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12.2001.64 • TRAC TI 12.2001.64 Generato dall'IA

Apartment Owners v. Architect's Estate: Jurisdictional Overreach and Standing in Arbitration Award Challenge

Numero d'incarto 12.2001.64
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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The plaintiffs, owners of exclusive apartment units within a condominium, sued the estate of the architect who supervised the building's construction, seeking damages for inadequate soundproofing and associated costs. The arbitral tribunal partially awarded damages for inconvenience suffered over time but denied compensation for restoration work, ruling that such a claim belonged only to the condominium association. Both parties appealed the award: the defendants argued the tribunal exceeded its jurisdiction by awarding damages not explicitly claimed in the preliminary stages, and the plaintiffs argued the tribunal erred by denying their standing to claim restoration costs, asserting that as direct victims of a defect affecting their exclusive areas, they held individual standing. The appellate court accepted both nullity claims, finding that the tribunal committed an *ultra petita* error by ruling on damages first raised only in final arguments, and that it arbitrarily misapplied the law by denying standing to the individual apartment owners for damages directly affecting their exclusive units, leading to the nullification of the entire arbitral award.

Regesto Legislator

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Art. 36 lett. f CIA, Art. 78 CPC, Art. 36 lett. e CIA, Art. 403 CO, Art. 148 CPC; Apartment Owners v. Architect's Estate: Jurisdictional Overreach and Standing in Arbitration Award Challenge: The arbitral tribunal partially awarded damages for inconvenience suffered over time but denied compensation for restoration work, ruling that such a claim belonged only to the condominium association. Both parties appealed the award: the defendants argued the tribunal exceeded its jurisdiction by awarding damages not explicitly claimed in the preliminary stages, and the plaintiffs argued the tribunal erred by denying their standing to claim restoration costs, asserting that as direct victims of a defect affecting their exclusive areas, they held individual standing. The appellate court accepted both nullity claims, finding that the tribunal committed an *ultra petita* error by ruling on damages first raised only in final arguments, and that it arbitrarily misapplied the law by denying standing to the individual apartment owners for damages directly affecting their exclusive units, leading to the nullification of the entire arbitral award.

Parole chiave

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arbitrato unità di proprietà per piani responsabilità dell'architetto legittimazione a ricorrere competenze esclusive difetti di costruzione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 36 lett. e CIA

Cited as a ground for annulling the arbitral award because the arbitrators ruled on a claim not presented in the preliminary pleadings (ultrapetita).

art. 36 lett. f CIA

Cited as a ground for annulling the arbitral award based on procedural errors or arbitrary application of procedural law (regarding expenses, recoverable fees, and the denial of active standing for the plaintiffs).

art. 78 CPC

Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of the claim regarding inconvenience damages, which was introduced late, even though the main ground for nullity was based on Art. 36 lit. e CIA for ruling on it.

art. 148 CPC

Cited for determining the allocation of procedural costs in the final order based on the outcome of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 12.2001.00064 · Lugano 27 febbraio 2002/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente quale autorità giudiziaria cantonale competente a decidere i ricorsi per nullità di lodi arbitrali in virtù degli art. 3 lett. f) e 36 CIA nonché dell'art. 2 del DL concernente l'adesione del Cantone Ticino al Concordato stesso, per giudicare nella procedura arbitrale promossa con petizione 19 giugno 1990 avanti al tribunale arbitrale composto dall'avv. __________ (presidente), dall'avv. __________, e dall'arch. __________, da

__________ __________ __________ tutti rappr. dall'avv. __________ contro

__________ __________ __________ tutti rappr. dall'avv. __________ con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 230'500.-- oltre interessi, eventualmente suddivisi tra i tre attori, somma in seguito aumentata a fr. 338'600.--;

domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e che il tribunale arbitrale, con lodo 28 marzo 2001, ha parzialmente accolto, condannando i convenuti a pagare fr. 50'000.-- a ciascuno degli attori __________ e __________ e fr. 25'000.-- all'attore __________ e ponendo a carico delle parti in ragione di 1/2 cadauna le spese della procedura, compensate le ripetibili;

ricorrenti tutte le parti in causa, i convenuti con ricorso per nullità 30 aprile 2001 e gli attori con ricorso per nullità 11 maggio 2001, con cui chiedono l'annullamento del lodo, protestando spese e ripetibili;

viste le osservazioni 21 rispettivamente 25 giugno 2001 con cui le parti hanno postulato la reiezione dell'impugnativa di parte avversa;

richiamato il decreto 2 maggio 2001 con cui il presidente di questa Camera ha concesso l'effetto sospensivo al gravame dei convenuti;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Il 3 aprile 1981 __________, __________, __________, __________, __________ e __________, comproprietari in ragione di 1/6 ciascuno della part. n. __________ RFD di __________, hanno affidato all'arch. __________ l'esecuzione dei piani esecutivi, degli appalti, della direzione generale dei lavori e dei computi e delle verifiche relativi ai lavori di edificazione di uno stabile in condominio sul fondo in questione (doc. 4).

L'11 settembre 1981, quando le opere non erano ancora giunte al termine, essi hanno provveduto allo scioglimento della comproprietà, costituendo il fondo in PPP (doc. B).

2. Con la petizione in rassegna, avversata dalla controparte, __________, __________ e __________, proprietari rispettivamente delle quote di PPP con diritto esclusivo sugli appartamenti al quarto, quinto e sesto piano del condominio (doc. B), hanno convenuto in lite avanti al tribunale arbitrale previsto contrattualmente __________, __________ e __________, membri della comunione ereditaria del fu arch. __________, chiedendo la loro condanna al pagamento delle spese necessarie ad ovviare alle carenze acustiche riscontrate nei pavimenti, che in sostanza presentavano un'insufficiente isolazione fonica specie con riferimento ai rumori aerei e di calpestio, come pure degli inconvenienti causati dai futuri lavori di ripristino (spese per trasloco, deposito mobili e alloggio sostitutivo). In sede di arringhe conclusive essi hanno definitivamente quantificato le loro pretese in complessivi fr. 338'600.--, somma eventualmente da ripartire tra i tre attori singolarmente.

3. Con il lodo qui oggetto di impugnativa, emanato secondo diritto, il tribunale arbitrale ha parzialmente accolto la petizione, condannando i convenuti a pagare fr. 50'000.-- a ciascuno degli attori __________ e __________ e fr. 25'000.-- all'attore __________: a detta degli arbitri, pur essendo accertata l'esistenza del difetto e la responsabilità dell'arch. __________, agli attori poteva tuttavia essere riconosciuto solo un indennizzo per gli inconvenienti da essi patiti durante i circa 18 anni di convivenza con la carente isolazione fonica, ma non il risarcimento del costo per gli eventuali interventi di ripristino del difetto, pretesa quest'ultima che, avendo per oggetto la ristrutturazione di parti comuni del condominio, spettava solo alla comunione dei condomini. Le spese della procedura arbitrale sono state caricate alle parti in ragione di metà cadauna, compensate le ripetibili.

4. Entrambe le parti hanno impugnato il lodo con ricorso per nullità, chiedendone l'annullamento ed il rinvio degli atti al tribunale arbitrale per un nuovo giudizio. Mentre i convenuti rimproverano agli arbitri di aver riconosciuto agli attori un danno di cui nemmeno era stato preteso il risarcimento (art. 36 lett. c/e CIA), oltretutto basandosi arbitrariamente su considerazioni di carattere equitativo e senza tener conto dei fattori di riduzione da essi evocati (art. 36 lett. f CIA), nonché di aver statuito in modo arbitrario sulle spese e sulle ripetibili (art. 36 lett. f CIA), gli attori censurano siccome arbitrario il mancato riconoscimento della loro legittimazione attiva per quanto riguardava il risarcimento delle opere di ripristino e il giudizio sulle spese e sulle ripetibili (art. 36 lett. f CIA), contestando pure il fatto che gli arbitri avessero attribuito loro un indennizzo solo in base a considerazioni di carattere equitativo quando invece lo stesso era chiaramente provato (art. 36 lett. c/e CIA).

Delle osservazioni con cui le parti hanno postulato la reiezione del gravame di parte avversa si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

5. Il ricorso per nullità costituisce un rimedio di carattere straordinario che, come la cassazione, è proponibile solo ed in quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno o più motivi previsti dalla legge (Guldener, Das Schweizerische Zivilprozessrecht, p. 478; Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, p. 524; SJZ 1976 p. 248; per tante IICCA

28 aprile 1993 in re P./C.).

6. Con il loro gravame i convenuti ravvisano l'esistenza di un motivo di nullità del lodo nel fatto che gli arbitri abbiano attribuito agli attori un indennizzo per gli inconvenienti da essi patiti dal 1982 al 2001 a seguito della carente isolazione fonica degli appartamenti, nonostante tale richiesta non fosse contenuta negli allegati preliminari. A ragione.

L'esame degli atti di causa ha infatti chiaramente permesso di stabilire che gli attori hanno formulato una richiesta in tal senso per la prima volta e quindi irritualmente solo in sede di arringhe conclusive (allegato 31 ottobre 2000, fr. 10'000.-- per ogni attore), per cui il collegio arbitrale, dovendo applicare in via sussidiaria le norme del codice di procedura civile ticinese (cfr. patto d'arbitrato 11 aprile 1990, punto 7), non avrebbe dovuto né potuto prenderla in considerazione siccome del tutto irricevibile (art. 78 CPC). Ora, il fatto che gli arbitri abbiano nondimeno ritenuto di pronunciarsi su una tale posizione di danno (cfr. per analogia Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 14 ad art. 86) costituisce - quand'anche essi, agendo in tal modo, avessero eventualmente inteso salvaguardare meglio gli interessi dell'attore (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 ad art. 86) - una manifesta violazione del divieto dell'ultrapetizione e dell'extrapetizione, che dev'essere per l'appunto sanzionata giusta l'art. 36 lett. e CIA con l'annullamento del lodo (cfr. Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht,

2. ed., Zurigo 1993, p. 284 e seg.). A prescindere da quanto precede, la censura addotta nell'occasione dai convenuti, nella misura in cui chiede di sanzionare un'applicazione manifestamente errata e con ciò arbitraria del

diritto procedurale da parte del collegio arbitrale, sarebbe in ogni caso suscettibile di comportare l'annullamento del lodo anche ai sensi dell'art. 36 lett. f CIA.

7. Nel loro ricorso per nullità gli attori a loro volta censurano siccome arbitrario il giudizio con cui gli arbitri, sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 107 II 141 e 109 II 423), hanno negato loro la legittimazione attiva per quanto riguardava la pretesa di risarcimento dei costi per ovviare alla carente isolazione fonica. Anche tale censura merita di essere accolta.

Nella fattispecie è incontestato che il contratto d'architettura di cui al doc. 4 - indipendentemente dalla sua qualifica giuridica di mandato, di appalto o di contratto innominato

- è stato conferito congiuntamente dai 6 comproprietari __________, __________, __________, __________, __________ e __________. Ora, se è vero che di principio i diritti derivanti da un tale contratto, specialmente quelli concernenti pretese indivisibili, possono essere fatti valere solo congiuntamente da tutti i committenti/mandanti (Gauch,

Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, N. 1494; Schumacher, Die Haftung des Architekten aus Vertrag, in Gauch/Tercier, Das Architektenrecht,

3. ed., Friborgo 1995, N. 719; Fellmann, Berner Kommentar, N. 108 e segg. ad art. 403 CO con rif.), è però altrettanto vero che, quando è richiesto il risarcimento di un danno cagionato solo ad uno o ad alcuni di essi, legittimato ad agire è il singolo o i singoli committenti, trattandosi in definitiva di far valere un pagamento in denaro, prestazione di per sé divisibile (Gauch, op. cit., ibidem; Schumacher, op. cit., N. 720; Fellmann, op. cit., N. 113 ad art. 403 CO con rif.). Ne discende che nel caso concreto, ove gli attori procedevano in causa per ottenere il risarcimento delle spese per il ripristino di un difetto che, pur essendo relativo a una parte comune (pavimenti e solette), riguardava esclusivamente gli appartamenti al quarto, quinto e sesto piano da loro goduti con diritto esclusivo e quindi in definitiva loro stessi, è proprio a loro stessi che dev'essere riconosciuta la legittimazione attiva, per cui la decisione contraria del tribunale arbitrale, basata su una giurisprudenza che non si attaglia assolutamente alla fattispecie

- non trattandosi in effetti di un contratto d'architetto concluso dalla comunione dei condomini o ad essa ceduto - oltretutto superata (cfr. DTF

111 II 462, 114 II 247), risulta manifestamente contraria al diritto e con ciò arbitraria, e come tale dev'essere annullata in applicazione dell'art. 36 lett. f CIA.

8. L'accoglimento delle due censure che precedono ed il conseguente annullamento del lodo che ne deriva rendono superfluo l'esame delle ulteriori censure sollevate dalle parti, concernenti il carattere arbitrario del risarcimento riconosciuto in via equitativa agli attori rispettivamente le spese e le ripetibili della procedura arbitrale.

9. Ne discende l'accoglimento di entrambi i gravami ai sensi dei considerandi.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi

Richiamati per le spese gli art. 148 e segg. CPC e la LTG

dichiara e pronuncia:

I. Il ricorso per nullità 30 aprile 2001 di __________, __________ e __________ e il ricorso per nullità 11 maggio 2001 di __________, __________ e __________ sono accolti.

*§ Di conseguenza il lodo 28 marzo 2001 è annullato.*

II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 3'000.-- (con una tassa di giustizia di fr. 2'950.-- e le spese in fr. 50.--) sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione al presidente del tribunale arbitrale, avv. Fernando Gaja, Breganzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario