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12.2002.80 • TRAC TI 12.2002.80 Generato dall'IA

Tenant Eviction Upheld Despite Co-Occupant Argument

Numero d'incarto 12.2002.80
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A lower court granted an eviction order against a tenant due to rent default, which the appealing tenant challenged on the basis that the lease was shared with another occupant who was not properly included in the termination and eviction proceedings. The appellate court rejected the appeal, finding that documentation confirmed that both co-tenants had been separately served with the notice of default and subsequent termination of the lease, thereby satisfying legal requirements, and further noting that the eviction was sought only against the appellant because the other co-tenant had evidently accepted the termination and vacated the premises.

Regesto Legislator

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art. 147 e seg. CPC; Tenant Eviction Upheld Despite Co-Occupant Argument: The appellate court rejected the appeal, finding that documentation confirmed that both co-tenants had been separately served with the notice of default and subsequent termination of the lease, thereby satisfying legal requirements, and further noting that the eviction was sought only against the appellant because the other co-tenant had evidently accepted the termination and vacated the premises.

Parole chiave

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sfratto del conduttore coinquilino stralcio del procedimento disdetta immediata regolamentazione degli affitti pigione usuale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 147 e seg. CPC

Cited in the preamble to the decision as the basis for determining costs and fees.

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Testo completo

Incarto n. 12.2002.00080 · Lugano 1. luglio 2002/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. no. LA.2002.00038 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 5 marzo 2002 da

__________ rappr. da __________ contro

__________ rappr. dall'avv. __________

in materia di sfratto che il Pretore, con decreto 5 aprile 2002, ha accolto ordinando alla convenuta di mettere a libera disposizione dell'istante l'appartamento di 4 1/2 locali al 5° piano, interno __________ (entrata B), nello stabile denominato __________ sito in via __________ a __________.

Appellante la convenuta la quale, con atto d'appello 16 aprile 2002, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere l'istanza di sfratto mentre la controparte, con osservazioni 21 maggio 2002, ne postula la reiezione.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto ed in diritto:

che il Pretore ha ordinato lo sfratto della convenuta dall'appartamento occupato a __________, nello stabile di proprietà dell'istante, poiché il contratto di locazione è stato disdetto per mora nel pagamento della pigione;

che, con l'appello, la convenuta afferma che il contratto di locazione è intestato, oltre che a lei, anche al signor __________ e che la disdetta doveva essere data, non solo a lei, ma anche all'altro coinquilino il quale doveva pure essere coinvolto nella procedura di sfratto;

che i documenti prodotti agli atti di causa dimostrano, senz'ombra di dubbio, che le messe in mora con comminatoria di disdetta e la successiva disdetta del contratto di locazione sono state notificate, separatamente, ad entrambi i coinquilini (cfr. C, D, E, e F), nel rispetto delle esigenze esatte dalla dottrina (Lachat, Le bail à loyer, pag. 413 e 466) e invocate dall'appellante;

che l'istanza di sfratto è stata avviata nei soli confronti della convenuta poiché l'altro coinquilino ha accettato la disdetta (doc. G) ed ha già, con tutta verosimiglianza, lasciato i locali;

che il decreto di sfratto è pertanto legittimo e le obiezioni dell'appellante inconsistenti;

Per i quali i motivi

visti, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG

dichiara e pronuncia:

1. L'appello 16 aprile 2002 di __________ è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese della procedura d'appello in fr. 100.--, già anticipati, dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 100.-- per ripetibili.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano,

sezione 4.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario