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12.2002.192 • TRAC TI 12.2002.192 Generato dall'IA

Dispute Over Accounting Fees Exceeding Estimate

Numero d'incarto 12.2002.192
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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A party sought to collect on three unpaid invoices totaling a sum greater than the initial cost estimate for accounting and tax services provided under a mandate contract, while the opposing party acknowledged only a portion of the debt corresponding to the final invoice less a payment made, disputing the other invoices and the overall billed amount as disproportionate to the estimate. The court partially upheld the appeal, reasoning that while the debtor failed to prove their claims that one invoice should be cancelled or that the first invoice was merely an advance for the final one, the creditor failed to adequately prove the necessity and extent of the work exceeding the agreed-upon estimate, thus limiting the recoverable amount to the undisputed debt portion plus the recoverable amounts from the other invoices, minus the advance payment.

Regesto Legislator

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Art. 394 CO, Art. 394 cpv. 1 CO, Art. 8 CC, Art. 321 CPC, Art. 148 CPC; Dispute Over Accounting Fees Exceeding Estimate: The court partially upheld the appeal, reasoning that while the debtor failed to prove their claims that one invoice should be cancelled or that the first invoice was merely an advance for the final one, the creditor failed to adequately prove the necessity and extent of the work exceeding the agreed-upon estimate, thus limiting the recoverable amount to the undisputed debt portion plus the recoverable amounts from the other invoices, minus the advance payment.

Parole chiave

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mancato anticipo delle spese estinzione del debito preventivo errore contabile credito contestato ripetibili Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 394 CO

This article defines the contract of mandate, which is the legal basis for the relationship giving rise to the invoices.

art. 321 CPC

Cited to dismiss the argument made for the first time in the appeal concerning the start date of the mandate.

art. 148 CPC

Cited as the basis for allocating costs based on the mutual success/failure in the previous instance.

art. 8 CC

Cited in the reasoning (Point 5) regarding the burden of proof for the alleged cancellation of a debt, but not explicitly in the dispositive orders I, II, or III, thus it is excluded based on the instructions.

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Testo completo

Incarto n. 12.2002.192 · Lugano 3 settembre 2003/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. OA.2001.119 della Pretura del distretto di Locarno-Campagna, promossa con petizione 5 dicembre 2001 da

__________

rappr. dallo studio legale __________

contro

__________

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 8'647.50 oltre interessi al 5% e il rigetto in via definitiva all’opposizione interposta al PE __________ dell’UEF di Locarno;

domanda cui si è opposta la convenuta e che il Pretore, con sentenza 5 agosto 2002, ha accolto;

appellante la convenuta la quale, con allegato 18 settembre 2002, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la petizione, mentre l'attrice, con osservazioni 25 ottobre 2002, postula la reiezione dell'appello;

letti gli atti e i documenti dell'incarto;

considerato

in fatto e in diritto:

1. La presente vertenza tende all'incasso da parte dell'attrice di tre fatture da lei emesse nei confronti della società convenuta, e meglio: il

24 novembre 2000 (fatt. 240708) per fr. 3'977.50 (doc. B), il 29 dicembre 2000 (fatt. 243963) per fr. 795.50 (doc. C) e il 12 febbraio 2001 (fatt. 247451) per fr. 5'375.- (doc. D).

Nessuna di queste note è mai stata contestata, né lo è stato il mandato contabile che ne sta alla base, mentre la mandante non ha proceduto al pagamento degli importi relativi, se non sotto forma di un acconto di fr. 1'500.- di cui la creditrice ha debitamente tenuto conto. La convenuta, con allegato responsivo 5 gennaio 2002, ha prodotto una *conferma di mandato* (doc. 1) con cui -riferendosi ad accordi intercorsi nel marzo 2000- l'attrice indicava in fr. 5'000.- il preventivo di costo per la tenuta della contabilità e in fr. 1'200.- quello per l'allestimento della dichiarazione fiscale, ricordando altresì alcune condizioni per il rispetto dell'offerta. Chiedendosi genericamente il perché della differenza fra pattuizione e importo complessivo di fatturazione, ha poi contestato le fatture di cui ai doc. B e C: la prima per essere riferita a prestazioni comunque esposte nell'ultima delle tre fatture; la seconda perché la creditrice si sarebbe impegnata a suo tempo ad annullarla. Ha riconosciuto di dovere all'attrice la somma di fr. 3'875.-, pari all'importo dell'ultima fattura (doc. D), dedotto l'acconto di fr. 1'500.-, a condizione che controparte rinunciasse ad ogni altra pretesa.

2. Il pretore ha accolto integralmente la petizione dopo aver considerato non provate le eccezioni della debitrice e comunque ritenendo giustificati gli aumenti richiesti dall'attrice rispetto all'accordo iniziale, aumenti peraltro possibili in base alle pattuizioni e i cui motivi sono stati accertati in causa testimonialmente.

3. Con il presente tempestivo appello la convenuta, riconosciuto senza condizioni il debito di fr. 3'875.-, impugna la sentenza pretorile, sollevando diverse eccezioni di merito. Ritenuto sproporzionato il divario fra il preventivo di fr. 6'200.- e la fatturazione, pari a complessivi fr. 10'147.50, sostiene che l'attrice non ha provato di averla resa attenta sul superamento della mercede pattuita a dipendenza dell'asserita carente presentazione della documentazione, né tale circostanza le sarebbe mai stata comunicata. Afferma inoltre che __________ avrebbe fatturato sue prestazioni già a partire dal 1° settembre 2000, mentre l'attività della mandataria sarebbe iniziata solo il 2 novembre successivo. Per quanto concerne l'IVA, sostiene che l'allestimento di quel conto avrebbe dovuto far parte del mandato principale, ad esclusione quindi di fatturazioni particolari, mentre -da parte suanon sono stati compiuti gli errori *macroscopici*, affermati da controparte.

Delle osservazioni dell'attrice si dirà, se necessario, nel seguito.

4. La pattuizione intervenuta e in base alla quale è chiesto il pagamento delle fatture litigiose costituisce un mandato ai sensi dell'art. 394 CO: __________ ha infatti accettato di prestare determinati servigi in favore della convenuta (art. 394 cpv. 1 CO) per i quali è stata pattuita una mercede (cpv. 3) (Weber, in Comm. di Basilea, ed. 3, art. 394 CO, N. 1 e 2). In quest'ambito incombe al mandante di provare che il mandatario ha -se del casoeseguito male il compito affidatogli (ciò che è estraneo alla presente vertenza), mentre il mandatario dovrà provare la congruità della mercede (Weber, op. cit., ibidem, N. 41).

5. In concreto, va anzitutto osservato che, in merito alla fattura 243963 di fr. 795.-, la convenuta non ne ha contestato la congruità con il lavoro svolto, né ha sostenuto che le prestazioni indicatevi, ossia *Consulenza societaria diversa; allestimento della dichiarazione per le imposte 1998/99,* non siano state svolte; semplicemente ne ha affermato l'annullamento (o il promesso annullamento) da parte della creditrice. Sennonché questa circostanza è rimasta allo stadio della pura allegazione, non essendone nemmeno stata tentata la prova: né a mezzo di documenti, né ponendo corrispondenti domande all'unica teste dell'istruttoria. Infatti, mentre la convenuta sostiene che la teste __________ (dipendente di __________) le avrebbe assicurato l'annullamento del credito, la stessa si è limitata ad affermare che la *fattura è stata emessa da un altro settore della ditta per prestazioni non eseguite da me.* Ne consegue che la censura d'appello non può essere condivisa, dal momento che -contrariamente a quanto potrebbe apparirela contestazione della convenuta non comportava la prova della giustificazione della fattura da parte della mandataria, ma esclusivamente -da parte della mandantela prova della pretesa cancellazione del debito, ossia della circostanza in base alla quale essa voleva essere liberata dal debito (art. 8 CC).

6. Relativamente alla fattura 240708 (doc. B), analogamente a quanto osservato per la fattura doc. C, la convenuta -cui spettava la prova del fatto da lei asserito che si trattasse di una domanda d'acconto per prestazioni poi compiutamente fatturate con l'ultima nota emessa a suo carico (doc. D)- non vi è pervenuta, né per mezzo della testimonianza __________ (che su questa circostanza nemmeno sembra essere stata interrogata), né per mezzo di documenti. Anzi, se è vero che la prima delle due note reca la giustificazione: *Acconto per* …, non v'è dubbio che si tratta di due "Fatture" separate, oltretutto riferite a periodi d'attività diversi: la prima concernente *consulenza contabile per il periodo dal 1.9.2000 al 30.10. 2000,* in particolare relativamente all' *aggiornamento contabilità* *1998 e 1999* (doc. B);mentre la seconda è una *Fattura finale per … consulenza contabile per il periodo dal 1.11.2000 al 31.12.2000,* in particolare concernendo la chiusura definitiva dell'esercizio 1999 (doc. D). Che poi -come l'appellante afferma per la prima volta in questa sede (e quindi comunque in modo processualmente inammissibile: art. 321 CPC)- l'attività della mandataria fosse iniziata solo con l'inizio di novembre 2000, non è stato provato, mentre il contrario risulta almeno verosimile perché i contatti fra le parti sono precedenti al 1° settembre, ossia risalgono al marzo del 2000 e sono stati formalizzati il

30 agosto; e anche perché, ricevendo la prima fattura già nel corso del mese di novembre 2000, ossia durante lo svolgimento del mandato, non v'è stata nessuna reazione da parte della mandante.

7. Resta tuttavia ancora irrisolta la questione sollevata dalla convenuta fin dall'inizio della vertenza, ossia il motivo della notevole differenza tra il preventivo e il totale fatturato dalla mandataria. Ancorché formulata in termini generici, l'obiezione è sufficiente per contestare la congruità dell'onorario complessivo esposto, con la conseguenza -come già dettoche la mandataria deve provare il benfondato del proprio credito complessivo rispetto al lavoro svolto e alle pattuizioni iniziali. Al proposito, né le tre fatture offrono elemento alcuno che giustifichi il sorpasso lamentato, né la teste __________ è stata in grado di quantificare il lavoro da lei svolto che superasse la mercede preventivata: essa si è infatti limitata a dire che la società mandante non le aveva messo a disposizione documentazione completa, dovendola peraltro richiamare più volte (*ore in più,* *non prevedibili*); che aveva prestato consulenza alla cliente in materia di IVA che *non rientrava nelle prestazioni* *previste dal preventivo* e, inoltre, che aveva dovuto correggere il conto IVA creditori e il conto IVA debitori poiché allestiti in modo scorretto dagli organi della mandante (teste __________). Con questo, la mandataria non ha tuttavia provato l'entità delle proprie prestazioni supplementari, descrivendole genericamente, ma inadeguatamente per provare il credito vantato oltre la cifra preventivata di fr. 6'200.- (doc. 1) che in sé la convenuta non ha messo in discussione.

8. Se ne deve concludere che -accogliendo parzialmente l'appellola sentenza impugnata dev'essere riformata e la petizione accolta limitatamente all'importo indicato, dedotto l'anticipo di fr. 1'500.-, pacificamente versato all'attrice. Le spese e le ripetibili vanno caricate alle parti in ragione della reciproca soccombenza, tenuto conto del riconoscimento di debito di fr. 3'875.- di cui al punto 3 del petitum d'appello.

Motivi per i quali,

richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA

pronuncia:

I. L’appello

18 settembre 2002 di __________ è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 5 agosto 2002 del Pretore di Locarno Campagna è così riformata:

1. La petizione 5 dicembre 2001 di __________ è parzialmente accolta.*

*Di conseguenza __________, è condannata a versare all'attrice la somma di fr. 4'700.-, oltre interessi del 5% su fr. 2'477.50 dal 24 dicembre 2000, su fr.795.- dal 29 gennaio 2001 e su fr. 1'427.50 dal 12 marzo 2001.*

§. Per tale importo è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE __________ dell'UEF di Locarno del 10 ottobre 2001.*

2*. La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 85.-, da anticipare dall'attrice, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.*

II. Le spese della procedura di appello di fr. 50.- e la tassa di giustizia di fr. 250.-, anticipate dall'appellante, restano a suo carico in ragione di un quinto e per il resto sono caricate all'attrice. Questa verserà all'appellante l'importo di fr. 100.- a titolo di ripetibili parziali.

III. Intimazione:

- __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario