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12.2002.117 • TRAC TI 12.2002.117 Generato dall'IA

Sale of Business Inventory: Fraud and Misrepresentation Claim

Numero d'incarto 12.2002.117
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The case involves a claim by the sellers for the outstanding balance of CHF 33,000 from the CHF 203,000 sale price of a military and sports apparel business inventory, which the buyers resisted by alleging fraudulent misrepresentation regarding the inventory's true value (claiming it was only worth CHF 157,000) and seeking damages for defects and moral injury through a counterclaim. The appellate court upheld the trial court's decision, rejecting the appeal because the buyers failed to prove the essential elements of fraud, specifically that the sellers knowingly misrepresented facts or concealed circumstances with the intent to cause detriment, and the grounds related to economic duress or lesion were unsupported by evidence of manifest disproportion in value or a proven causal link between the alleged sellers' conduct and the contract's conclusion.

Regesto Legislator

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Art. 28 CO, Art. 21 CO, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 148 CPC, Art. 68 cpv. 3 CPC; Sale of Business Inventory: Fraud and Misrepresentation Claim: The appellate court upheld the trial court's decision, rejecting the appeal because the buyers failed to prove the essential elements of fraud, specifically that the sellers knowingly misrepresented facts or concealed circumstances with the intent to cause detriment, and the grounds related to economic duress or lesion were unsupported by evidence of manifest disproportion in value or a proven causal link between the alleged sellers' conduct and the contract's conclusion.

Parole chiave

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valore delle vendite truffa domanda riconvenzionale acquisto fraudolento privilegio d'inventario fatture fittizie Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 CPC

Cited in the concluding statement to determine the allocation of appeal costs based on who lost the case.

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Testo completo

Incarto n. 12.2002.117 · Lugano 6 giugno 2003/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.00018 della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagnapromossa con petizione

27 marzo 2001 da

__________ __________ entrambi rappr. dall'avv. __________ contro

__________ __________ entrambi rappr. dall'avv. __________ con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 33'000.- oltre interessi;

domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale hanno chiesto la condanna degli attori al pagamento di fr. 23'100.- più interessi;

sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 10 giugno 2002, con cui ha accolto integralmente la petizione e respinto la domanda riconvenzionale;

appellanti i convenuti con atto di appello 28 giugno 2002, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre gli attori con osservazioni 4 settembre 2002 postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Con contratto 12 giugno 1997, retrodatato al 31 maggio, __________ e __________ hanno ceduto a __________ e __________ per la somma complessiva di fr. 203'000.- tutto l'inventario delle merci, i materiali e le attrezzature, tra cui un furgone Renault Master T35D, relativi al negozio d'abbigliamento militare, sportivo e per l'attività all'aperto, denominato "__________" a __________.

2. Con la petizione in rassegna __________ e __________, preso atto che sul prezzo di vendita erano già stati pagati acconti in ragione di fr. 170'000.-, procedono nei confronti di __________ e __________ per ottenere il saldo di fr. 33'000.-.

3. I convenuti, richiamandosi alle norme relative alla lesione, al dolo e ai difetti della cosa venduta, si sono opposti alla petizione e in via riconvenzionale hanno chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 23'100.-. Essi ritengono innanzitutto che il valore di quanto acquistato sarebbe stato unicamente di fr. 157'000.- (con un credito a loro favore dunque di fr. 13'000.-). Sempre a loro dire, gli attori erano inoltre responsabili di varie violazioni contrattuali, per cui dovevano risarcire tutta una serie di importi per perdita di guadagno (fr. 2'000.-), per merce avariata (fr. 500.-), per spese di pulizia del negozio (fr. 1'600.-) e a titolo di torto morale (fr. 6'000.-).

4. Il Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha accolto la petizione e respinto la domanda riconvenzionale. Il giudice di prime cure ha in primo luogo escluso che nel caso di specie potessero entrare in considerazione le disposizioni relative alla lesione (e non al dolo, come indicato, con un evidente *lapsus,* nel consid. 4 della sentenza). E nemmeno erano date le condizioni per ammettere un comportamento doloso degli attori, non essendo stato dimostrato che essi avessero indotto con l'inganno i convenuti a ritenere che il valore di quanto venduto fosse effettivamente superiore di quasi fr. 50'000.- rispetto a quello reale. Quanto alla difettosità dell'oggetto venduto, la stessa era stata notificata alla controparte tardivamente, per cui i convenuti non potevano prevalersene, tanto più che le circostanze permettevano di concludere che essi avevano comunque accettato l'oggetto della vendita così come ricevuto.

5. Con l'appello che qui ci occupa, avversato dagli attori, i convenuti chiedono di riformare il giudizio pretorile nel senso si respingere la petizione. Essi ribadiscono l'esistenza di un comportamento doloso da parte degli attori, che avrebbero sfruttato consapevolmente il loro stato di bisogno: a comprova di ciò, essi adducono che gli attori avrebbero sottaciuto un chiaro disordine della merce, avrebbero fatto credere che il prezzo inizialmente pattuito poggiasse su un inventario veritiero ed affidabile, in realtà inesistente, ed avrebbero condizionato la consegna del furgone ad un pagamento maggiorato del prezzo.

6. I convenuti ravvisano un comportamento doloso degli attori nel fatto che questi ultimi avrebbero sfruttato il loro stato di bisogno. Essi non si avvedono però che tale questione non ha nulla a che vedere con il dolo di cui all'art. 28 CO, a cui essi si richiamano, che è dato quando una parte induce l'altra a concludere un contratto prospettando l'esistenza di fatti non veri o sottacendo determinate circostanze in realtà esistenti (Schwenzer, Basler Kommentar, 2. ed., N. 3 ad art. 28 CO), ma sarebbe semmai stata rilevante nell'ottica di un'impugnazione del contratto in base alle norme relative alla lesione (art. 21 CO, cfr. Huguenin, Basler Kommentar, 2. ed., N. 10 e segg. ad art. 21 CO), la cui applicazione è stata però respinta dal Pretore per il fatto -incontestato in questa sedeche non era stata provata la manifesta sproporzione tra le pretese contrattali, in particolare poiché nulla agli atti permetteva di confermare che il valore di quanto venduto fosse effettivamente di fr. 157'000.- come preteso (ma non dimostrato) dai convenuti, tanto più che non era risultato che gli attori avessero consapevolmente sfruttato uno stato di bisogno o la leggerezza della controparte.

7. Le circostanze addotte nel gravame dai convenuti a comprova del fatto che gli attori avrebbero sfruttato consapevolmente il loro stato di bisogno -oltretutto irricevibili siccome formulate per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC)- sono state in gran parte smentite dall'istruttoria e in ogni caso non sono causali per la conclusione del contratto e sono dunque irrilevanti (Schwenzer, op. cit., N. 14 ad art. 28 CO).

Il fatto che la merce fosse in disordine, quand'anche possa aver causato ai convenuti una certa difficoltà nello stabilirne il valore, non ha comunque avuto alcuna influenza sul valore stesso. Nulla permette inoltre di ritenere che la particolare circostanza sia stata sottaciuta ai convenuti o sia comunque potuta sfuggir loro, tanto è vero che nel contratto essi avevano pacificamente dichiarato di acquistarla "come visto e concordato tra le parti" (cfr. doc. A e 1A).

È vero che gli attori nel marzo 1997 avevano allestito un inventario (cfr. risposta p. 2) e che lo stesso è stato verosimilmente utilizzato nelle discussioni per stabilire il prezzo della cessione. I convenuti non hanno però dimostrato che questo inventario, consegnato loro il 5 giugno (doc. 1 p. 3), fosse inveritiero ed inaffidabile -per altro in sede di risposta (p. 7) essi non avevano preteso che l'inventario fosse oscuro e incompleto, lamentandosi unicamente del ritardo nel suo allestimento (cfr. doc. 1 p. 16)-, né sono in definitiva stati in grado di provare che il prezzo inizialmente ipotizzato sulla base di quest'ultimo, di fr. 190'000.-, o quello concordato in seguito sulla base di un secondo inventario (cfr. risposta p. 4), di fr. 203'000.-, fosse eccessivo rispettivamente non fosse conforme al valore di quanto ceduto. Oltretutto i convenuti, nei giorni successivi alla presa in possesso del negozio (e meglio dal 1° all'11 giugno) erano stati in grado di valutarne il valore in fr. 194'332.-, accettando poi quel prezzo in considerazione del "goodwill" non computato (doc. 1 p. 5).

Non corrisponde infine al vero che la consegna del furgone sia stata condizionata all'aumento del prezzo di vendita. I convenuti hanno in effetti ammesso in causa che il furgone venne consegnato loro l'11 giugno 1997 (doc. 1 p. 5, cfr. risposta p. 5), ovvero il giorno prima della riunione presso il fiduciario __________, nell'ambito della quale le parti si accordarono per il prezzo definitivo di fr. 203'000.- (cfr. risposta p. 6).

A prescindere da quanto precede, la tesi del dolo è in ogni caso esclusa già per il fatto che i convenuti non hanno assolutamente provato che a quel momento gli attori fossero coscienti e soprattutto avessero l'intenzione di agire a scapito della controparte.

8. Ne discende la reiezione del gravame, al limite del temerario.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

9. Non può infine trovare accoglimento nemmeno l'istanza d'intersecazione presentata dagli attori con le osservazioni all'appello. I passaggi, a loro dire ingiuriosi, proferiti al loro indirizzo nel gravame (con rimproveri di aver agito "in modo spregiudicato", di aver "mentito" e di aver tenuto un comportamento "dietro il quale … si è celato l'inganno") non sono in effetti finalizzati a screditare gratuitamente o ad offendere la controparte, ma sono stati formulati proprio allo scopo -per altro non riuscitodi dimostrare che essi avevano agito dolosamente. In quest'ottica le citate espressioni non possono essere considerate contumelie ai sensi dell'art.

68 cpv. 3 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 6 e n. 229 ad art. 69).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 28 giugno 2002 di __________ e __________ è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 580.-

b) spese fr. 20.-

Totale fr. 600.-

da anticiparsi dagli appellanti, restano a loro carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno- Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario