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12.2002.54 • TRAC TI 12.2002.54 Generato dall'IA

Debt Annulment Action Inadmissible for Lack of Mandatory Conciliation

Numero d'incarto 12.2002.54
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought the annulment of a lower court decision that rejected their request to nullify a debt claim of 18,800 francs arising from a lease agreement, based on the failure to first attempt conciliation before the competent tenancy office. The court upheld the lower court's ruling, reasoning that established cantonal jurisprudence requires that actions to nullify debt related to tenancy contracts must be preceded by the mandatory conciliation attempt, regardless of the procedural context or the jurisdictional rules regarding the place of execution, thus confirming that the action was inadmissible due to the lack of a necessary procedural prerequisite.

Regesto Legislator

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Art. 83 cpv. 2 LEF, Art. 139 CO, Art. 313bis CPC, art. 66 al. 1 LTF, art. 64 LTF; Debt Annulment Action Inadmissible for Lack of Mandatory Conciliation: The court upheld the lower court's ruling, reasoning that established cantonal jurisprudence requires that actions to nullify debt related to tenancy contracts must be preceded by the mandatory conciliation attempt, regardless of the procedural context or the jurisdictional rules regarding the place of execution, thus confirming that the action was inadmissible due to the lack of a necessary procedural prerequisite.

Parole chiave

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annullamento del contratto conciliazione obbligatoria termine processuale perentorio opposizione tardiva contratto di locazione disposizioni imperative e legge del contratto Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

Cited in the reasoning section as the basis for rejecting the appeal during the preliminary examination, implying its application to the decision to reject the appeal in Order 1.

art. 139 CO

Mentioned as granting the appellant a supplementary deadline, but this provision is noted in the reasoning and NOT explicitly cited in the dispositive orders (1, 2, or 3), so it is excluded based on the rules.

art. 83 cpv. 2 LEF

Cited in the reasoning section to explain why the lower court's jurisdiction was correct, but not cited in the dispositive orders (1, 2, or 3), so it is excluded.

art. 66 al. 1 LTF

This is a federal provision relating to costs, but since the decision is from a Cantonal Court (Ticino) and it cites specific Cantonal provisions for costs (Order 2), it is not included as the relevant cost rule for the dispositive, even if similar in nature.

art. 64 LTF

Not cited in the dispositive.

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Testo completo

Incarto n. 12.2002.00054 · Lugano 6 marzo 2002/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. no. LA.2002.00023 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con petizione 31 gennaio 2002 da

__________ rappr. dall'avv. __________ contro

__________ e __________ rappr. dallo __________

con la quale si chiede il disconoscimento di un debito di fr. 18'800.-- in materia di contratto di locazione che il Pretore, con decisione 25 febbraio 2002, ha respinto in ordine.

Ed ora sull'appello 4 marzo 2002 della parte istante che chiede l'annullamento della sentenza impugnata e la continuazione della procedura.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto ed in diritto:

che il Pretore ha respinto, in ordine, l'istanza di disconoscimento del debito poiché la stessa, trattandosi di controversia riguardante il contratto di locazione, non è stata preceduta dal tentativo di conciliazione avanti al competente Ufficio in materia di locazione;

che l'istante ricorre sostenendo che l'azione di disconoscimento di debito non soggiace a tale obbligo poiché rappresenta il seguito della precedente procedura di rigetto dell'opposizione e quindi di un procedimento unico dove competente è il giudice del luogo dell'esecuzione, ciò che non è l'Ufficio di conciliazione;

che la questione è stata risolta dalla giurisprudenza cantonale nel senso che l'obbligatorietà di sottoporre preventivamente ogni controversia in materia di locazione all'Ufficio di conciliazione è data anche per le azioni di disconoscimento del debito (Rep.1994 n. 45);

che

anche altre giurisprudenze cantonali hanno seguito quest'interpretazione (DB1993, 31; JdT 1994 III 24; MRA 1995, 104; Cahiers du bail 1995,

63);

che il fatto che l'art. 83 cpv. 2 LEF preveda la competenza del giudice del luogo dell'esecuzione non può mutare tale giurisprudenza per i motivi esposti da Cocchi, Uffici di conciliazione e qualche questione inconciliabile nella procedura per le controversie in materia di locazione, in Il Ticino e il diritto, vol. 2 collana blu CFPG, pag. 293/295 ai quali si rimanda;

che mancando così un presupposto processuale il Pretore ha correttamente respinto in ordine l'azione;

che l'istante non ha comunque perso il diritto di presentare l'azione di disconoscimento poiché beneficia del termine supplementare, ridotto nella fattispecie concreta a 20 giorni, dell'art. 139 CO (Rep. citato);

che l'appello, infondato siccome in contrasto con costante giurisprudenza, può essere respinto già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC senza necessità d'intimazione alla controparte per le osservazioni;

che le tasse e le spese seguono la soccombenza dell'appellante;

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia:

1. L'appello 4 marzo 2002 di __________ è respinto.

2. La tassa di giustizia in fr. 100.-- e le spese in fr. 20.-- (totale fr. 120.--) sono a carico dell'appellante.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 4.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario