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12.2001.8 • TRAC TI 12.2001.8 Generato dall'IA

Appeal Against Enforcement Action Under Lugano Convention Withdrawn Following Jurisdictional Ruling

Numero d'incarto 12.2001.8
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal challenging the enforcement actions taken by an enforcement authority pursuant to a conservatory measure ordered by a lower court, based on the Lugano Convention, was withdrawn because the subject matter of the dispute ceased to exist following higher court rulings that designated the supervisory authority as the competent body for reviewing the enforcement authority's actions, rendering the appeal against the enforcement procedure inappropriate as it was not an execution of a precautionary measure under the Code of Civil Procedure; consequently, the court struck the appeals from the record and waived court fees and awarded costs due to the justified procedural circumstances stemming from the jurisdictional dispute resolved by superior courts.

Regesto Legislator

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Art. 39 CL, Art. 148 cpv. 2 CPC, art. 376 e seg. CPC; Appeal Against Enforcement Action Under Lugano Convention Withdrawn Following Jurisdictional Ruling: Ed ora sulla comunicazione 10 maggio 2001 della parte appellante con la quale dichiara di ritirare gli appelli.

Parole chiave

Generato dall'IA
convenzione di Lugano questioni di giurisdizione esecuzione della sentenza spese di esecuzione codice di diritto processuale civile controllo della procedura Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 cpv. 2 CPC

Justified the decision not to charge court fees or award costs due to the circumstances arising from the withdrawal of the appeals.

art. 376 e seg. CPC

Cited in the reasoning to explain why the appeal was considered non-admissible as an execution of a precautionary measure, although this is not the main ground for the final order.

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Testo completo

Incarto n. 12.2001.00008 · Lugano 18 maggio 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario: · Petrini

sedente per statuire sugli appelli 8 gennaio 2001 di

__________ rappr. dallo studio legale __________

contro l'avviso di pignoramento 24.11.2000 e le comunicazioni 28.12.2000 e 2.1.2001 (ordine di informare) dell'UE di Lugano

nell'ambito della procedura relativa all'emanazione di provvedimenti conservativi ai sensi dell'art. 39 Convenzione di Lugano, ordinati dal Pretore di Lugano, sez. 4 su istanza di

__________ __________ rappr. dall' avv. __________ promossa nei confronti di __________ rappr. dallo studio legale __________

Ed ora sulla comunicazione 10 maggio 2001 della parte appellante con la quale dichiara di ritirare gli appelli.

Ritenuto

che il ritiro degli appelli si giustifica, non con una desistenza dell'appellante, ma perché l'oggetto del litigio è venuto meno a seguito delle decisioni del Tribunale federale del 28 febbraio 2001 (7b 14 e 15/2001) e della CEF del 4 aprile 2001 (15.2001.8/9/56/57), per le quali la competenza a dirimere ricorsi contro l'operato dell'UE, anche se incaricato di procedere all' esecuzione di misure conservative ex art. 39 CL, è la CEF quale autorità di vigilanza in materia di LEF;

che di conseguenza l'appello contro quell'operato, perché non forma di esecuzione di un provvedimento cautelare ai sensi degli art. 376 e seg. CPC, non è dato;

che l'appellante aveva inoltrato tali appelli in via cautelativa dopo che la CEF si era dichiarata incompetente a decidere, decisione poi riformata dal Tribunale federale con la citata sentenza del 28 febbraio 2001;

che in simile situazione concorrono giusti motivi, ai sensi dell'art. 148 cpv. 2 CPC, per non percepire tasse e spese di giudizio e per non assegnare ripetibili alla parte patrocinata dall'avv. __________ che aveva provveduto a presentare un allegato di osservazioni, non intimato alla controparte in attesa delle pregiudiziali decisioni del Tribunale federale e della CEF;

Per i quali motivi

pronuncia

1. Gli appelli 8 gennaio 2001 di __________ sono stralciati dai ruoli.

2. Non si prelevano tasse o spese e non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione ai patrocinatori delle parti.

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario