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12.2002.144 • TRAC TI 12.2002.144 Generato dall'IA

Striking of Recusal Motion for Failure to Secure Costs

Numero d'incarto 12.2002.144
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party seeking the recusal of a lower court judge in an eviction case filed a motion which the appellate court president required be secured by a CHF 1,000 advance for costs and fees within fifteen days, with the explicit warning that failure to pay would result in the application being struck from the rolls. Since the party, having been duly notified, failed to remit the required advance, the court struck the recusal motion from the rolls pursuant to the relevant statutes, resulting in the matter being returned to the lower court for continuation of the original proceedings, and imposed all procedural costs and awarded opposing party costs in favor of the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 12 LTG, Art. 148 CPC, fr. 80.--, fr. 20.--, fr. 200.--; Striking of Recusal Motion for Failure to Secure Costs: Since the party, having been duly notified, failed to remit the required advance, the court struck the recusal motion from the rolls pursuant to the relevant statutes, resulting in the matter being returned to the lower court for continuation of the original proceedings, and imposed all procedural costs and awarded opposing party costs in favor of the opposing party.

Parole chiave

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domanda di ricusazione procedura di sfratto anticipo delle spese anticipo decadenza dal diritto di regresso azione di accertamento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 12 LTG
Cited as the legal basis for striking the application from the record due to non-payment of the advance fees.
Art. 148 CPC
Cited along with Art. 12 LTG in the preamble to the final orders.
fr. 80.--
This is the court fee (tassa di giustizia) imposed on the recusing party in the dispositive.
fr. 20.--
This is the procedural expense (spese) imposed on the recusing party in the dispositive.
fr. 200.--
This is the amount imposed for reimbursement of costs (ripetibili) to the opposing party in the dispositive.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 12 LTG

Cited as the legal basis for striking the application from the record due to non-payment of the advance fees.

art. 148 CPC

Cited along with Art. 12 LTG in the preamble to the final orders.

fr. 80.--

This is the court fee (tassa di giustizia) imposed on the recusing party in the dispositive.

fr. 20.--

This is the procedural expense (spese) imposed on the recusing party in the dispositive.

fr. 200.--

This is the amount imposed for reimbursement of costs (ripetibili) to the opposing party in the dispositive.

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Testo completo

Incarto n. 12.2002.144 · Lugano 7 febbraio 2003/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull’istanza di ricusa 13 agosto 2002, presentata nei confronti del Pretore della giurisdizione di __________, avv. __________, da

__________ rappr. dal __________

nell’ambito della causa di sfratto - inc. no. DI.2002.00120 di quella Pretura - contro di lei promossa il 14 giugno 2002 da

__________ __________ entrambi rappr. dall'avv. __________ atteso che con ordinanza 21 agosto 2002, cui sono state annesse le osservazioni 16 agosto 2002 dei signori __________r all'istanza di ricusa, il presidente di questa Camera ha invitato la parte ricusante a versare mediante la polizza di versamento allegata o sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d'appello, Introiti AGITI, Lugano, a titolo d'anticipo per tasse e spese, l'importo di fr. 1'000.- entro 15 giorni dall'intimazione della stessa, ritenuto che in caso di assenza di pagamento entro il termine assegnato il ricorso sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 12 LTG);

preso atto che l'ordinanza in questione, intimata per rogatoria, è pervenuta alla parte ricusante il 25 settembre 2002 (cfr. la dichiarazione del Fürstliches Landgericht, allegata alla lettera 10 ottobre 2002 della Regierungskanzlei Fürstentum Liechtenstein);

ritenuto che la parte non ha provveduto al pagamento dell'anticipo spese;

richiamato l'art. 12 LTG e l'art. 148 CPC

decreta:

I. L’istanza di ricusa 13 agosto 2002 della __________ è stralciata dai ruoli.

§ *Gli atti di causa sono ritornati al Pretore per la continuazione della procedura.*

II. La tassa di giustizia di fr. 80.-- e le spese di fr. 20.-- (totale fr. 100.--), da anticiparsi dalla parte ricusante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 200.-- per ripetibili.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________, con atti di ritorno.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario