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12.2001.93 • TRAC TI 12.2001.93 Generato dall'IA

Employee Resignation After Employer's Light Physical Contact

Numero d'incarto 12.2001.93
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An employee resigned immediately from her position as a dental assistant following an argument where the employer struck her lightly on the head due to her failure to properly record patient payments, an error which had occurred previously; the employee appealed the lower court's finding that the employer's single, light physical gesture, though improper, did not constitute a sufficiently grave breach of trust to justify immediate termination under Article 337 of the Code of Obligations, especially given the context of prior employee errors and the employer's subsequent apology, leading the appellate court to affirm that an objective evaluation showed the conduct, while reprehensible, did not destroy the necessary employment relationship to the extent that continued employment until the next ordinary notice period was impossible.

Regesto Legislator

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Art. 337 CO, Art. 418 CPC, art. 337 d cpv. 1 CO, art. 398 e 398 bis CPC; Employee Resignation After Employer's Light Physical Contact: Ritenendo adempiute le condizioni poste dall'art. 337 CO, l'istante ha chiesto che il convenuto venga condannato a versarle il salario da ottobre a dicembre 1999, oltre interessi ed accessori, nonché un'indennità di fr. 5'000.-- per il danno subito e di fr. 1'500.-- per spese legali, per un totale di fr. 18'825.--.

Parole chiave

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rapporto di lavoro disdetta immediata molestia sessuale sul lavoro condotta precedente dimissioni volontarie disdetta abusiva Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 337 CO

The court implicitly confirmed the lower court's decision that the immediate termination of the contract by the employee was not justified under this article.

art. 337 d cpv. 1 CO

Cited by the lower court in the context of awarding damages to the employer due to unjustified departure (referenced in the facts/reasoning leading to the appeal).

Art. 418 CPC

Cited to establish the late filing of the counter-response to the appeal, though this procedural point did not alter the main decision.

art. 398 e 398 bis CPC

Cited along with Art. 418 CPC regarding the deadline for responding to the appeal.

Non si prelevano né spese né tassa di giudizio e non si accordano ripetibili

This phrase in order II constitutes the ruling on costs and legal expenses.

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Testo completo

Incarto n. 12.2001.00093 · Lugano 13 settembre 2001/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. DI.2001.0043 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanze 20/27 febbraio 2001 da

1. __________ rappr. dall'avv. __________ 2. __________ contro

__________ rappr. dall'avv. __________

in materia di contratto di lavoro, con le quali è chiesta la condanna del convenuto al pagamento della somma di almeno fr. 18'825.-- oltre interessi;

domanda avversata dal convenuto e che il pretore, con sentenza 19 giugno 2001, ha parzialmente accolto condannando il convenuto a versare fr. 2011.-- oltre interessi a __________, mentre ha respinto l'istanza della Cassa disoccupazione;

appellante __________ che, con allegato 2 luglio 2001, chiede la riforma del primo giudizio nel senso che il convenuto venga condannato a pagarle la somma di fr. 18'825.-- più interessi;

l'appellato non ha presentato tempestive osservazioni;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti considerato

in fatto ed in diritto:

1. __________ ha lavorato quale infermiera odontoiatrica presso il convenuto dal 1° marzo 1997. La mattina del 14 ottobre 1999 è insorta una discussione tra le parti circa la mancata annotazione di acconti ricevuti da pazienti, nel corso della quale il convenuto ha dato un colpo con le nocche della mano sulla testa dell'istante. Il giorno stesso quest'ultima ha lasciato il posto di lavoro ed ha inviato una lettera con la quale informava il convenuto della propria decisione di recedere dal contratto con effetto immediato (doc. C).

Ritenendo adempiute le condizioni poste dall'art. 337 CO, l'istante ha chiesto che il convenuto venga condannato a versarle il salario da ottobre a dicembre 1999, oltre interessi ed accessori, nonché un'indennità di fr. 5'000.-- per il danno subito e di fr. 1'500.-- per spese legali, per un totale di fr. 18'825.--.

2. Il convenuto si è opposto alle pretese dell'istante ritenendo che gli estremi per una rescissione del contratto con effetto immediato non erano dati. Il suo fu infatti un gesto istintivo volto a rendere attenta l'istante su di un errore ripetutamente commesso: già in precedenza aveva omesso di annotare acconti di pazienti, creando così situazioni imbarazzanti al momento del

richiamo di pagamento. Nonostante il dr. __________ si sia scusato ed abbia cercato di chiarire la situazione bonalmente,

l'istante ha mantenuto la propria decisione; in via riconvenzionale il convenuto ha pertanto richiesto il riconoscimento di un'indennità di fr. 6'600.-- per il danno causato dall'inopinata partenza della dipendente.

3. Con la sentenza qui impugnata il pretore non ha ritenuto che il gesto commesso dal datore di lavoro raggiungesse il grado di gravità necessario per giustificare una disdetta immediata da parte della dipendente, ritenuto che si è trattato di un episodio isolato quale reazione a ripetuti errori della dipendente. Le ha pertanto riconosciuto unicamente il salario al quale la stessa aveva diritto fino al momento in cui ha abbandonato il posto di lavoro, oltre un'indennità per i giorni di vacanza non goduti e per la quota parte di tredicesima mensilità, per un totale di fr. 2'861.--.

D'altra parte, ha accertato che la partenza ingiustificata dell'istante ha provocato disagi al datore di lavoro, assegnando di conseguenza a quest'ultimo un'indennità pari ad un quarto del salario mensile, ossia fr. 850.--, giusta l'art. 337 d cpv. 1 CO.

4. Con l'appello qui in esame l'istante ribadisce la propria posizione circa l'inesigibilità della continuazione del rapporto di lavoro, ritenuto che l'episodio citato si inserisce in un contesto lavorativo particolarmente stressante così da rappresentare un punto di non ritorno. Chiede pertanto che la propria domanda venga accolta integralmente.

5. Il convenuto ha presentato osservazioni 27 agosto 2001, non intimate a controparte in quanto tardive. In effetti l'appello gli è stato notificato il 4 luglio 2001 e nelle procedure per azioni derivanti dal contratto di lavoro il termine per la risposta è di 10 giorni, termine non interrotto dalle ferie giudiziarie (art.

418 CPC, che rinvia agli art. 398 e 398 bis CPC).

6. L'art.

337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto non è più pretendibile in buona fede. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile.

Manchevolezze minori possono giustificare una disdetta immediata solo se si verificano ripetutamente, malgrado espliciti avvertimenti circa l'eventualità di una disdetta. Il giudice valuta secondo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete del caso, in applicazione dei principi di diritto e di equità (DTF

127 III 313, consid. 3).

7. Dall'istruttoria di causa è emerso che il convenuto, al momento dei fatti, stava effettivamente rimproverando la dipendente per un errore commesso, dimenticanza già riscontrata in due precedenti occasioni (verbali pag. 4 e pag. 7). Il primo giudice ha poi accertato che l'intensità dei colpi dati con le nocche sulla testa dell'istante risulta essere stata lieve (sentenza pag. 5), ciò che l'appellante non contesta sottolineando invece la sofferenza morale creatale da tale gesto (seguito da un secondo colpo, evitato).

Non vi è dubbio che il comportamento del datore di lavoro appare scorretto, non essendo ammissibile redarguire un dipendente con vie di fatto. La gravità del gesto va tuttavia relativizzata, sia per la sua scarsa forza, sia perché si tratta di un episodio isolato, connesso a manchevolezze di controparte. Benché l'appellante possa avere vissuto quella situazione in maniera estremamente negativa, una valutazione oggettiva porta a ritenere che non si è trattato di un comportamento così gravemente violento o ingiurioso da porre fine all'indispensabile rapporto di fiducia tra le parti, al punto da non permettere che la collaborazione potesse essere continuata sino al prossimo termine ordinario di disdetta (DTF 104 II 29).

In questo contesto, di scarso rilievo sono poi le considerazioni dell'appellante circa il clima di lavoro particolarmente stressante in cui si inserisce l'episodio in oggetto. I ritmi di lavoro particolarmente serrati di quello studio odontoiatrico possono forse spiegare la reazione emotiva della dipendente (e forse anche il gesto inconsulto del datore di lavoro), ma non possono giustificare in maniera oggettiva l'impossibilità di continuare il rapporto di lavoro perlomeno fino al prossimo termine utile. D'altro canto, quand'anche si volesse addebitare al convenuto un clima di lavoro spiacevole, non risulta che ciò gli sia stato in precedenza rimproverato dalla dipendente con minaccia di dimissioni.

L'appellante non può peraltro essere seguito là dove ritiene che la disdetta immediata era giustificata dall'eventualità che il datore di lavoro le mettesse nuovamente le mani addosso, magari in modo più pesante e più grave. Nessun indizio concreto avvalora infatti la tesi appellatoria, costruita su pure ipotesi: al contrario risulta dagli atti che già il successivo giorno lavorativo il convenuto abbia cercato al telefono la convenuta, che si è negata, per scusarsi e trovare una soluzione bonale.

per i quali motivi,

dichiara e pronuncia:

I. L'appello

2 luglio 2001 di __________ è respinto.

II. Non si prelevano né spese né tassa di giudizio e non si accordano ripetibili.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario