Appellant v. Respondent: Late Payment of Judicial Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant, against whom a lower court decision was rendered, filed an appeal but failed to make the required advance payment for judicial costs by the set deadline of February 18, 2002, making the payment only on February 19th. The appellate court, holding that the deadline was peremptory, deemed the appeal inadmissible and struck the case from the rolls due to the late submission of the required advance payment, ordering the appellant to bear the costs of the appellate proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 312 CPC, art. 268 CPC; Appellant v. Respondent: Late Payment of Judicial Costs: The appellate court, holding that the deadline was peremptory, deemed the appeal inadmissible and struck the case from the rolls due to the late submission of the required advance payment, ordering the appellant to bear the costs of the appellate proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for declaring the appeal struck from the roll due to the late payment of the advance.
Cited in the reasoning regarding the costs imposed on the appellant, implicitly supporting the cost order in the dispositive.
Testo completo
Incarto n. 12.2002.00026 · Lugano 27 febbraio 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa, Rusca
segretario: · Schira
visto l'appello 24 gennaio 2002 presentato da
__________ contro
la decisione 7 gennaio 2002 del Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa promossa con petizione 9 novembre 1998 da
__________ rappr. da: avv. __________
richiamata la diffida 30 gennaio 2002 del presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 18 febbaio 2002 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 650.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
considerato come il versamento sia stato effettuato solo il 19 febbraio 2002 e come, ritenuta la perentorietà del termine stesso, debba ritenersi tardivo,
decreta 1. L'appello
24 gennaio 2002 di __________, avverso la decisione 7 gennaio 2002 del Pretore di della giurisdizione di Locarno-campagna, è stralciato dai ruoli per versamento tardivo dell'anticipo.
2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico dell'appellante.
3. Intimazione:
- __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario