Appeal Conversion to Recourse for Annulment in Labor Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court's partial ruling on a labor contract dispute where the claimed amount was less than the CHF 8,000 threshold that permits an appeal, making the proper remedy a recourse for annulment; the appellate court reasoned that while jurisprudence allows for the informal conversion of an improperly filed appeal into a recourse for annulment in non-appealable cases, even when the error is clear for a professional representative, it decided to adhere to its own practice of transmission but warned that such leniency would not be extended in the future, consequently ordering the transmission of the appeal to the Chamber of Annulment for competence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 22 LOG, art. 13 LOG, art. 66 al. 1 LTF; Appeal Conversion to Recourse for Annulment in Labor Dispute: decreta: 1. L'appello 11 giugno 2002 di __________ è trasmesso, per competenza, alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe decision orders the transmission of the appeal to the Civil Cassation Chamber because the value of the case only permitted a recourse for annulment (ricorso per cassazione) under Art. 22 LOG, not an appeal.
The court notes that appeals are generally only allowed for procedures where the value of the case exceeds 8,000 Swiss Francs, implying that the current case falls below this threshold, justifying transmission under the relevant procedure (Art. 22 LOG).
This article is implicitly referenced by the provision ordering that no fees or expenses will be levied (Art. 66 LTF, which governs court costs, is the analogous provision in the cantonal context, often cited for cost rulings, even if the text cites the non-levy of fees/expenses directly).
Testo completo
Incarto n. 12.2002.00111 · Lugano 13 giugno 2002/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario: · Bettelini vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no. CL.2001.00041 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con istanza 12 aprile 2001 da
__________ rappr. dall' avv. __________ contro __________ rappr. dall' avv. __________ in materia di contratto di lavoro con cui l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 6'897.90 oltre interessi che il Pretore, con sentenza 3 giugno 2002, ha parzialmente accolto.
Ed ora sull'appello 11 giugno 2002 della parte convenuta che, in riforma del primo giudizio, ha chiesto la reiezione dell'istanza.
Letti ed esaminati gli atti.
Considerato
in fatto ed in diritto
che sono appellabili le sentenze riguardanti le procedure il cui valore di causa è superiore ai fr. 8'000.-- mentre contro quelle di valore inferiore (procedure inappellabili) è ammesso il solo ricorso per cassazione (cfr. art. 13 e 22 LOG);
che tali principi non trovano eccezione alcuna per il fatto che la causa che ci occupa deriva da contratto di lavoro (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 418 m. 1 e 2);
che ne discende come l'unico rimedio possibile contro la sentenza del Pretore, che ha giudicato su una domanda intesa ad ottenere un importo inferiore ai fr. 8'000.--, sia quello del ricorso per cassazione;
che un atto formulato nella forma dell'appello, in procedura inappellabile, non é nullo ma può essere esaminato come ricorso per cassazione se da esso, anche implicitamente, risultino i motivi di cassazione e le norme che si pretendono violate e il gravame va quindi trasmesso, con decreto, dalla II CCA alla CCC per sua competenza (Rep.1977, 121;II CCA 17.12.1993 Comunione compr. "Condominio al R." c. J.);
che il Tribunale di appello ritiene di dover mantenere tali prassi anche se più generosa rispetto alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 120 II
270 dove si afferma che una conversione d'ufficio di un rimedio giuridico é impossibile quando un ricorrente, patrocinato da un difensore professionista, sceglie espressamente un via di ricorso sebbene non possa ignorare che la stessa non é aperta);
che, in ogni caso, ad un patrocinatore avvertito non sarà più usata indulgenza;
Per i quali motivi
decreta: 1. L'appello 11 giugno 2002 di __________ è trasmesso, per competenza, alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello.
2. Non si prelevano tasse o spese
3. Intimazione ai patrocinatori delle parti.
Comunicazione, con trasmissione dell'incarto, alla Camera di cassazione civile.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario