Appeal Inadmissible Due to Insufficient Specification of Monetary Claim
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal concerning a lower court decision that partially granted a monetary claim and dismissed a counterclaim, the appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the exact monetary amount sought in the counterclaim, as required in patrimonial disputes, and merely reiterated arguments from the initial proceedings without offering concrete criticism of the first instance judge's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 309 CPC, Art. 165 CPC, Art. 309 cpv. 2 litt, Art. 313bis CPC, art. 309 cpv. 2 litt. e, 309 cpv. 5 CPC, art. 147 e seg. CPC; Appeal Inadmissible Due to Insufficient Specification of Monetary Claim: In an appeal concerning a lower court decision that partially granted a monetary claim and dismissed a counterclaim, the appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the exact monetary amount sought in the counterclaim, as required in patrimonial disputes, and merely reiterated arguments from the initial proceedings without offering concrete criticism of the first instance judge's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the primary ground for declaring the appeal inadmissible due to indeterminate claims and procedural defects.
Cited in the considerations for ruling on the costs associated with the rejected appeal.
Testo completo
Incarto n. 12.2003.201 · Lugano 24 novembre 2003/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.39 della Pretura della giurisdizione di __________ promossa con istanza 13 novembre 2000 da
__________ rappr. dall' __________ contro
__________ rappr. dallo __________
con la quale l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 5'470.35 oltre interessi di mora mentre quest'ultima vi si è opposta ed ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell'istante al pagamento di Fr. 16'850.-;
avendo il Pretore, con sentenza 22 ottobre 2003, accolto parzialmente l'istanza per Fr. 4'220.- oltre interessi al 5% dal 5 aprile 2000 e respinto integralmente la domanda riconvenzionale;
appellante la convenuta e attrice riconvenzionale la quale, con appello 17 novembre 2003, chiede l'accoglimento della domanda riconvenzionale nel senso che "*la ditta del signor __________ è condannata a restituire la mercede percepita nella misura di Fr. ……, oltre interessi al 5% dal 21 novembre 1999*".
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che con l'appello, come del resto aveva fatto con le conclusioni, l'appellante non indica l'importo per il quale chiede la condanna della controparte, lasciando al giudice di valutarne la congrua misura;
che, in caso di contestazioni patrimoniali, il ricorrente non può limitarsi a domande indeterminate, ma deve cifrare le pretese (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, n. 8, 9 e 10 ad art. 309 CPC);
che invano si cercherebbe nell'appello un accenno all'ammontare dell'importo preteso dall'attrice riconvenzionale;
che non è nemmeno proceduralmente corretto chiedere la condanna ad un importo da determinarsi dal giudice
(Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, n. 14 ad art.
165 CPC);
che, in simili condizioni, l'appello è nullo e irricevibile (art. 309 cpv. 2 litt. e,
309 cpv. 5 CPC);
che altro motivo di nullità e irricevibilità dell'appello in questione risiede nel fatto che lo stesso si limita a riproporre le argomentazioni contenute nelle conclusioni senza alcun accenno critico alle motivazioni al proposito della sentenza pretorile;
che, infatti, la trascrizione, nell'appello, delle conclusioni di causa comporta la sanzione dell'irricevibilità del gravame (sentenza II CCA 2 maggio 2000, inc. no.12.2000.38), poiché l'appello deve contenere concrete critiche e motivazioni a sostegno dell'affermazione che l'impugnato giudizio è sbagliato ed il rinvio a precedenti allegati o richieste non rappresenta motivazione sufficiente (BJM 2001, 47; DTF 117 Ia 10/12);
che l'irricevibilità dell'appello può essere decisa già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC senza necessità di doverlo intimare alla controparte;
che le spese sono a carico dell'appellante;
Per i quali motivi
visti l'art. 309 CPC e, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
1. L'appello 17 novembre 2003 di __________ è irricevibile.
2. La tassa di giudizio di Fr. 300.- e le spese di Fr. 50.- (totale
Fr. 350.-) sono a carico dell'appellante.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario