Withdrawal of Appeals Regarding Lugano Convention Seizure Order Due to Jurisdictional Ruling
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant withdrew appeals filed against a seizure order and a related communication concerning conservative measures ordered under the Lugano Convention, as the subject of the dispute became moot following higher court decisions which established that the competent authority to rule on appeals against the enforcement office's actions in such matters is the supervisory authority, not the appellate court, meaning the appeal itself was procedurally barred; consequently, the court struck the appeals from the roll, waived court fees and costs, and denied cost reimbursements due to the exceptional circumstances stemming from the jurisdictional dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39 CL, Art. 148 cpv. 2 CPC; Withdrawal of Appeals Regarding Lugano Convention Seizure Order Due to Jurisdictional Ruling: Ed ora sulla comunicazione 10 maggio 2001 della parte appellante con la quale dichiara di ritirare gli appelli.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive to justify the decision not to collect court fees or award costs due to the existence of good cause.
Testo completo
Incarto n. 12.2001.00009 · Lugano 18 maggio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario: · Petrini
sedente per statuire sugli appelli 8 gennaio 2001 di
__________ rappr. dallo studio legale __________ contro l'avviso di pignoramento 24.11.2000 e la comunicazione 28.12.2000 (ordine di informare) dell'UE di Lugano
nell'ambito della procedura relativa all'emanazione di provvedimenti conservativi ai sensi dell'art. 39 Convenzione di Lugano, ordinati dal Pretore di Lugano, sez. 4 su istanza di
__________ __________ rappr. dall' avv. __________ promossa nei confronti di __________ rappr. dall'avv. __________
Ed ora sulla comunicazione 10 maggio 2001 della parte appellante con la quale dichiara di ritirare gli appelli.
Ritenuto
che il ritiro degli appelli si giustifica, non con una desistenza dell'appellante, ma perché l'oggetto del litigio è venuto meno a seguito delle decisioni del Tribunale federale del 28 febbraio 2001 (7b 14 e 15/2001) e della CEF del 4 aprile 2001 (15.2001.8/9/56/57), per le quali la competenza a dirimere ricorsi contro l'operato dell'UE, anche se incaricato di procedere all' esecuzione di misure conservative ex art. 39 CL, è la CEF quale autorità di vigilanza in materia di LEF;
che di conseguenza l'appello contro quell'operato, perché non forma di esecuzione di un provvedimento cautelare ai sensi degli art. 376 e seg. CPC, non è dato;
che l'appellante aveva inoltrato tali appelli in via cautelativa dopo che la CEF si era dichiarata incompetente a decidere, decisione poi riformata dal Tribunale federale con la citata sentenza del 28 febbraio 2001;
che in simile situazione concorrono giusti motivi, ai sensi dell'art. 148 cpv. 2 CPC, per non percepire tasse e spese di giudizio e per non assegnare ripetibili alla parte patrocinata dall'avv. __________ che aveva provveduto a presentare un allegato di osservazioni, non intimato alla controparte in attesa delle pregiudiziali decisioni del Tribunale federale e della CEF;
Per i quali motivi
pronuncia
1. Gli appelli 8 gennaio 2001 di __________ sono stralciati dai ruoli.
2. Non si prelevano tasse o spese e non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione ai patrocinatori delle parti.
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario