Lessee Eviction Recusal Denial Based on Prior Unrelated Complaint
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a matter proceeding from a conciliation ruling confirming a lessee's eviction due to default, the appellant filed a motion to recuse the lower court judge, citing alleged prior involvement and a past criminal complaint filed by the appellant against the judge stemming from an earlier tenancy dispute, which resulted in a dismissal. The appellate court rejected the recusal request because the appellant failed to demonstrate the judge had acted in the same case under a capacity that warrants disqualification, and the court further reasoned that the mere fact of a prior criminal complaint, especially one that concluded without merit against the judge, is not a sufficient ground to establish personal enmity or the risk of partiality required for a successful recusal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 30 cpv. 1 CPC, Art. 29 cpv. 2 CPC, Art. 26 lett. c CPC, art. 27 e segg. CPC, art. 27 lett. b CPC; Lessee Eviction Recusal Denial Based on Prior Unrelated Complaint: The appellate court rejected the recusal request because the appellant failed to demonstrate the judge had acted in the same case under a capacity that warrants disqualification, and the court further reasoned that the mere fact of a prior criminal complaint, especially one that concluded without merit against the judge, is not a sufficient ground to establish personal enmity or the risk of partiality required for a successful recusal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles are cited immediately before the dispositive section, indicating they form the basis for the decision regarding the motion for recusal.
This article was cited in the considerations to establish the court's competence to rule on the recusal request.
This provision was invoked by the moving party as a ground for recusal, even though the court ultimately rejected the application.
Testo completo
Incarto n. 12.2002.00142 · Lugano 26 agosto 2002/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario: · Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa a procedura speciale in materia di locazione -inc. LA.2002.88 della Pretura del Distretto di __________ - promossa con istanza 28 giugno 2002 da
__________ Contro
__________ rappr. da __________
in merito alla decisione 25 giugno 2002 dell'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Viganello che ha confermato la disdetta per mora della conduttrice, con effetto al 31 maggio 2002;
ed ora sull'istanza di ricusa, presentata il 30 luglio 2002 dall'istante nei confronti del Pretore di __________, cui questi ha preso posizione, non riconoscendo nessuno dei motivi invocati;
preso atto che l'istanza è stata regolarmente intimata al convenuto che non ha formulato nessuna osservazione al proposito;
data la competenza di questa Camera in virtù dell'art. 30 cpv. 1 CPC;
considerato
in fatto e in diritto:
che a motivo dell'istanza in esame l'istante invoca gli art. 26 lett. c) e 27 lett.
b) CPC, rinviando per la motivazione a *frammenti di sentenza* concernenti *fatti accaduti in via __________, interno __________, __________, l'11 gennaio 1993;*
che, verosimilmente riferiti a quei fatti, l'istante produce estratti di due sentenze: la prima 19 agosto 1996 della Camera dei ricorsi penali e la seconda,
3 ottobre 1996, della Corte di cassazione penale del Tribunale federale dalle quali emerge l'avvenuta denuncia penale 10 novembre 1995 nei confronti del Pretore __________ da parte della qui istante;
che, per quanto riguarda l'esito della causa penale, i documenti prodotti rivelano che la denuncia, riferita a una decisione negativa nei confronti dell'istante in una precedente vertenza di locazione, è sfociata in un decreto di non luogo a procedere e che l'impugnazione della signora __________ contro il decreto del Procuratore pubblico è stata respinta sia nella sede cantonale che in quella federale;
che, a prescindere da ogni considerazione sull'obbligo di motivazione di un'istanza di ricusa e sulla sufficienza in tale ottica dell'allegato in esame (art. 29 cpv.
2 CPC), deve anzitutto essere esclusa la ricorrenza del primo motivo indicato dall'istante la quale né sostiene esplicitamente, né dimostra che il Pretore ricusato abbia già dato un referto nella stessa vertenza (__________/ __________) come giudice, patrocinatore, perito o magistrato d'altro ordine e grado (art.
26 lett. c CPC);
che per il rimanente il solo fatto che la parte abbia denunciato penalmente il Pretore non è motivo sufficiente per fondare una ricusa del magistrato (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 27, m. 24) poiché in particolare non è indizio di inimicizia personale del giudice nei confronti della parte, né rappresenta motivo grave tale da giustificare oggettivamente il rischio di una sua parzialità (Cocchi/ Trezzini, op cit., ibidem, m. 11); e ciò (a titolo più che abbondanziale) tanto meno a dipendenza dell'esito della causa penale;
che, a dipendenza della particolarità della fattispecie e del fatto che l'istante ha presentato senza consiglio giuridico la domanda in esame, si può prescindere dalla tassazione della presente decisione, mentre alla controparte non vengono assegnate ripetibili che non ha chiesto e che comunque non sarebbero fondate dal momento, come già detto, che nelle osservazioni 12 agosto 2002 essa non si è espressa sul tema della ricusa.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 27 e segg. CPC
pronuncia:
1. L'istanza di ricusa di __________ nei confronti del Pretore del Distretto di Lugano, avv. __________, è respinta.
2. Non si prelevano spese, né tassa di giustizia.
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario