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12.2002.42 • TRAC TI 12.2002.42 Generato dall'IA

Eviction Upheld Despite Tenant's New Appeal Arguments

Numero d'incarto 12.2002.42
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The lower court granted an eviction order based on a valid termination of the lease agreement due to the tenant's failure to pay arrears within the statutory deadline, as the tenant's asserted compensation claim was deemed invalidly declared. The appellate court dismissed the tenant's appeal, reasoning that the appeal raised new factual arguments regarding the property's location and actual size, and payment compliance, which were either inadmissible because they were raised for the first time on appeal or irrelevant to the grounds for termination already established.

Regesto Legislator

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Art. 257d CO, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 313bis CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, art. 506 e segg. CPC; Eviction Upheld Despite Tenant's New Appeal Arguments: The appellate court dismissed the tenant's appeal, reasoning that the appeal raised new factual arguments regarding the property's location and actual size, and payment compliance, which were either inadmissible because they were raised for the first time on appeal or irrelevant to the grounds for termination already established.

Parole chiave

Generato dall'IA
sfratto del conduttore convenzione di risoluzione allegazione motivata coinquilino presupposti legali ubicazione dell'immobile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

Cited in the preamble as part of the legal basis for pronouncing the final decision to reject the appeal.

art. 506 e segg. CPC

Cited in the preamble, these articles likely govern the general procedure and costs for appeal decisions, leading to the costs order in point 2.

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Testo completo

Incarto n. 12.2002.00042 · Lugano 19 febbraio 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. no. SF.2002.00006 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 - promossa con istanza di sfratto 5 gennaio 2002 da

__________ __________ entrambi rappr. dall'avv. __________ contro

__________

che il Pretore, accertata la validità della disdetta

19 novembre 2001, ha accolto, con decreto 11 febbraio 2002, ordinando al convenuto di mettere a libera disposizione della parte istante l’appartamento di 4 1/2 locali nella casa d'abitazione unifamiliare sita in Via __________ a __________;

ed ora sullo scritto (recte: appello) 13 febbraio 2002 del convenuto;

Considerato

in fatto ed in

diritto:

che con decreto 11 febbraio 2002 il Pretore, preso atto che il contratto di locazione tra le parti era stato validamente disdetto per il 31 dicembre 2001 ai sensi all’art. 257d CO (mora del conduttore) e ciò in quanto, a suo giudizio, il convenuto non aveva formulato una valida dichiarazione di compensazione nel termine di 30 giorni assegnatogli per pagare gli arretrati, ha accolto l’istanza di sfratto 5 gennaio 2002 della parte istante, ordinando al convenuto di liberare l'ente locato;

che con scritto (recte: appello) 13 febbraio 2002, redatto in lingua tedesca, il convenuto ha dichiarato di non poter condividere la decisione di primo grado;

che nonostante l'art. 142 cpv. 3 CPC imponga la traduzione di un allegato non presentato in lingua italiana, nel caso di specie, per economia di giudizio, non è necessario ritornare lo scritto in questione al convenuto a tale scopo (IICCA

27 giugno 1995 in re R. e lc./M., 26 gennaio 1998 in re N. e llcc./H.), atteso come lo stesso possa essere evaso già nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;

che, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, la circostanza, sollevata per la prima volta - e dunque irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) - in questa sede, che l'ente locato si trovi in Via __________ e non invece in Via __________ - come per altro indicato dal contratto - non può comportare la reiezione dell'istanza di sfratto, quell'indicazione avendo in effetti come unico scopo quello di identificare l'ente locato;

che del tutto irrilevante per la causa che qui ci occupa è il fatto che l'ente locato, che secondo il contratto era formato da 4 1/2 locali, ne conti in realtà solo 3 (o 3 1/2), come pure irrilevante è che gli istanti possano averlo descritto scorrettamente nelle inserzioni;

che la circostanza che il convenuto abbia in realtà provveduto puntualmente al pagamento delle pigioni oggetto della diffida, per altro irricevibile in quanto sollevata per la prima volta in sede di appello e comunque rimasta allo stadio di puro parlato, è oltretutto smentita da quanto egli aveva dichiarato avanti al Pretore;

che pure irricevibile è infine il generico richiamo all'esposizione delle circostanze di fatto sollevate nella sede pretorile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 21 ad art. 309);

che l'appello in questione deve pertanto essere respinto, con accollo al convenuto degli oneri processuali;

Per i quali motivi

Visti gli art. 506 e segg. e 313bis CPC

pronuncia:

1. Lo scritto (recte: appello) 13 febbraio 2002 di __________ è respinto.

2. Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.- (con una tassa di giustizia di fr. 70.- e spese di fr. 30.-) sono a carico dell'appellante.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario