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12.2003.106 • TRAC TI 12.2003.106 Generato dall'IA

Appealability of Request for Certificate of Final Judgment

Numero d'incarto 12.2003.106
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought a certificate of final judgment regarding a prior ruling that ordered payment of a monetary sum, after the initial certification of finality was declared inoperative by the lower court because the original judgment was never properly served on the opposing parties, despite the appellant arguing that knowledge of the judgment by the opposing counsel constituted sufficient notification for the appeal period to expire. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that the request for the certificate of finality is an administrative action (an informative act for enforcement) and not a judicial decision in the form of a judgment or decree, thus precluding an appeal under the applicable procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 136 ZPO, Art. 307 CPC, Art. 313bis CPC, vigente TG; Appealability of Request for Certificate of Final Judgment: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that the request for the certificate of finality is an administrative action (an informative act for enforcement) and not a judicial decision in the form of a judgment or decree, thus precluding an appeal under the applicable procedural code.

Parole chiave

Generato dall'IA
notificazione della decisione esecuzione della sentenza decisioni incidentali azione creditoria decisione incidentale impugnabile sentenze sulla validità di un atto Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

The appeal was rejected as inadmissible based on this procedural article.

art. 307 CPC

This article, cited in the reasoning to explain that appeals are reserved for sentences and decrees, justifies why the current matter (attestation of final judgment) is not appealable.

vigente TG

Cited in relation to the imposition of court fees and costs.

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Testo completo

Incarto n. 12.2003.106 · Lugano 18 giugno 2003/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.254 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 e meglio sull'istanza 6 maggio 2003 con la quale

__________ rappr. dall' avv. __________

ha chiesto alla Pretura di certificare la crescita in giudicato della sentenza emanata l'8 marzo 2001 in quella procedura da lui avviata, con petizione in convalida di sequestro 25 aprile 2000

contro

__________ __________ entrambi rappr. dall' avv. __________

che il Pretore, con pronuncia 10 giugno 2003, ha respinto.

Appellante l'istante il quale, con appello 13 giugno 2003, chiede l'accoglimento della sua istanza e la conseguente attestazione della crescita in giudicato di quella sentenza.

Letti ed esaminati gli atti.

Considerato

in fatto ed in diritto:

che, con sentenza 8 marzo 2001, il Pretore ha condannato __________ ed __________, preclusi, a versare a __________ l'importo di Fr. 425'000.- oltre interessi al 5% dal 1 aprile 2000;

che tale sentenza non è mai stata direttamente intimata ai convenuti nonostante i tentativi fatti, nelle vie dell'assistenza giudiziaria internazionale, dalla Pretura, prima a __________ e poi a __________;

che, nonostante ciò, la Pretura ha certificato, con attestazione in data 5 ottobre 2001 in calce alla predetta sentenza, che la stessa era cresciuta in giudicato;

che accertato, a seguito di un intervento del patrocinatore dei convenuti incaricato di rappresentarli nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione, come la sentenza non fosse mai stata intimata ai convenuti stessi il Pretore ha convocato i rappresentanti delle parti all'udienza dell'11 marzo 2003 ed ha dichiarato a verbale che la crescita in giudicato apposta a quella sentenza "è da considerarsi inoperante";

che, con istanza 6 maggio 2003 l'istante ha chiesto la certificazione della crescita in giudicato della sentenza argomentando che l'attuale patrocinatore dei convenuti l'aveva conosciuta il 20 febbraio 2003 e di conseguenza l'intimazione era avvenuta almeno a quel momento senza che fosse interposto ricorso nei termini di legge;

che il Pretore, sentita la controparte, ha respinto l'istanza con la pronuncia che qui, per appello dell'istante, ci occupa;

che il

diritto ticinese non conosce nessuna norma particolare per l'attestazione della crescita in giudicato delle sentenze pronunciate da tribunali ticinesi, similmente a Zurigo (Frank/Sträuli/Messmer, ZPO, ad § 260 n. 4) e diversamente da Berna che, all'art. 136 ZPO, prevede che la crescita in giudicato di una sentenza è certificata dal cancelliere o dal segretario del giudice che ha statuito;

che, in ogni caso, per eseguire una sentenza non è generalmente necessaria un'attestazione della sua crescita in giudicato che può anche essere diversamente comprovata (BlZR 1987, 136 n. 55);

che, nella prassi ticinese, tale attestazione è rilasciata dalla cancelleria (a firma del segretario) dell'autorità giudiziaria che ha emanato la sentenza;

che questa attestazione non è una decisione giudiziaria, né nella forma della sentenza né in quella del decreto, ma un'informazione, successiva all'emanazione del giudizio e destinata alla procedura di esecuzione, riguardante la mancata presentazione di un mezzo di ricorso o la sua reiezione;

che, di conseguenza, nei confronti di un'attestazione di crescita in giudicato o del suo rifiuto al rilascio, non è possibile l'appello, mezzo di impugnazione riservato alle sole sentenze e ai soli decreti (art. 307 CPC), come ha già giudicato il Tribunale di cassazione di Zurigo (BlZR 1998, 159 n. 51);

che l'appello 13 giugno 2003 va così, già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, respinto perché irricevibile;

che la tassa di giustizia e le spese sono a carico dell'appellante;

Per i quali motivi

vista, per le spese, la vigente TG

dichiara e pronuncia:

1. L'appello 13 giugno 2003 di __________ è irricevibile.

2. La tassa di giudizio di Fr. 250.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr.300.-) sono a carico dell'appellante.

3. Intimazione:

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario