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12.2002.7 • TRAC TI 12.2002.7 Generato dall'IA

Appellant's Failure to Respond Due to Alleged Lack of Education Upheld

Numero d'incarto 12.2002.7
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought reinstatement of the deadline to file a response to a petition, claiming her failure to respond, even after an extension, was due to a lack of education preventing her from understanding the requirement to submit a written document to the court. The appellate court upheld the lower court's dismissal of the request, reasoning that restitution under the relevant civil procedure article requires a grave and unavoidable impediment not resulting from the party's fault or negligence, and the appellant's alleged inability to comprehend clear legal notifications, especially when she later engaged counsel, did not meet this high threshold; furthermore, ignorance of the law is not a valid ground for such relief.

Regesto Legislator

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Art. 169 CPC, Art. 137 CPC, Art. 39 cpv. 2 CPC, Art. 148 CPC; Appellant's Failure to Respond Due to Alleged Lack of Education Upheld: The appellate court upheld the lower court's dismissal of the request, reasoning that restitution under the relevant civil procedure article requires a grave and unavoidable impediment not resulting from the party's fault or negligence, and the appellant's alleged inability to comprehend clear legal notifications, especially when she later engaged counsel, did not meet this high threshold; furthermore, ignorance of the law is not a valid ground for such relief.

Parole chiave

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colpa del patrocinatore articolo del CPC difetto di motivazione diritto di risposta legittimazione a ricorrere omissione di soccorso Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 137 CPC

This article provided the main legal ground for rejecting the appeal against the decision that denied the request for restitutio in integrum.

art. 148 CPC

This article was cited in the final order to regulate the allocation of court costs and fees.

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Testo completo

Incarto n. 12.2002.00007 · Lugano 16 settembre 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.2001.00141 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione

31 luglio 2001 da

__________ patr. dall' avv. __________ contro

__________ patr. dall' avv. __________

con la quale l'attrice chiede la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 37'530.80 oltre interessi al 5% dal

7 settembre 2000.

Ed ora sull'appello 8 gennaio 2002 della convenuta nei confronti del decreto 19 dicembre 2001 con il quale il Pretore ha respinto un'istanza di restituzione in intero dei termini presentata dalla stessa convenuta ed al quale la controparte, con osservazioni 4 febbraio 2002, si oppone.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

Considerato

in fatto ed in diritto

che la convenuta - la quale non ha presentato la risposta alla petizione, promossa nei suoi confronti dall'attrice, nemmeno nel termine di grazia, assegnatole nelle forme e con i contenuti dell'art. 169 CPC - ha chiesto, con istanza di restituzione in intero, di essere ripristinata nei termini per la presentazione dell'allegato di risposta argomentando di non aver capito, per carente formazione scolastica, di dover inviare uno scritto al giudice;

che l'istanza è stata presentata pochi giorni dopo la tenuta dell'udienza preliminare di causa alla quale la convenuta ha presenziato ma dove ha appreso, con stupore, che non avrebbe potuto esporre le sue ragioni né indicare mezzi di prova;

che il Pretore, con il decreto impugnato, ha respinto l'istanza di restituzione osservando che la mancata presentazione della risposta non era dovuta alla pretesa incapacità processuale della convenuta, bensì al suo disinteresse;

che l'appello di __________ deve essere respinto ed il decreto del Pretore confermato;

che, infatti, l'art. 137 CPC prevede che la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se l'istante dimostra di essere stato impedito ad agire perché l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto processuale era dovuto ad un fatto grave che non poteva essere evitato;

che non può essere ritenuto fatto grave inevitabile la pretesa, e non provata, incapacità di capire il senso di espressioni tanto chiare e semplici come quelle apposte a retro della petizione ("assegna alla parte convenuta il termine di 30 giorni per presentare la risposta, a norma degli art. 168 segg. CPC") o sull'ordinanza ex art. 169 cpv. CPC ("assegna alla stessa parte convenuta un nuovo e ultimo termine di 10 giorni per presentare il predetto allegato, con la comminatoria che, in caso di omissione, non sarà più ammessa a contestare i fatti della petizione né a fare prove sui medesimi. Si fa riferimento agli art. 169,176,134,78,85,184,174 CPC"), perché è tale - grave ed inevitabile - solo l'impedimento indipendente dalla volontà della parte ed estraneo ad ogni omissione intenzionale o per negligenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 137 m. 10);

che condizione essenziale è quindi l'assenza di colpa significativa in capo alla parte che è incorsa nell'omissione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 137 m. 12);

che ciò non è il caso nella concreta fattispecie poiché se anche la convenuta non avesse capito il senso delle ordinanze del Pretore avrebbe dovuto almeno interessarsi su come doveva comportarsi, così come ha dimostrato di saper fare, rivolgendosi ad un legale, dopo la discussione preliminare;

che, in ogni caso, l'ignoranza della legge (alla quale può essere assimilata l'incapacità a non capire un riferimento ad un disposto di legge come quelli chiaramente indicati nelle assegnazioni di termine del Pretore) non legittima la parte a valersi della restituzione contro il lasso dei termini (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 137 m. 31);

che gli argomenti riguardanti l'applicazione dell'art. 39 cpv. 2 CPC (obbligo del giudice di diffidare la parte che non è capace di discutere la propria causa di munirsi di un patrocinatore con la comminatoria della nomina di un avvocato d'ufficio) non trovano applicazione poiché, fino al momento dell'udienza preliminare, il Pretore non poteva aver costatato personalmente l'eventuale incapacità e non risulta ne fosse stato informato (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 39 m. 4) con la conseguenza che un eventuale accertamento in tal senso all'udienza preliminare non renderebbe annullabili gli atti precedenti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 39 m. 19), sanzione che l'appellante nemmeno ha chiesto;

Per i quali motivi

visto l'art. 137 CPC

e, per le spese, l'art. 148 CPC e la vigente TG

dichiara e pronuncia

1. L'appello 8 gennaio 2002 di __________ è respinto.

2. La tassa di giudizio in Fr. 80.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 100.-), già anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a controparte Fr. 200.- per ripetibili.

3. Intimazione a: -__________

Comunicazione alla Pretura di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario