Legislator Giurisprudenza & Legislazione
12.2002.128 • TRAC TI 12.2002.128 Generato dall'IA

Appeal Against Arbitration Award on Working Hours Inadmissible Due to Loss of Standing

Numero d'incarto 12.2002.128
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appeal challenging an arbitration award regarding a directive on working hours, specifically concerning the postponement of the lunch break for care assistants at a nursing home, was deemed inadmissible because the appellant had already ceased employment prior to the challenged decision. The court reasoned that under the relevant arbitration law, a nullity appeal can only be brought if the decision causes prejudice to a party, and since the appellant no longer held the position affected by the working time directive, the decision did not alter her legal rights or obligations, thus removing her standing to appeal due to a lack of requisite interest or grievance.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 68 cfr, Art. 35 cpv. 4 ROCA, Art. 36 Legge, Art. 36 CIA, Art. 307 CPC, art. 148 ss. CPC; Appeal Against Arbitration Award on Working Hours Inadmissible Due to Loss of Standing: The court reasoned that under the relevant arbitration law, a nullity appeal can only be brought if the decision causes prejudice to a party, and since the appellant no longer held the position affected by the working time directive, the decision did not alter her legal rights or obligations, thus removing her standing to appeal due to a lack of requisite interest or grievance.

Parole chiave

Generato dall'IA
legittimazione a ricorrere arbitrato perdita dell'interesse giuridico perdita di lavoro durata e orario di lavoro diritto al lavoro Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 68 cfr
contro la decisione 27 giugno 2002 pronunciata dalla Commissione speciale di ricorso istituita ai sensi degli art. 68 cfr.
Art. 35 cpv. 4 ROCA
che pertanto la decisione 27 giugno 2002 della Commissione speciale di ricorso ROCA che stabiliva che le norme a protezione dei dipendenti con responsabilità famigliari, in particolare l’art. 35 cpv. 4 ROCA e l’art.
Art. 36 Legge
4 ROCA e l’art. 36 Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio, non venivano lese per mezzo della posticipazione dell’inizio della pausa di mezzogiorno dalle ore
Art. 36 CIA
Cited in the reasoning leading up to the decision, but the final order declares inadmissibility based on the lack of prejudice, referencing procedural articles instead.
Art. 307 CPC
ad art. 307 CPC; DTF 114 II 189);
art. 148 ss. CPC
Procedural basis cited for rendering the judgment, likely covering general procedural aspects.
art. 307 ss. CPC
Procedural basis cited for rendering the judgment, governing the appeal procedure, which resulted in inadmissibility.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 36 CIA

Cited in the reasoning leading up to the decision, but the final order declares inadmissibility based on the lack of prejudice, referencing procedural articles instead.

art. 148 ss. CPC

Procedural basis cited for rendering the judgment, likely covering general procedural aspects.

art. 307 ss. CPC

Procedural basis cited for rendering the judgment, governing the appeal procedure, which resulted in inadmissibility.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 12.2002.128 · Lugano 29 aprile 2003/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretaria: · Zanetti, vicecancelliera

sedente quale istanza unica cantonale competente a decidere i ricorsi per nullità e le domande di revisione di lodi arbitrali in virtù degli art. 3 lett. f, 36 e 41 CIA, nonché dell'art. 2 del DL concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato stesso,

chiamata a giudicare sul ricorso per nullità presentato il 15 luglio 2002 da

__________

contro la decisione 27 giugno 2002 pronunciata dalla Commissione speciale di ricorso istituita ai sensi degli art. 68 cfr. 3 e 71 del Regolamento organico per il personale occupato presso le Case per anziani dell’1.1.1995 (ROCA), la quale ha statuito sul ricorso contro la decisione 13 dicembre 2001 della Commissione paritetica cantonale che convalidava la decisione del 16 novembre 2001 della

__________

in materia di direttive riguardanti l’orario di lavoro;

mentre la parte convenuta, con osservazioni 13 agosto 2002, postula la reiezione del ricorso;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

considerato in fatto e in diritto:

che a decorrere dal 31 maggio 2002, dopo un periodo di assenza dal posto di lavoro per malattia iniziato il 19 novembre 2001, __________ ha cessato definitivamente la propria attività lavorativa quale assistente di cura alla __________ di __________ (v. decisione 27.6.2002 Commissione speciale di ricorso ROCA, consid. 1, pag. 1; lettere di __________ 29.5.2002 allegate alle osservazioni 13.8.2002 formulate dalla __________, doc. II);

che pertanto la decisione 27 giugno 2002 della Commissione speciale di ricorso ROCA che stabiliva che le norme a protezione dei dipendenti con responsabilità famigliari, in particolare l’art. 35 cpv. 4 ROCA e l’art. 36 Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio, non venivano lese per mezzo della posticipazione dell’inizio della pausa di mezzogiorno dalle ore

12.00 alle ore 12.15 per gli impiegati nel turno 4B al fine di meglio soddisfare le esigenze degli ospiti della __________, non ha apportato alcun mutamento alla situazione e ai diritti della ricorrente, poiché quest’ultima, già dal 1. giugno 2002, non lavo-rava più presso il predetto istituto;

che il ricorso per nullità presentato da __________ è volto a ottenere l’annullamento della decisione 27 giugno 2002 della Commissione speciale di ricorso ROCA, la quale ha statuito nella vertenza quale tribunale arbitrale in applicazione del Concordato intercantonale sull’arbitrato CIA (art. 71-73 ROCA: v. Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l’arbitrage, Losanna 1989, n. 1.4 ad art. 36 CIA);

che però secondo l’art. 36 CIA, il lodo arbitrale può essere impugnato con un ricorso per nullità unicamente se la decisione ha provocato un pregiudizio a una delle parti coinvolte (Lalive/ Poudret/Reymond, op. cit., n. 1.3 ad art. 36 CIA, con ulteriori riferimenti dottrinali);

che, applicando per analogia i princìpi alla base dell’istituto dell’appello (art.

307 ss. CPC), ai fini della legittimazione a ricor-rere è determinante che la decisione impugnata comporti un regolamento dei rapporti giuridici delle parti, nel senso che si ravveda un pregiudizio dei loro diritti o delle loro ragioni; infatti, legittimato a ricorrere è colui al quale deriva uno svantaggio dalla decisione impugnata, mentre in caso di assenza di interesse, il ricorso deve essere ritenuto irricevibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4 ss. ad art. 307 CPC; DTF 114 II 189);

che pertanto, alla luce dei precedenti considerandi, non si procede oltre all’esame del merito della vertenza poiché è evidente l’assenza di qualsiasi interesse della ricorrente all’annullamento del lodo arbitrale, poiché una decisione in merito non apporterebbe alcun mutamento ai rispettivi diritti o obblighi delle parti in causa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 5 ad art. 307 CPC);

che del resto, la decisione 27 giugno 2002 della Commissione speciale di ricorso ROCA non ha caricato a __________ né tasse, né spese, e quindi neppure in tale ottica si ravvede un pregiudizio nei confronti della ricorrente;

che il ricorso presentato da __________ è quindi irricevibile per assenza di gravame; vista la particolarità del caso, non si prelevano né tasse, né spese e non vengono assegnate indennità;

Per i quali motivi, visti

gli art. 148 ss. e 307 ss. CPC, nonché la TG

pronuncia: 1. Il ricorso per nullità 15 luglio 2002 di __________ è irricevibile.

2. Non si prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

- __________

Comunicazione alla Commissione speciale di ricorso ROCA, __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria