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12.2003.193 • TRAC TI 12.2003.193 Generato dall'IA

Recusal Denial in Property Claim Based on Prior Summary Proceeding

Numero d'incarto 12.2003.193
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An applicant sought the recusal of a judge based on the judge's prior ruling in summary proceedings concerning the same seized property and parties; however, the court denied the request because the prior summary proceeding, which was based on a standard of verisimilitude, did not constitute a cognizable matter of the same proceeding as the current, accelerated property claim action which grants the judge full power of cognition under ordinary procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 278 LEF, Art. 27 CPC, Art. 26 lett. c CPC, Art. 20 LALEF, Art. 109 cpv. 4 LEF, Art. 399 CPC; Recusal Denial in Property Claim Based on Prior Summary Proceeding: da anticiparsi dall’attore, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 200.- a titolo di ripetibili.

Parole chiave

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procedura accelerata domanda di ricusazione norme di procedura decadenza dal diritto di regresso procedura civile revisione di una decisione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 26 e segg. CPC

Cited as the legal basis for rejecting the motion for recusal (ricusa).

art. 148 CPC

Cited as the procedural basis for assigning costs and legal fees based on the outcome.

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Testo completo

Incarto n. 12.2003.193 · Lugano 10 novembre 2003/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull’istanza di ricusa 24 ottobre 2003, presentata nei confronti del Pretore del distretto di __________, avv. __________, da

dr. __________ rappr. dall'avv. __________ nell’ambito della causa -inc. n. EF.2003.01525 di quella Preturada lui promossa con petizione 30 settembre 2003 contro

__________ rappr. dall'avv. dr. __________ volta ad accertare il suo diritto di proprietà su tutti i beni siti a __________, sequestrati il 24 aprile 2002 e pignorati il 28 aprile 2003.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

Considerato

in fatto e in

diritto

che con petizione 30 settembre 2003 il dr. __________ ha convenuto in lite __________ con un'azione di rivendicazione ex art. 107 e 109 LEF, chiedendo in sostanza che fosse accertato il suo diritto di proprietà sui beni sequestrati il 24 aprile 2002 e pignorati il 28 aprile 2003 presso l'abitazione dei signori __________ e __________ a __________;

che con l'istanza 24 ottobre 2003 che qui ci occupa l'attore ha chiesto la ricusa del giudice adito, ovvero il Pretore del distretto di __________, avv. __________, rilevando che quest'ultima, nell'ambito di due precedenti cause ex art. 278 LEF promosse nei confronti della qui convenuta da __________ e __________ (inc. n. OS.2002.13/14), che a quel momento si erano opposti al sequestro dei beni siti presso la loro abitazione a __________, adducendo come i beni in questione appartenessero in realtà al qui attore, si era già espressa per l'infondatezza di quella tesi;

che la convenuta, con osservazioni 3 novembre 2003, ha escluso l'esistenza nella concreta fattispecie di motivi giustificanti la ricusa del Pretore, mentre quest'ultima, con scritto 6 novembre 2003, si è rimessa al giudizio della scrivente Camera;

che giusta l'art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice o il segretario tra l'altro nei casi in cui questi sono esclusi;

che in base all’art. 26 lett. c CPC -fatte salve altre fattispecie che qui non ricorronoogni giudice è escluso dall’esercizio delle proprie funzioni, e dunque può essere ricusato, se ha dato un referto nella causa oppure ancora se ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo;

che la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che il motivo di ricusa del giudice, per aver giudicato in una precedente causa (art. 26 lett. c CPC), presuppone che si tratti di una cognizione attinente lo stesso procedimento, il che tuttavia non si verifica quando il medesimo giudice si è in precedenza occupato di un procedimento che, pur interessando le stesse parti e lo stesso oggetto, si limita ad un giudizio sommario o cautelare basato sulla verosimiglianza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 34 ad art. 27 CPC);

che nel caso di specie la causa di opposizione al sequestro di cui agli inc. n. OS.2002.13/14, su cui il Pretore ha già avuto modo di pronunciarsi, costituisce per l'appunto una procedura sommaria (art. 20 LALEF), basata sulla semplice verosimiglianza (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 44 ad art. 20 LALEF; Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in BlSchK 1995 p. 135), mentre quella ora pendente, oltre a non concernere le stesse parti, è retta dalla procedura accelerata (art. 109 cpv. 4 LEF), nell'ambito della quale il giudice, in forza del rimando alle disposizioni della procedura ordinaria contenuto all'art. 399 CPC, gode invece di pieno potere cognitivo, per cui non si è in definitiva in presenza di una cognizione attinente lo stesso procedimento (identica soluzione nella sentenza IICCA 18 maggio 1982 in re B./R., citata in Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 34 ad art. 27 CPC, ove lo stesso giudice si era visto confrontato con un'istanza di sequestro ex art. 272 v.LEF e con la successiva azione di riconoscimento di debito giusta l'art. 278 cpv. 2 v.LEF);

che non essendo adempiute le condizioni per l'applicazione degli art. 26 lett. c e

27 CPC, l’istanza di ricusa deve pertanto essere respinta, siccome infondata;

che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art.

148 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 26 e segg. CPC e per le spese gli art. 148 CPC e la TG

decreta

I. L’istanza di ricusa 24 ottobre 2003 del dr. __________ è respinta.

II. Le spese del presente giudizio consistenti in

a) tassa di giustizia fr. 180.-

b) spese fr. 20.-

Totale fr. 200.-

da anticiparsi dall’attore, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 200.- a titolo di ripetibili.

III. Intimazione a: - avv. __________

- avv. dr. __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di __________, con atti di ritorno.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario