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12.2003.158 • TRAC TI 12.2003.158 Generato dall'IA

Case Suspended by Party's Death Blocks Procedural Peremption Clock

Numero d'incarto 12.2003.158
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The lower court struck a civil case from the docket due to procedural peremption (lapse) because more than two consecutive years passed without further proceedings after the case was suspended following a party's death until the deadline for renouncing the inheritance passed. The appellate court overturned this decision, reasoning that the two-year peremption period should not run during a mandatory suspension of proceedings due to a party's death, even if not explicitly covered by the relevant statutory provision concerning suspension under a different article, because enforcing peremption while the process is legally stalled awaiting inheritance procedures would be incompatible with the mandatory suspension rule; thus, the lower court erred by not considering the non-running of the peremption term during the suspension and must now properly determine the commencement date of the relevant deadlines before deciding on the peremption claim.

Regesto Legislator

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Art. 351 cpv. 12 CPC, Art. 104 CPC, Art. 351 cpv. 3 CPC, Art. 107 CPC, Art. 567 CC, Art. 576 CC; Case Suspended by Party's Death Blocks Procedural Peremption Clock: The appellate court overturned this decision, reasoning that the two-year peremption period should not run during a mandatory suspension of proceedings due to a party's death, even if not explicitly covered by the relevant statutory provision concerning suspension under a different article, because enforcing peremption while the process is legally stalled awaiting inheritance procedures would be incompatible with the mandatory suspension rule; thus, the lower court erred by not considering the non-running of the peremption term during the suspension and must now properly determine the commencement date of the relevant deadlines before deciding on the peremption claim.

Parole chiave

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termine processuale perentorio perenzione dell'azione termine di sospensione rinvio del dibattimento data di decorrenza procedura civile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 351 cpv. 12 CPC

This article was the basis for the lower court's decision to dismiss the case due to peremption, which was subsequently overturned.

art. 104 CPC

This provision regarding the mandatory suspension of the proceedings due to the death of a party was central to the appeal regarding the calculation of the peremption term.

art. 147 e seg. CPC

Cited as the basis for determining costs and fees in the appeal proceedings.

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Testo completo

Incarto n. 12.2003.158 · Lugano 30 giugno 2004/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.28 della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione 6 settembre 2000, da

APPE1 rappr. dall' RAPP1 contro

APPO1 e APPO2 e, per quest'ultimo, deceduto in corso di causa la CEC1 composta da: APPO2 APPO3 APPO4 APPO5 APPO6 APPO7 tutti rappr. dall' RAPP2

in materia di inesistenza del debito.

Ed ora sull'appello 17 settembre 2003 dell'attore, nei confronti del decreto 28 agosto 2003 del Segretario assessore della Pretura con il quale la causa è stata stralciata dai ruoli per perenzione ex art. 351 cpv. 12 CPC, con il quale chiede di annullare l'impugnato decreto e di riattivare la procedura;

mentre i convenuti, con osservazioni 22 ottobre 2003, chiedono la reiezione dell'appello.

Letti ed esaminati gli atti della causa.

Considerato

in fatto ed in diritto

che il primo giudice, con il decreto impugnato, ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta perenzione processuale poiché, dopo l'ultimo atto processuale - individuato nell'ordinanza del 29 gennaio 2001 con la quale, deceduto il convenuto APPO2, la causa veniva sospesa, ai sensi dell'art. 104 CPC e 567 CC, fino alla scadenza del termine per la rinuncia alla successione - non ne sono stati più compiuti per oltre due anni consecutivi, non entrando inoltre in considerazione la non decorrenza del termine durante la sospensione dell'art. 104 CPC poiché la norma dell'art. 351 cpv. 3 CPC si applicherebbe unicamente alla sospensione della causa in virtù dell'art. 107 CPC;

che l'attore censura la conclusione e le motivazioni di cui al decreto di stralcio mentre i convenuti chiedono la conferma;

che, anche se l'art. 351 cpv. 3 CPC indica che il termine di perenzione processuale non decorre quando il processo rimane sospeso giusta l'art. 107 CPC senza prevedere la sospensione per altro motivo, segnatamente quella degli art. 104 e

106 CPC, dev'essere pacifico che pure nel caso di sospensione obbligatoria del processo, come appunto per il decesso di una parte, tale termine non decorra;

che, infatti, se il processo deve rimanere sospeso sino a quando non sia scaduto il termine di tre mesi entro il quale l'erede o gli eredi possono rinunciare all'eredità (art. 567 CC), termine che può anche essere prorogato (art. 576 CC), sarebbe incompatibile con questo precetto obbligatorio considerare che il periodo di inattività biennale continui ugualmente a decorrere;

che, del resto, il decorso del termine di perenzione potrebbe già essere iniziato ben prima della sospensiva dell'art. 104 CPC che interviene obbligatoriamente, indipendentemente da una formale ordinanza del giudice che non è assolutamente necessaria;

che la sospensione della causa per il motivo del decesso di una parte, pur anche ordinata formalmente dal giudice come nel caso concreto, non persiste sino a revoca di quell'ordinanza ma prende fine automaticamente una volta scaduto il termine per la rinuncia alla successione;

che, nel caso di specie, il primo giudice non poteva quindi prescindere dal tener conto, per accertare l'intervenuta perenzione della causa, della sospensione dei termini voluta dall'art. 104 CPC;

che, per fare ciò, non si possono semplicemente calcolare tre mesi dal decesso della parte poiché l'art. 567 CC prescrive che il termine per rinunciare alla successione è sì di tre mesi ma decorre per gli eredi legittimi dal momento in cui ebbero conoscenza della morte del loro autore e per quelli istituiti dal momento in cui ebbero comunicazione ufficiale della disposizione che li riguarda;

che ne discende come in casi del genere il giudice, prima di decretare lo stralcio per perenzione, deve concedere alla controparte di quella che postula la perenzione di causa il contradditorio ed istruire, se necessario, l'incidente per accertare i reali momenti di decorrenza del termine di perenzione a dipendenza di quelli di sospensione (cfr. Cocchi/ Trezzini, CPC-TI ad art. 351 m. 19);

che l'impugnato decreto va così annullato e l'incarto ritornato al primo giudice perché decida nuovamente dopo aver sentito le parti;

che i convenuti nel merito, che si sono opposti all'appello, sopportano spese e ripetibili;

Per i quali motivi

visti, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG

dichiara e pronuncia

1. Il decreto di stralcio 28 agosto 2003 del Segretario assessore della Pretura di Riviera nella causa inc. OA.2000.28 è annullato.

2. La tassa di giudizio di Fr. 150.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 200.-) della procedura d'appello, già anticipate dall'appellante, sono a carico, in solido, dei convenuti che rifonderanno a controparte, sempre in solido, Fr. 500.- per ripetibili.

3.Intimazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario