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12.2002.60 • TRAC TI 12.2002.60 Generato dall'IA

Appeal Against Legal Cost Award in Lease Protraction Case

Numero d'incarto 12.2002.60
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant, whose initial claim regarding lease protraction was rejected by the lower court which also ordered them to pay CHF 8,600 in legal costs, appealed solely against the cost award, seeking its reduction to CHF 2,200 based on arguments about reduced tariff rates and limited hours for specialized lease disputes. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the lower court's cost calculation, which involved averaging an ad valorem fee (based on the case value of CHF 246,000) and an hourly rate, was appropriate given the medium difficulty of the case, and the specific procedure for lease disputes already accounts for simplification through a lower percentage of the normal fee, concluding that a reduction of more than 40% was unwarranted and the awarded costs were not excessive.

Regesto Legislator

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Art. 15 TOA, Art. 11 TOA, Art. 9 cpv. 1 TOA, Art. 15 prima, Art. 415 CPC, art. 148 e seg. CPC; Appeal Against Legal Cost Award in Lease Protraction Case: The appellate court rejected the appeal, reasoning that the lower court's cost calculation, which involved averaging an ad valorem fee (based on the case value of CHF 246,000) and an hourly rate, was appropriate given the medium difficulty of the case, and the specific procedure for lease disputes already accounts for simplification through a lower percentage of the normal fee, concluding that a reduction of more than 40% was unwarranted and the awarded costs were not excessive.

Parole chiave

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riduzione delle spese giudiziarie spese legali contratto di locazione precetto esecutivo credito contestato costi di espropriazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 15 TOA
This provision regulates the reduced fee percentage applicable in special proceedings like lease disputes, influencing the final determination of costs, although the final order confirms the lower court's decision on costs.
Art. 11 TOA
che l'utilizzo della formula come a prassi invalsa del Consiglio di moderazione è giustificato solo per i motivi espressi dall'art. 11 TOA che, in concreto non si realizzano poiché la causa giudiziaria non è terminata prematuramente e nemmeno la si può ritenere di valore elevato con dispendio minimo di tempo;
Art. 9 cpv. 1 TOA
che nel complesso la pratica può definirsi di media difficoltà e di ordinario impegno e ciò giustifica di far capo all’aliquota medio-inferiore del 6%, onde un onorario normale (ovvero secondo l’art. 9 cpv. 1 TOA) di fr.
Art. 15 prima
che, tutto considerato, non vi è motivo quindi per applicare, in concreto, una riduzione superiore al 40% (che è la metà del massimo, rispettivamente il doppio del minimo previsti dall’art. 15 prima frase TOA);
Art. 415 CPC
art. 148 e seg. CPC
Cited as the legal basis for the court's procedures concerning the judgment.
vigente TF
Cited regarding the general legal framework applicable to the decision.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 15 TOA

This provision regulates the reduced fee percentage applicable in special proceedings like lease disputes, influencing the final determination of costs, although the final order confirms the lower court's decision on costs.

art. 148 e seg. CPC

Cited as the legal basis for the court's procedures concerning the judgment.

TOA

Cited as the regulation governing attorney fees, relevant to the costs confirmed in the dispositive.

vigente TF

Cited regarding the general legal framework applicable to the decision.

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Testo completo

Incarto n. 12.2002.00060 · Lugano 5 aprile 2002/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Pellegrini (in sostituzione del giudice Rusca, assente)

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. no. DI.2002.00005 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 7 gennaio 2002 da

__________ rappr. dall'avv. __________ contro

__________ rappr. dall'avv. __________

in materia di locazione (protrazione della locazione) che il Pretore, con sentenza 7 marzo 2002, ha respinto e condannato l'istante a versare alla controparte un importo di Fr. 8'600.- per ripetibili.

Appellante l'istante, con atto di appello 15 marzo 2002, nei soli confronti del dispositivo riguardante le indennità ripetibili che chiede di ridurre a Fr. 2'200.-, mentre la controparte, con osservazioni 28 marzo 2002 vi si oppone.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto ed in diritto

che il Pretore ha calcolato l'indennità ripetibile di Fr. 8'600.- mediando l'onorario ad valorem (5% del valore di causa di Fr. 246'000.-) con quello a tempo (Fr. 220.- x 30 ore) secondo la nota formula applicata dal Consiglio di moderazione (cfr. Bollettino dell'Ordine degli avvocati 1998, pag. 18 consid. 2);

che l'appellante critica il calcolo del Pretore argomentando che, trattandosi di una procedura speciale per controversie in materia di locazione, andava considerato, ai sensi dell'art. 15 TOA, un onorario ad valorem inferiore a quello normale ed il dispendio orario non poteva essere superiore a sette ore;

che, applicando i parametri minimi della TOA e la formula adottata dal Pretore, conclude riconoscendo un'indennità per ripetibili di Fr. 2'200.-;

che la controparte osserva come le ripetibili accordate rientrino entro i limiti minimi e massimi della tariffa professionale e quindi non sono censurabili;

che l'utilizzo della formula come a prassi invalsa del Consiglio di moderazione è giustificato solo per i motivi espressi dall'art. 11 TOA che, in concreto non si realizzano poiché la causa giudiziaria non è terminata prematuramente e nemmeno la si può ritenere di valore elevato con dispendio minimo di tempo;

che del resto la particolarità della procedura per le controversie in materia di locazione è già considerata, attraverso l'applicazione di un onorario ridotto, rispetto a quello normale, come prevede l'art. 15 TOA;

che nel complesso la pratica può definirsi di media difficoltà e di ordinario impegno e ciò giustifica di far capo all’aliquota medio-inferiore del 6%, onde un onorario normale (ovvero secondo l’art. 9 cpv. 1 TOA) di fr. 14'760.–;

che nei procedimenti civili speciali di natura contenziosa, l’onorario va dal 30 all’80% di quello normale (art. 15 prima frase TOA) e apprezzare la misura di tale riduzione dipende dalle circostanze concrete, in specie dal grado di semplificazione della procedura seguita per rapporto a quella di una causa contenziosa ordinaria;

che la “procedura per le controversie in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto” degli art. 404 segg. CPC si ispira largamente alla procedura davanti ai Pretori come istanza unica, le cui norme si applicano del resto a titolo sussidiario (art. 415 CPC) e di per sé il patrocinio in procedure davanti ai Pretori come istanza unica non comporta tuttavia alcuna riduzione dell’onorario, il quale va calcolato secondo le aliquote normali dell’art. 9 cpv. 1 TOA;

che, tutto considerato, non vi è motivo quindi per applicare, in concreto, una riduzione superiore al 40% (che è la metà del massimo, rispettivamente il doppio del minimo previsti dall’art. 15 prima frase TOA);

che ne discende, quindi, un onorario consono di fr. 8'956.– con la conseguenza che le ripetibili assegnate dal Pretore, inferiori a questo importo, non sono eccessive (Rep. 1996 n. 50) e vanno confermate;

che la reiezione dell'appello comporta l'addebito all'appellante di tasse, spese e ripetibili di seconda istanza limitatamente al valore della procedura di ricorso di Fr. 6'400.-;

Per i quali motivi

visti gli art. 148 e seg. CPC, la TOA e la vigente TF

dichiara e pronuncia

1. L'appello 15 marzo 2002 di __________ è respinto.

2. La tassa di giudizio (Fr. 250.-) e le spese (Fr. 50.-) per un totale di Fr. 300.-, già anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte Fr. 400.- per ripetibili d'appello.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario