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12.2002.143 • TRAC TI 12.2002.143 Generato dall'IA

Tenant Eviction Upheld Despite Financial Hardship Claim

Numero d'incarto 12.2002.143
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The lower court granted an eviction order against the tenant based on a valid lease agreement and a properly served termination notice dated April 26, 2002. The tenant appealed, citing financial hardship due to low income and a lack of response from public assistance, but the appellate court dismissed the appeal because the tenant did not contest the validity of the termination or the eviction judgment itself; instead, the asserted personal financial difficulties and delay in social aid were deemed irrelevant to the legality of the notice to vacate.

Regesto Legislator

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Art. 266l cpv. 2 CO, Art. 313bis CPC, art. 506 e segg. CPC; Tenant Eviction Upheld Despite Financial Hardship Claim: The tenant appealed, citing financial hardship due to low income and a lack of response from public assistance, but the appellate court dismissed the appeal because the tenant did not contest the validity of the termination or the eviction judgment itself; instead, the asserted personal financial difficulties and delay in social aid were deemed irrelevant to the legality of the notice to vacate.

Parole chiave

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sfratto del conduttore ristrettezza finanziaria soppressione dell'aiuto sociale coinquilino convenzione di risoluzione basso reddito Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

Cited in the preliminary consideration for procedural handling of the appeal, although not explicitly required for the final order (the appeal was rejected based on substantive assessment).

art. 506 e segg. CPC

Cited in the preliminary consideration regarding the underlying legal framework for the eviction procedure, which justifies the rejection of the appeal in order 1.

art. 506 e segg. CPC

Cited in the preliminary consideration regarding the underlying legal framework for the eviction procedure, which justifies the rejection of the appeal in order 1.

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Testo completo

Incarto n. 12.2002.00143 · Lugano 20 agosto 2002/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. no. DI.2002.00142 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Cittàpromossa con istanza di sfratto 16 luglio 2002 da

__________ rappr. da __________ contro

__________

che il Pretore ha accolto, con decreto 6 agosto 2002, ordinando al convenuto di mettere a libera disposizione della parte istante l'appartamento n. __________ di un locale da lui occupato al 3° piano dello stabile denominato __________ in Via __________ a __________;

ed ora sullo scritto (recte: appello) 14 agosto 2002 del convenuto;

Considerato

in fatto e in diritto:

che con giudizio 6 agosto 2002 il Pretore, preso atto che l'istanza si fondava sul contratto di locazione stipulato tra le parti in data 29 luglio 1999 (doc. A) nonché sulla notifica della disdetta (art. 266l cpv. 2 CO) del 26 aprile 2002 (doc. F), ha decretato lo sfratto del convenuto dall'ente locato;

che con scritto (recte: appello) 14 agosto 2002 il convenuto ha dichiarato di opporsi allo sfratto, ritenendo inammissibile "che con fr. 1'500.-- ca. si possa vivere e il Cantone non intervenga", il tutto nonostante egli avesse "spedito più lettere all'assistenza a __________ non avendo ancora ricevuto nessuna risposta";

che lo scritto in questione può senz'altro essere evaso già nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;

che, in effetti, il convenuto non pretende in alcun modo che il giudizio con cui il Pretore ha decretato lo sfratto sarebbe errato e dunque da riformare, mentre le circostanze da lui addotte, segnatamente l'impossibilità di vivere con soli fr. 1'500.-- ca. al mese e il fatto che la pubblica assistenza, da lui interpellata, non sarebbe intervenuta prontamente, sono irrilevanti e nulla tolgono alla validità della disdetta per mora significatagli il 26 aprile 2002, oltretutto ben prima dell'inoltro della richiesta d'assistenza, che per sua ammissione risale tutt'al più al luglio 2002 (verbale di discussione 5 agosto 2002); tanto più che in precedenza, nel doc. I, egli si era già impegnato, nel limite del possibile, a lasciare l'ente locato al più presto;

che l'appello in questione deve pertanto essere respinto, ritenuto che nelle particolari circostanze si può senz'altro prescindere dal prelevare tassa di giustizia o spese;

Per i quali motivi

Visti gli art. 506 e segg. e 313bis CPC

pronuncia:

1. Lo scritto (recte: appello) 14 agosto 2002 di __________ è respinto.

2. Non si prelevano né tasse, né spese.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario