appeal).
Cited as the general framework for the judgment on the appeal regarding the eviction order (Order 1).
Cited as the general framework for the judgment on the appeal regarding the eviction order (Order 1).
Testo completo
Incarto n. 12.2003.52 · Lugano 4 marzo 2003/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Epiney–Colombo e G.A. Bernasconi
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa –inc. n. DI.2003.00014 della Pretura della giurisdizione di Locarno–Città– promossa con istanza di sfratto
10 gennaio 2003 da
__________ (rappr. dall'avv. __________) contro
__________ __________
che il Segretario assessore ha accolto, con decreto 28 gennaio 2003, ordinando ai convenuti di mettere immediatamente a libera disposizione della parte istante gli enti locati siti ai mappali n. __________ e __________ RFD di __________;
ed ora sull'appello 27 febbraio 2003 dei convenuti;
Considerato
in fatto e in diritto: che con decisione 28 gennaio 2003 il Segretario assessore, preso atto che l'istanza si fondava sul contratto di locazione a tempo determinato stipulato tra le parti in data 25 marzo 2002 (doc. A), il quale prevedeva la fine della locazione per il 31 dicembre 2002 (cfr. la sua clausola n. 3), termine nel frattempo scaduto, ha decretato lo sfratto dei convenuti dall'ente locato;
che con l'appello 27 febbraio 2003, corredato di una richiesta di effetto sospensivo –che viene pure evasa con l'emanazione del presente giudizio– i convenuti chiedono l'annullamento del decreto di sfratto, lamentando da una parte il mancato ricevimento dell'istanza e della convocazione all'udienza di discussione, e asserendo dall'altra che il contratto di locazione si sarebbe rinnovato per atti concludenti, in quanto essi avevano continuato a versare la pigione nei mesi di gennaio e febbraio 2003 senza che la controparte avesse avuto nulla da ridire;
che il gravame può senz'altro essere evaso già nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;
che, giusta l'art. 124 CPC, la notificazione degli atti giudiziari avviene, di regola, mediante invio postale raccomandato (cpv. 1), fermo restando che essa è considerata per validamente effettuata anche se il destinatario ha rifiutato o impedito la consegna (cpv. 5): la giurisprudenza, in particolare, ha già avuto modo di stabilire che, nel caso in cui il destinatario non può essere raggiunto, l'invio si considera notificato al momento in cui esso viene ritirato all'ufficio postale oppure, in caso di mancato ritiro, l'ultimo dei 7 giorni di giacenza (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 124);
che dagli atti di causa si evince che nel caso di specie la notificazione dell'istanza di sfratto, cui era allegata la citazione all'udienza di discussione indetta per il 27 gennaio 2003, è avvenuta il 13 gennaio 2003 con invio postale raccomandato e che il plico in questione è stato ritornato alla Pretura, siccome non ritirato, dopo l'infruttuosa scadenza del termine di giacenza: in base alle considerazioni che precedono, si deve pertanto concludere per la validità della notificazione di quegli atti;
che la tesi della riconduzione per atti concludenti deve a sua volta essere respinta, il fatto che il locatore abbia inoltrato l'istanza di sfratto già 10 giorni dopo la scadenza contrattuale del 31 dicembre 2002 escludendo, in effetti, la venuta in essere di un eventuale nuovo contratto per atti concludenti;
che, a prescindere da quanto precede, l'appello avrebbe già dovuto essere dichiarato irricevibile, siccome non inoltrato entro il termine di 10 giorni dalla notificazione del querelato giudizio (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 7 ad art. 508);
che il decreto di sfratto è in effetti stato intimato il 28 gennaio 2003 per invio postale raccomandato, sennonché, anche in questo caso, esso non è stato ritirato dai convenuti ed è stato ritornato alla Pretura: esso è in ogni caso da considerare come validamente notificato già il settimo giorno di scadenza, ovvero al più tardi il 5 febbraio 2003; di nessuna rilevanza è il fatto che in seguito, e meglio il 13 febbraio 2003, la Pretura abbia ritenuto di tentare una nuova notifica a mezzo usciere, avvenuta il successivo 17 febbraio: in base alla giurisprudenza, essa in effetti non è altro che l'inutile ripetizione di quella da ammettere ex lege in conseguenza del comportamento negligente od elusivo dei convenuti e che per prima ha fatto decorrere, senza possibilità di proroga o interruzione, il termine per l'impugnazione (II CCA 16 gennaio 1997 in re P./D. SA, 26 aprile 2001 in re R. e llcc./R. SA);
che l'appello in questione deve pertanto essere respinto, con l'accollo agli appellanti della tassa di giustizia e delle spese;
Per i quali motivi
Visti gli art. 506 e segg. e 313bis CPC
pronuncia: 1. L'appello
27 febbraio 2003 di __________ e __________ è respinto.
2. Gli oneri processuali di fr. 100.– (tassa di giustizia fr. 80.– e spese fr. 20.–) sono a carico degli appellanti in solido.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario