Late Appeal in Labor Dispute Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a labor dispute stemming from a lower court decision that ordered the defendant to pay a specific sum plus social contributions, the appellate court deemed the defendant's purported appeal, submitted on September 16th, inadmissible because it was filed late. The court reasoned that the ten-day appeal period, established as peremptory under procedural law, was missed because the lower court's sentence was dated May 2nd, and the defendant failed to allege any issue with the notification timeline, rendering the filing untimely regardless of whether the written submission clearly intended to be a formal appeal or merely a commentary on the unfavorable outcome.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 398 CPC, Art. 418 CPC, Art. 129 CPC, art. 308 e 313bis CPC, art. 308 CPC, art. 313bis CPC; Late Appeal in Labor Dispute Dismissed: The court reasoned that the ten-day appeal period, established as peremptory under procedural law, was missed because the lower court's sentence was dated May 2nd, and the defendant failed to allege any issue with the notification timeline, rendering the filing untimely regardless of whether the written submission clearly intended to be a formal appeal or merely a commentary on the unfavorable outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles are cited in the dispositive preamble, indicating the legal framework for the ruling, which resulted in the inadmissibility of the appeal.
This article is cited to justify the inadmissibility ruling (Order 1).
This article is cited to justify the inadmissibility ruling (Order 1).
Testo completo
Incarto n. 12.2003.152 · Lugano 30 settembre 2003/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
chiamata a giudicare nella vertenza dipendente da contratto di lavoro (inc. CL.2002.103 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1), dipendente da istanza 3 ottobre 2002 di
__________ Rappr. dall'avv. __________ Contro __________
che il Pretore ha accolto con sentenza 2 maggio 2003, facendo obbligo al convenuto di versare all'istante l'importo di fr. 8'900.- e di versare la sua quota di contributi sociali sullo stesso importo, caricandogli ripetibili per fr. 600.-;
preso atto dello scritto 16 settembre 2003 del convenuto al primo giudice, trasmesso per competenza a questa Camera;
letto altresì lo scritto 25 settembre 2003 dello stesso convenuto, inteso a chiarire la natura delle sue precedenti doglianze;
considerato
in fatto e in diritto:
che da entrambi gli scritti citati non appare chiara l'intenzione di __________ di impugnare la decisione pretorile, oppure semplicemente di commentarne l'esito a lui sfavorevole, tuttavia con ampio riferimento ai termini della vertenza e alle pretese manchevolezze del giudice;
che, secondo l'art. 398 CPC, applicabile alla fattispecie in virtù del rinvio dell'art. 418 CPC, il termine per appellare è di dieci giorni;
che tale termine, come ogni altro stabilito dalla legge (art. 129 CPC), è di natura perentoria, per cui compete al giudice di esaminarne d'ufficio il rispetto;
constatato come l'eventuale atto d’appello 16 settembre 2003, spedito il giorno successivo, sia stato presentato ben oltre il termine di legge, tenuto conto come la sentenza pretorile rechi il timbro d'intimazione del 2 maggio 2003 e che il convenuto non alleghi nessuna tardività della notifica;
richiamati gli art. 308 e 313bis CPC
decreta:
1. L'appello
16 settembre 2003 di _________ èirricevibile perché tardivo.
2. Non si prelevano tasse né spese.
3. Intimazione:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
Il presidente Il segretario