Art Restitution Settlement and Fee Allocation Appeal Withdrawal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court case, which concerned the restitution of several works of art following a partial judgment from the lower court, was removed from the court rolls because the appellant withdrew both the appeal and a separate request for full restitution upon the parties reaching a settlement agreement. The court ordered that the reduced court fees and expenses, totaling a specific amount, be borne entirely by the appellant, with no reimbursement of costs awarded to the opposing party, based on the relevant procedural and fee regulations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 352 CPC, vigente LTG; Art Restitution Settlement and Fee Allocation Appeal Withdrawal: The court ordered that the reduced court fees and expenses, totaling a specific amount, be borne entirely by the appellant, with no reimbursement of costs awarded to the opposing party, based on the relevant procedural and fee regulations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court applied this procedural rule to strike the appeal from the rolls due to a settlement agreement.
This provision was cited in relation to the allocation of judicial costs (tassa di giudizio and spese).
Testo completo
Incarto n. 12.2002.170 · Lugano 15 settembre 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretaria: · Camponovo
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1999.27 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 17 marzo 1999 da
APPO1 rappr. RAPP2 contro
APPE1 rappr. dallo RAPP1
in materia di restituzione di diverse opere d'arte che il Pretore ha parzialmente accolto con sentenza 22 agosto 2002, impugnata in appello dalla convenuta con atto d'appello 16 settembre 2002 avversato da controparte, con osservazioni 21 ottobre 2002;
sospesa la procedura d'appello, con ordinanza 20 novembre 2002, nell'attesa del giudizio del Pretore su una domanda di restituzione in intero contro le sentenze presentata dalla stessa convenuta il
19 novembre 2002;
avendo, infine, le parti raggiunto un accordo transattivo in data 13 settembre 2004 - e meglio come alla dichiarazione allegata al presente decreto a valerne quale parte integrante - in virtù del quale l'appellante ritira l'appello e la domanda di restituzione in intero;
dovendosi caricare la ridotta tassa di giudizio e le spese all'appellante, senza riconoscimento di ripetibili alla controparte;
in applicazione dell'art. 352 CPC e, per le spese, della vigente LTG
decreta
1. La procedura d'appello inc. 12.2002.170, di cui all'appello 16 settembre 2002 nei confronti della sentenza 22 agosto 2002 del Pretore di Locarno-Città, è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione.
2. La tassa di giudizio di Fr. 100.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 150.-) sono a carico della parte appellante.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria