Employer Appeal Regarding Judicial Deposit of Company Vehicle Retained by Terminated Employee
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal concerning an employer's request for the judicial deposit of the value of a company vehicle retained by a former employee following immediate termination for just cause, the court rejected the appeal. The court reasoned that immediate termination for just cause terminates the employment relationship, making all claims immediately due, including the right to the return of employer property such as a provided vehicle, thereby rendering the employee's retention of the vehicle based on alleged counterclaims an unwarranted delay tactic, distinguishing the case from outdated jurisprudence concerning prior labor law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337c CO, Art. 339 CO, Art. 313bis CPC, vigente TG; Employer Appeal Regarding Judicial Deposit of Company Vehicle Retained by Terminated Employee: The court reasoned that immediate termination for just cause terminates the employment relationship, making all claims immediately due, including the right to the return of employer property such as a provided vehicle, thereby rendering the employee's retention of the vehicle based on alleged counterclaims an unwarranted delay tactic, distinguishing the case from outdated jurisprudence concerning prior labor law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to summarily reject the appeal without requiring notification to the opposing party.
Applied for the determination of court fees (costs).
Testo completo
Incarto n. 12.2002.00034 · Lugano 14 febbraio 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Rusca e Pellegrini (in sostituzione di Chiesa, assente)
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no. DI.2002.00026 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con istanza 15 gennaio 2002 da
__________ rappr. dall'avv. __________ contro
__________ rappr. dall'avv. avv. __________ ed intesa ad ottenere il deposito giudiziario del controvalore di un bene trattenuto, quale diritto di ritenzione, dal convenuto che il Segretario Assessore della Pretura di Lugano, con decreto 31 gennaio 2002, ha accolto.
Appellante il convenuto il quale, con atto d'appello 7 febbraio 2002, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere l'istanza di deposito della controparte.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in
diritto
che __________ ha licenziato, il 15 novembre 2001, con effetto immediato per gravi motivi il suo dipendente __________;
che gli ha di conseguenza chiesto di voler riconsegnare l'autoveicolo BMW 325XI targato __________ che gli era stato messo a disposizione, all'inizio del rapporto di lavoro, per lo svolgimento dell'attività professionale con facoltà anche d'uso privato;
che il convenuto si è opposto alla riconsegna dell'autoveicolo argomentando di vantare un diritto di ritenzione sullo stesso per sue pretese nei confronti dell'istante;
che l'istante ha quindi chiesto alla Pretura di essere autorizzata a depositare il controvalore del veicolo, a garanzia delle pretese di controparte, con l'obbligo per quest'ultimo di riconsegnare l'autovettura e far valere in giudizio i suoi crediti;
che il Segretario Assessore ha accolto l'istanza autorizzando l'istante a depositare presso la Pretura l'importo di Fr. 38'360.- con ordine al convenuto, non appena effettuato il deposito, di riconsegnare immediatamente la vettura BMW 325XI, matricola n. __________, targata __________, e di iniziare, entro trenta giorni, la causa creditoria tendente all'accertamento dei vantati crediti con la comminatoria della decadenza della garanzia del deposito giudiziale nel caso d'inosservanza del termine;
che il convenuto critica, con l'appello che ci occupa, la decisione di prima istanza sostenendo che la disdetta per gravi motivi, inesistenti come nella fattispecie, non mette fine de iure al rapporto di lavoro e di conseguenza, oltre ad una pretesa per salario, gli compete ancora il diritto alla prestazione accessoria del datore di lavoro di utilizzare l'autovettura per scopi privati come il contratto di lavoro gli permette;
che l'appellante fonda la sua tesi su DTF 103 II 275 e non si avvede che quella giurisprudenza si riferisce al vecchia codificazione riguardante la rescissione del contratto di lavoro, non più in vigore dal 1 gennaio 1989;
che, con DTF 117 II 270, il Tribunale federale ha sancito che l'art. 337c CO, relativo alla resiliazione senza giusti motivi del contratto di lavoro, mette fine in fatto ed in diritto al contratto e fa nascere un credito per risarcimento danni e non una pretesa di salario (Staehelin/Vischer, Commentario zurighese, ad art. 337c CO, n. 5 e 7);
che tutte le pretese diventano allora immediatamente esigibili (Staehelin/Vischer, op. cit., ad art. 339 CO n. 2) e quindi anche il diritto di ottenere la restituzione degli oggetti consegnati al lavoratore in funzione del contratto di lavoro;
che la pretesa dell'istante è quindi giuridicamente lecita e affatto abusiva mentre riveste tale connotazione l'atteggiamento dell'appellante che tende unicamente a procrastinare nel tempo la riconsegna dell'autovettura;
che l'appello, infondato in ogni suo punto, può così essere respinto già al sommario esame dell'art. 313bis CPC senza necessità d'intimazione alla controparte per le osservazioni;
Per i quali motivi
vista, per le spese, la vigente TG
dichiara e pronuncia
1. L'appello 7 febbraio 2002 di __________ è respinto.
2. La tassa di giustizia in Fr. 450.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 500.-), da anticiparsi dall'appellante, sono a suo carico.
3. Intimazione a: -__________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario