Appeal Inadmissibility in Legal Aid Grant Challenge
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellants challenged a lower court's decision to grant the appellee's request for legal aid in a special leasing procedure, but the appellate court declared the appeal inadmissible because the relevant statute only permits appeals against decisions that *refuse* or *revoke* legal aid, not those that grant it. Consequently, the court dismissed the appeal, ordered the appellants to bear the costs, and also granted the appellee's subsequent request for legal aid for the appeal proceedings due to documented indigence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35 cpv. 1 Lag, Art. 148 CPC; Appeal Inadmissibility in Legal Aid Grant Challenge: Consequently, the court dismissed the appeal, ordered the appellants to bear the costs, and also granted the appellee's subsequent request for legal aid for the appeal proceedings due to documented indigence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to declare the appeal inadmissible because only decisions denying or revoking legal aid are appealable.
Cited in the grounds for decision and applied to allocate court costs and legal fees based on the outcome.
Testo completo
Incarto n. 12.2003.180 · Lugano 9 dicembre 2003/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nelle cause a procedura speciale in materia di locazione -inc. n. LA.2003.50 e LA.2003.55 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promosse con istanze 14 maggio 2003 da
__________ __________ entrambi rappr. dall'avv. __________ contro
__________ rappr. dall'avv. __________
ed ora sulla domanda di assistenza giudiziaria presentata il 25 luglio 2003 dalla convenuta, che il Pretore con decisione 10 ottobre 2003 ha accolto;
appellanti gli istanti con atto di appello 17 ottobre 2003, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la domanda, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta, con osservazioni 10 novembre 2003, corredate da una richiesta di assistenza giudiziaria per la procedura d'appello, postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con il querelato giudizio il Pretore ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria inoltrata dalla convenuta;
che con l'appello che qui ci occupa, avversato dalla controparte, gli istanti hanno chiesto di riformare la decisione di prime cure nel senso di respingere la domanda di assistenza giudiziaria;
che il gravame dev'essere dichiarato irricevibile, in quanto l'art. 35 cpv. 1 Lag prevede unicamente la facoltà di impugnare le decisioni di rifiuto o di revoca del beneficio dell'assistenza giudiziaria, non invece quelle che accolgono la domanda;
che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
che, appurata documentalmente l'esistenza di uno stato d'indigenza a carico della convenuta, la sua domanda di assistenza giudiziaria per la procedura d'appello dev'essere accolta, con il gratuito patrocinio dell'avv. __________, fermo restando che le ripetibili poste a carico della controparte con il presente giudizio già coprono lo sforzo profuso per l'allestimento delle osservazioni, che, stante la chiarezza della situazione, avrebbero potuto essere limitate ai soli aspetti d'ordine;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 17 ottobre 2003 di __________ e __________ è irricevibile.
II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 200.- (tassa di giustizia di fr. 180.- e spese di fr. 20.-), da anticipare dagli istanti in solido, restano a loro carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 200.- per ripetibili d'appello.
III. La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura d'appello 10 novembre 2003 di __________ è accolta ai sensi dei considerandi.
IV. Intimazione a: - avv. __________
- avv. __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario