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12.2002.127 • TRAC TI 12.2002.127 Generato dall'IA

Revocation of Ex Officio Counsel Appointment without Successor Appointment

Numero d'incarto 12.2002.127
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellants sought damages of CHF 3,000,000 and, after initially being granted *ex officio* counsel by the lower court, appealed a subsequent decision by the assessing secretary that revoked the appointment because the assigned attorney found the case unfounded and cited a breakdown of trust, without appointing a replacement. The appellate court reasoned that under relevant procedural law, when *ex officio* counsel resigns, the court must appoint a successor unless the party has explicitly or implicitly waived legal representation; since the record lacked any indication of the appellants' intent to refuse counsel, the secretary's decision violated the appellants' right to be heard, necessitating the annulment of the revocation decree and the return of the case for the appointment of new *ex officio* counsel, with no court fees but an indemnity awarded to the unrepresented appellants.

Regesto Legislator

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Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 313bis CPC, Art. 39 cpv. 2 CPC, Art. 148 CPC, art. 142 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPC, art. 150 (related to costs/indemnities; Revocation of Ex Officio Counsel Appointment without Successor Appointment: The appellate court reasoned that under relevant procedural law, when *ex officio* counsel resigns, the court must appoint a successor unless the party has explicitly or implicitly waived legal representation; since the record lacked any indication of the appellants' intent to refuse counsel, the secretary's decision violated the appellants' right to be heard, necessitating the annulment of the revocation decree and the return of the case for the appointment of new *ex officio* counsel, with no court fees but an indemnity awarded to the unrepresented appellants.

Parole chiave

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nomina del difensore spese legali revoca dell'annullamento rappresentanza legale diritti procedurali indennizzo del difensore d'ufficio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 142 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPC

Cited as the ground for sanctioning the violation of the right to be heard with nullity, leading to the annulment of the challenged decree.

art. 148 CPC

Cited in the preamble to the decision, related to the decision on costs and procedure.

art. 313bis CPC

Cited implicitly in the reasoning regarding the simplified handling of the appeal, although not explicitly repeated in the operative part (Order I, II, or III), but its procedural context is established by the reasoning leading to the decision.

art. 150 (related to costs/indemnities)

Cited in the reasoning regarding the waiver of court fees and the awarding of compensation (implicitly reflected in Order II).

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Testo completo

Incarto n. 12.2002.00127 · Lugano 19 luglio 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nelle cause -inc. no. OA.2002.00070 e OA.2002.00071 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sudpromosse il 21 maggio 2002 da

__________ __________ contro

__________

volte ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 3'000'000.- oltre interessi;

ed ora sul decreto 10 luglio 2002 con cui il Segretario assessore ha revocato la nomina di un patrocinatore d'ufficio a favore degli attori;

appellanti gli attori con scritto 15 luglio 2002 ("Einsprache"), con cui contestano il decreto di revoca del patrocinatore d'ufficio;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che il 21 maggio 2002 gli attori hanno inoltrato alla Pretura di Mendrisio due separate richieste di risarcimento danni ("Antrag auf zivile Schadenersatzklage") contro la __________;

che, con decreto 28 maggio 2002, il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio sud ha nominato loro un patrocinatore d'ufficio nella persona dell'avv. __________;

che quest'ultimo, con lettera 8 luglio 2002, ha chiesto alla Pretura la revoca della sua nomina a patrocinatore d'ufficio, osservando come, a suo parere, entrambe le cause fossero destituite di fondatezza, perlomeno dal profilo formale e che in ogni caso la prosecuzione del mandato appariva improponibile per l'assenza del vicendevole rapporto di fiducia tra avvocato e cliente;

che il Segretario assessore, preso atto di quella comunicazione, con decreto 10 luglio 2002 ha revocato la nomina dell'avv. __________ a patrocinatore d'ufficio, senza provvedere alla nomina di un nuovo patrocinatore, ritenendola nelle particolari circostanze superflua;

che con scritto 15 luglio 2002 ("Einsprache") gli attori censurano tale giudizio;

che, nonostante l'atto in questione sia in lingua tedesca, questa Camera non ritiene di doverlo ritornare alla parte affinché proceda alla sua traduzione (art. 142 cpv. 3 CPC), lo stesso potendo in effetti già essere evaso ai sensi dell'art. 313bis CPC (per tante: IICCA 27 giugno 1995 in re R. e F./M., 26 gennaio 1998 in re N. e llcc./H.);

che l'art. 39 cpv. 2 CPC, secondo cui "quando il giudice ritiene che una persona non è capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della nomina di un avvocato d'ufficio", è da applicare a garanzia del diritto delle parti di essere sentite: se dunque il giudice assegna a una parte un patrocinatore d'ufficio e questi rinuncia al patrocinio, egli deve provvedere alla sua sostituzione a meno che sia pacifica la volontà esplicita o implicita della parte di rifiutare l'intervento del legale (CCC

11 febbraio 1999 in re D./A. SA; SJZ 1994 p. 236; ZR 1996 p. 46 e seg.);

che nel caso di specie nulla agli atti -e in particolare non la menzionata lettera 8 luglio 2002- permette di intravedere la volontà esplicita o implicita degli attori di rifiutare l'intervento dell'avvocato d'ufficio designato, per cui il Segretario assessore non poteva assolutamente rifiutare la nomina di un nuovo patrocinatore agli attori, in tale giudizio ravvisandosi una violazione del loro diritto di essere sentiti, che deve essere sanzionato d'ufficio con la nullità (art. 142 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPC);

che il decreto impugnato deve di conseguenza essere annullato e gli atti ritornati al primo giudice affinché proceda alla nomina di un nuovo patrocinatore d'ufficio;

che l'appello può pertanto essere accolto, senza la necessità di intimarlo alla controparte - peraltro non ancora coinvolta nel processo - per eventuali osservazioni (per l'applicazione dell'art. 313bis in caso di accoglimento del gravame: cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 313bis);

che, essendo il giudizio di primo grado la conseguenza di un errore dell'autorità inferiore, occorre prescindere dall'applicazione della tassa di giustizia (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 8 ad art. 150), mentre a favore degli appellanti, non patrocinati da un legale, deve essere riconosciuta un'equa indennità per compensare il solo dispendio di tempo (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 10 ad art. 150);

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello ("Einsprache") 15 luglio 2002 di __________ e __________ è accolto.

§ *Di conseguenza i decreti 10 luglio 2002 (inc. no. OA.2002.00070 e OA.2002.00071) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud sono annullati e gli atti ritornati al Segretario assessore per la designazione di un nuovo patrocinatore d'ufficio.*

II. Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese.

Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà agli appellanti fr. 100.- a titolo di indennità.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario