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12.2002.198 • TRAC TI 12.2002.198 Generato dall'IA

Life Insurance Beneficiary Annulment and Settlement Agreement

Numero d'incarto 12.2002.198
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court addressed an appeal concerning the annulment of a beneficiary clause in favor of one party within a life insurance policy, which had been decided by the lower court. The court's ruling was based on the parties reaching a settlement agreement through a convention signed on May 23, 2003, which the court judicially homologated, leading to the appeal procedure being struck from the rolls due to transaction, with the costs stipulated by the parties as those who advanced them bearing their own expenses and legal fees being offset.

Regesto Legislator

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Art. 352 CPC; Life Insurance Beneficiary Annulment and Settlement Agreement: The court's ruling was based on the parties reaching a settlement agreement through a convention signed on May 23, 2003, which the court judicially homologated, leading to the appeal procedure being struck from the rolls due to transaction, with the costs stipulated by the parties as those who advanced them bearing their own expenses and legal fees being offset.

Parole chiave

Generato dall'IA
assicurazione vita spese legali annullamento del contratto convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio contratto a favore di terzi anticipi delle spese Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 CPC

This procedural rule was cited by the court as the basis for homologating the settlement agreement.

2. La tassa e le spese di giudizio in complessivi Fr. 200.- sono a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.

This is an explicit ruling regarding the costs of the appeal, applied as part of the dispositive orders.

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Testo completo

Incarto n. 12.2002.198 · Lugano 2 giugno 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2002.23 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 promossa con petizione 28 dicembre 2001 da

1. __________ 2. __________ entrambe rappr. dallo studio legale __________ Contro

__________ rappr. dallo studio legale __________

in materia di annullamento della clausola beneficiaria a favore del signor __________ contenuta nella polizza assicurativa sulla vita no __________ della __________, ora trattata dalla __________ che il Segretario Assessore aveva accolto con sentenza del 28 ottobre 2002.

Ed ora, nell'ambito della procedura d'appello promossa con ricorso 11 novembre 2002 dal convenuto,

atteso che le parti si sono accordate per porre fine alla controversia con la sottoscrizione della convenzione 23 maggio 2003 che viene allegata alla presente decisione in segno di omologazione giudiziaria,

ritenuto che le stesse parti hanno convenuto di lasciare le spese di giudizio a carico di chi le ha anticipate e le ripetibili compensate

in applicazione dell'art. 352 CPC

decreta

1. La procedura d'appello 12.2002.198 in re __________ c. __________ e __________ è stralciata dai ruoli per transazione.

2. La tassa e le spese di giudizio in complessivi Fr. 200.- sono a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.

3. Intimazione:

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario