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12.2003.42 • TRAC TI 12.2003.42 Generato dall'IA

Appeal Dismissed: Untimely Forgery Objection in Architectural Fee Dispute

Numero d'incarto 12.2003.42
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant challenged the lower court's rejection of their objection of forgery concerning documents submitted by the opposing party in a dispute regarding architectural fees and counterclaim for damages. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the objection was filed too late, having been raised after the preliminary pleadings were closed, and further that the procedure for objecting to forgery only applies to formal forgery, not to material or substantive discrepancies in content, such as the dimensions of plans, which must be resolved through critical assessment of all evidence later in the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 78 CPC, Art. 148 CPC; Appeal Dismissed: Untimely Forgery Objection in Architectural Fee Dispute: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the objection was filed too late, having been raised after the preliminary pleadings were closed, and further that the procedure for objecting to forgery only applies to formal forgery, not to material or substantive discrepancies in content, such as the dimensions of plans, which must be resolved through critical assessment of all evidence later in the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedimento per falsità domanda riconvenzionale quantificazione del danno procedura preparatoria responsabilità dell'architetto eccezioni processuali tardive Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 148 CPC

Cited as the legal basis for ordering costs according to the outcome of the appeal (soccombenza).

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Testo completo

Incarto n. 12.2003.42 · Lugano 16 marzo 2004/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2002.00074 della Pretura del distretto di __________ - promossa con istanza 25 settembre 2001 da

__________ rappr. da __________ contro

__________ rappr. da __________

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 4'569.70 più accessori a titolo di mercede dell'architetto, domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell'istanza e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 20'000.- e oltre per risarcimento danni;

ed ora sull'eccezione di falso sollevata dalla convenuta il 4 luglio 2002 con riferimento ai doc. _, che il Pretore, con decreto 29 gennaio 2003, ha respinto;

appellante la convenuta con atto di appello 10 febbraio 2003, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere l'eccezione e con ciò di estromettere dagli atti i documenti in questione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'istante con osservazioni 14 marzo 2003 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

richiamato il decreto 11 febbraio 2003 con cui il Pretore ha concesso l'effetto sospensivo all'appello;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con l'appello che qui ci occupa la convenuta rimprovera al giudice di prime cure di aver respinto l'eccezione di falso da lei sollevata in relazione ai doc. _, prodotti a suo tempo dall'istante con la replica e risposta riconvenzionale;

che il gravame deve essere respinto già per il fatto che l'eccezione era stata validamente sollevata solo dopo la chiusura dello scambio degli allegati preliminari e pertanto tardivamente, la giurisprudenza cantonale avendo già avuto modo di stabilire che la circostanza andava al più tardi eccepita con la replica o la duplica (art. 78 CPC; cfr., proprio in materia di eccezione di falso, ICCA 18 gennaio 2002 inc. n. 11.2000.128 e 23 novembre 2000 inc. n. 11.2000.135, pubblicata in BOA No. 22 p. 18);

che, ad ogni buon conto, l'asserita difformità dei documenti in questione con il doc. _ -tutti pacificamente allestiti dall'istantesegnatamente in punto alle dimensioni dei piani, non poteva nemmeno essere sanzionata nell'ambito della procedura di eccezione di falso di cui agli art. 216 segg. CPC;

che in effetti quest'ultima trova applicazione soltanto nei confronti del documento eccepito di falso formale e non in caso di falso materiale o di contenuto, essendo chiaro che questa procedura, basata esclusivamente sul confronto fra il documento eccepito di falso e altri emanati dalla medesima persona, ad altro non può approdare che ad un giudizio sull'autenticità formale dello stesso e non del suo contenuto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 216);

che la tematica sollevata dalla convenuta, concernente la validità materiale dei documenti in questione, potrà in definitiva essere risolta dal giudice, in base al suo libero apprezzamento, solo dopo un esame critico di tutte le emergenze processuali (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem), ivi compresa un'eventuale perizia tecnica;

che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la soccombenza (art. 148 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 10 febbraio 2003 di __________ è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 280.-

b) spese fr. 20.-

Totale fr. 300.-

da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 300.- per ripetibili.

III. Intimazione a: - avv. __________

- avv. __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario