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12.2002.59 • TRAC TI 12.2002.59 Generato dall'IA

Appeal Regarding Mootness of Injunction and Allocation of Court Costs

Numero d'incarto 12.2002.59
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought to overturn a lower court's rejection of their request for a preliminary injunction that aimed to prevent the sale of pledged shares, arguing that the action was moot because all shares had subsequently been sold, and challenging the assigned court costs based on the original value of the shares. The appellate court rejected the appeal, finding that the appellant failed to sufficiently prove that all shares were sold, which was necessary to render the initial application moot and alter the cost allocation from the initial ruling, and further determined that the calculation of court fees and costs based on the value of the main claim, as per statutory criteria for preliminary injunctions, was not an abuse of discretion, thus upholding the original decision regarding costs and imposing appeal costs on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 292 CPS, Art. 97 CPC, Art. 72 PCF, Art. 5 cpv. 1 CPC, Art. 19 LTG, Art. 17 LTG; Appeal Regarding Mootness of Injunction and Allocation of Court Costs: The appellate court rejected the appeal, finding that the appellant failed to sufficiently prove that all shares were sold, which was necessary to render the initial application moot and alter the cost allocation from the initial ruling, and further determined that the calculation of court fees and costs based on the value of the main claim, as per statutory criteria for preliminary injunctions, was not an abuse of discretion, thus upholding the original decision regarding costs and imposing appeal costs on the appellant.

Parole chiave

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decisione pregiudiziale ripartizione delle spese anticipo delle spese conclusioni subordinate legittimazione a ricorrere azione di accertamento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 97 CPC

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of grounds for appeal (absence of 'gravamen').

art. 148 CPC

Cited in the final decision framework ('richiamati') and applied to determine that court costs follow the outcome of the appeal (loser pays).

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Testo completo

Incarto n. 12.2002.59 · Lugano 2 dicembre 2002/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Rusca

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. no. DI.2001.897 (già 189/G/2001) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con istanza di misure cautelari 20 dicembre 2001 da

__________ rappr. dall'avv. __________ contro

__________ rappr. dallo studio legale __________ con cui l’istante ha chiesto, previa l'adozione di misure supercautelari, che fosse fatto divieto alla convenuta, con la comminatoria dell'art. 292 CPS, di procedere alla vendita delle azioni della __________ intestate ad __________, in suo possesso;

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell'istanza, e che il Segretario Assessore con decreto 4 marzo 2002 ha respinto, caricando alla parte istante la tassa di giustizia di fr. 2'500.- e le ripetibili di fr. 6'000.-;

appellante l'istante con atto di appello 15 marzo 2002, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di stralciare dai ruoli l'istanza siccome divenuta priva d'oggetto e di ridurre a fr. 1'000.- la tassa di giustizia rispettivamente a fr. 1'500.- le ripetibili a suo carico, il tutto con protesta di spese e ripetibili d'appello;

mentre la convenuta con osservazioni 8 aprile 2002 postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Con l'istanza cautelare in rassegna, avversata dalla controparte, __________, asserendo di essere il proprietario di almeno 77'121 azioni della __________., intestate alla società __________, ha convenuto in lite la __________ chiedendo che a quest'ultima, presso la quale le stesse erano state impegnate in virtù di un atto di pegno a suo dire inefficace, fosse fatto divieto di continuare la vendita delle azioni, a quel momento già in atto.

2. Il Segretario Assessore, con il decreto qui impugnato, ha respinto l'istanza, ritenendo in sostanza che l'istante non avesse sufficientemente reso verosimile di essere il proprietario delle azioni in questione; di conseguenza, stante un valore di causa di fr. 680'000.-, corrispondente al valore di mercato delle circa 35'000 azioni non ancora realizzate dalla convenuta al momento della litispendenza, ha caricato alla parte istante, integralmente soccombente, la tassa di giustizia di fr. 2'500.- e le ripetibili di fr. 6'000.-.

3. Con l'appello che qui ci occupa l'istante chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di stralciare dai ruoli l'istanza siccome divenuta priva d'oggetto e di ridurre a fr. 1'000.- la tassa di giustizia rispettivamente a fr. 1'500.- le ripetibili da lui dovute.

A suo dire, il Segretario Assessore da una parte avrebbe omesso di considerare che in sede conclusionale la convenuta aveva ammesso di aver nel frattempo realizzato tutte le azioni, e dall'altra si sarebbe erroneamente basato sul valore litigioso della futura causa di merito, oltretutto senza tener conto del fatto che a seguito della vendita, imputabile alla convenuta, il valore della causa si era di fatto azzerato.

4. Delle osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

5. Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, a p. 2 dell'allegato conclusionale la convenuta non ha affatto asserito di aver nel frattempo venduto tutte le azioni litigiose ma solo di aver continuato nella loro vendita fino a copertura degli impegni garantiti con il pegno, di modo che, non essendovi a quel momento più alcun "rischio di danno supplementare per l'attesa nella realizzazione delle rimanenti azioni", essa rinunciava alla richiesta di una cauzione a carico della controparte. In tali circostanze, ritenuto oltretutto che nemmeno era stato specificato il numero delle azioni da lei vendute, il Segretario Assessore non poteva ovviamente concludere per lo stralcio della causa siccome divenuta priva d'oggetto.

A prescindere da quanto precede, la richiesta di riforma del primo giudizio postulata con l'appello avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile già per l'assenza di *gravamen*, ovvero di un interesse degno di protezione dell'appellante, indispensabile premessa per la ricevibilità dell'impugnativa (art. 97 CPC; Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, p. 129; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. ed., Zurigo 1979, p. 494; IICCA 21 febbraio 1997 in re B./S. e M.). In effetti l'unico vantaggio pratico che l'istante avrebbe potuto conseguire da un giudizio di stralcio dell'istanza piuttosto che dalla sua reiezione consisteva, ritenuto che entrambi i pronunciati non acquisivano autorità di forza giudicata (per il decreto cautelare: Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 384; per il decreto di stralcio: Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 351), nella conseguente modifica del giudizio sulle spese e sulle ripetibili che ne sarebbe potuto derivare, visto e considerato che in tale evenienza gli oneri processuali andavano caricati alle parti tenendo conto del presumibile esito della causa ai sensi dell'art. 72 PCF (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 4 ad art. 351). Sennonché nel caso di specie l'istante, il quale oltretutto ha esplicitamente ammesso la correttezza dell'accertamento del primo giudice circa l'intestazione fiduciaria delle azioni ad __________ (appello p. 4) ciò che già avrebbe implicato la reiezione dell'istanza e dunque la sua integrale soccombenza, non ha assolutamente preteso che lo stralcio della causa avrebbe comportato una diversa ripartizione tra le parti degli oneri processuali della prima sede, tanto è vero che -come vedremoil giudizio su spese e ripetibili è stato in definitiva contestato solo con riferimento all'ammontare delle somme attribuite.

6. Ma anche la richiesta di ridurre a fr. 1'000.- la tassa di giustizia rispettivamente a fr. 1'500.- le ripetibili è a sua volta infondata.

È innanzitutto a torto che l'appellante rimprovera al Segretario Assessore di essersi erroneamente fondato sul valore di causa della futura azione di merito invece che sul valore dell'istanza cautelare, che in concreto non coinciderebbero: in effetti, giusta l'art. 5 cpv. 1 CPC, se -come nel caso di speciel'oggetto della lite è valutabile in denaro, il valore di causa, sia essa ordinaria oppure cautelare, è in ogni caso sempre determinato dalla domanda; per tener conto della minor complessità rispetto alle cause ordinarie, il legislatore cantonale ha tuttavia previsto che gli oneri processuali delle azioni cautelari andavano fissate sulla base di criteri diversi, l'art. 19 LTG invece dell'art. 17 LTG per quanto riguardava la tassa di giustizia, rispettivamente l'art. 15 TOA invece dell'art. 9 TOA per le ripetibili.

Parimenti priva di fondamento è la censura secondo cui la riduzione del valore litigioso a fr. 0.- in sede conclusionale, che -come dettonon è stata provata, tanto meno in quella misura, imporrebbe di ridurre l'ammontare della tassa di giustizia e delle ripetibili: la giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di precisare come ogni riduzione del valore di causa sia ininfluente per tale questione (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 4 e 5 come pure n. 39 ad art. 5).

Stando così le cose e ritenuto che in base alle norme applicabili la tassa di giustizia avrebbe in concreto anche potuto raggiungere fr. 10'000.- (art. 19 LTG) e le ripetibili i fr. 38'080.- (art. 15 TOA), non vi è motivo di ridurre le somme attribuite dal Segretario Assessore, di gran lunga inferiori, tanto più che per costante giurisprudenza, stante il vastissimo margine di apprezzamento di cui gode il giudice di prime cure, il potere di verifica dell'autorità di seconda istanza circa l'ammontare della tassa di giustizia e delle ripetibili è limitato al caso di eccesso o di abuso (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150; per tante IICCA 25 settembre 2002 in re A. SA/U. SA).

7. Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della sede ricorsuale seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 15 marzo 2002 di __________ è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 950.-

b) spese fr. 50.-

Totale fr. 1'000.-

da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 1'000.- per ripetibili.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario