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12.2003.33 • TRAC TI 12.2003.33 Generato dall'IA

Appealability of Order Refusing Expert Appointment

Numero d'incarto 12.2003.33
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought to overturn a lower court's decision that rejected their request to annul an expert report and appoint a new expert, but the appellate court found the appeal inadmissible because the lower court's decision, which refused the appointment of a new expert under the relevant procedural article concerning the course of the proceedings, constituted a non-appealable order, irrespective of the label the lower court used, leading to the dismissal of the appeal and imposition of costs on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 252 cpv. 5 CPC, Art. 95 cpv. 1 CPC, Art. 313bis CPC, art. 147 e seg. CPC; Appealability of Order Refusing Expert Appointment: un'ordinanza e di conseguenza è inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC; Rep. 1984, 388 e 1987, 230; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art.

Parole chiave

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nomina del perito decisioni incidentali domanda di designazione impugnabilità di decisioni incidentali svolgimento della procedura revoca della decisione amministrativa Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 95 cpv. 1 CPC

Cited in the legal basis for the decision (though implicitly by reference to the non-appealable nature of the decision), which justifies declaring the appeal inadmissible.

art. 147 e seg. CPC

Cited as the legal basis for imposing court costs.

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Testo completo

Incarto n. 12.2003.33 · Lugano 29 gennaio 2003/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nelle cause inc. no. OA.2001.00043 e OA.2000.00060 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città che vede opposta la

__________ patrocinata dall'avv. __________ a

__________ Patrocinata dall'avv. __________ e __________ Patrocinato dall'avv. __________

nelle quali procedure il Pretore, con decisione 3 gennaio 2003, ha respinto una domanda della __________ intesa all'annullamento di una perizia ed alla nomina di un nuovo perito.

Appellante l'istante la quale, con appello 24 gennaio 2003, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la domanda di designazione di nuovo perito che abbia ad allestire una nuova perizia.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

Considerato

che la decisione del Pretore, come quella in oggetto, che rifiuta la nomina di un nuovo perito nell'ambito dell'applicazione dell'art. 252 cpv. 5 CPC è

un'ordinanza e di conseguenza è inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC; Rep. 1984, 388 e 1987, 230; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art.

252 m. 3);

che infatti concerne l'istruttoria della causa e ricade nelle controversie procedurali decise con ordinanza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 94 m. 2);

che la forma o la terminologia usata dal giudice - che nella fattispecie ha emanato il provvedimento indicandolo quale "decreto" - non è criterio decisivo per distinguere tra ordinanza e decreto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 94 m. 1);

che la palese improponibilità dell'appello può così essere sanzionata già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC senza necessità di doverlo prima intimare alle controparti per le loro osservazioni;

che le spese sono a carico dell'appellante;

Per i quali motivi

visti gli art. 94, 95 e 252 cpv. 5 CPC

e, per le spese. gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG

pronuncia

1. L'appello 24 gennaio 2003 di __________ è inammissibile.

2. La tassa di giudizio di fr. 300.-- e le spese di fr. 50.-- (totale fr. 350.--) sono a carico dell'appellante.

3. Intimazione:

- __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario