Appeal Regarding Court Fees and Indemnities in Lease Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant sought to reduce the court fees and indemnities awarded against them by the lower court, which had rejected the appellant's objection to the territorial jurisdiction in a lease dispute concerning a debt acknowledgment request, with the appellant arguing that the established amounts were excessive under a newly enacted law provision affecting rental disputes under a certain value. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the lower court's determination of fees and indemnities, which were within the applicable maximum and minimum tariffs, was not an abuse of discretion, and further, the new law provision cited by the appellant was inapplicable because the case was already pending when the provision took effect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19 cpv. 2 LTG, Art. 148 CPC; Appeal Regarding Court Fees and Indemnities in Lease Dispute: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the lower court's determination of fees and indemnities, which were within the applicable maximum and minimum tariffs, was not an abuse of discretion, and further, the new law provision cited by the appellant was inapplicable because the case was already pending when the provision took effect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the section referencing the articles used to issue the decision, likely related to the application of costs/fees in the appeal.
Cited in the section referencing the articles used to issue the decision, which governs procedural matters, including the costs upheld in the dispositive.
Testo completo
Incarto n. 12.2003.36 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa in materia di locazione -inc. n. DI.2002.00170 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nordpromossa con istanza 4 dicembre 2002 da
__________ rappr. dall’avv. __________ Contro
__________ rappr. dallo studio legale __________ con cui l’istante ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 16'352.55 più interessi di cui al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio, domanda avversata dal convenuto;
ed ora sull'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito sollevata in limine litis dal convenuto, e che il Pretore con decreto 13 gennaio 2003 ha respinto, caricando al convenuto le spese e la tassa di giusitzia di fr. 400.- nonchè le ripetibili di fr. 600.-;
appellante il convenuto con atto di appello 27 gennaio 2003, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ridurre a fr. 100.- la tassa di giusitizia e a fr. 150.- le ripetibili a suo carico nella sede pretorile, protestando spese e ripetibili;
mentre l'istante con osservazioni 7 marzo 2003 si oppone unicamente alla riduzione dell'indennità ripetibile a suo favore, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
cui con l'istanza in rassegna, promossa il 4 dicembre 2002, l’istante ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 16'352.55 più interessi di cui al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio, domanda avversata dal convenuto;
che con il decreto qui impugnato il Pretore ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata in limine litis dal convenuto, caricando a quest'ultimo le spese e la tassa di giusitzia di fr. 400.- nonchè le ripetibili di fr. 600.-;
che con l'appello che qui ci occupa il convenuto chiede di riformare il giudizio pretorile nel senso di ridurre a fr. 100.- la tassa di giusitizia e a fr. 150.- le ripetibili a suo carico, ritenendo in sostanza eccessivi gli importi attribuiti dal giudice di prime cure, anche alla luce del nuovo art. 19 cpv. 2 LTG;
che l'istante con le sue osservazioni non si oppone alla riduzione della tassa di giustizia, ma ribadisce la correttezza dell'importo riconosciuto a suo favore a titolo di ripetibili;
che, per giurisprudenza invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile unicamente in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150);
che nel caso di specie gli importi stabiliti dal Pretore non eccedono quanto previsto dalla LTG e dalla TOA e di conseguenza possono essere confermati;
che l'appellante, pur avendo giustamente evidenziato che l'art. 19 cpv. 2 LTG, secondo cui se nelle cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto il valore litigioso non eccede la somma di fr. 30'000.- la tassa di giusitizia va da fr. 100.- a fr. 200.-, è entrato in vigore il 1° gennaio 2003, ha omesso di considerare che a quel momento la causa, promossa il 4 dicembre 2002, era già pendente
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 27 gennaio 2003 di __________ è respinto.
II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia di fr. 80.- e spese di fr. 20.-) restano a carico dell'appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 100.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario