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12.2001.58 • TRAC TI 12.2001.58 Generato dall'IA

Recognition and Enforcement of Foreign Judgments Under the Lugano Convention: Provisional Attachments and Security Requirements

Numero d'incarto 12.2001.58
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court reviewed an opposition to the recognition and enforcement (exequatur) of two foreign judgments, which had previously been granted by the lower court along with provisional asset attachments under the Lugano Convention's Article 39. The court rejected the request to revoke the provisional attachments, reasoning that where the Convention is silent on the specific conservatory measures, national procedural law must be applied, and the provisional attachment used was a permissible measure under national enforcement law to prevent dissipation of assets, serving the purpose of Article 39. Furthermore, the court dismissed the debtor's ancillary requests for the creditor to post security for procedural costs and damages, holding that Article 45 of the Convention explicitly prohibits requiring security from a party seeking enforcement under the Convention, irrespective of their foreign nationality or domicile, and that requiring a guarantee for conservatory measures under Article 39 would effectively subvert the Convention's rules.

Regesto Legislator

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Art. 39 CL, Art. 36 CL, Art. 39 CB, Art. 83 cpv. 1 LEF, Art. 17 LEF, Art. 153 CPC; Recognition and Enforcement of Foreign Judgments Under the Lugano Convention: Provisional Attachments and Security Requirements: The court rejected the request to revoke the provisional attachments, reasoning that where the Convention is silent on the specific conservatory measures, national procedural law must be applied, and the provisional attachment used was a permissible measure under national enforcement law to prevent dissipation of assets, serving the purpose of Article 39. Furthermore, the court dismissed the debtor's ancillary requests for the creditor to post security for procedural costs and damages, holding that Article 45 of the Convention explicitly prohibits requiring security from a party seeking enforcement under the Convention, irrespective of their foreign nationality or domicile, and that requiring a guarantee for conservatory measures under Article 39 would effectively subvert the Convention's rules.

Parole chiave

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esecuzione di decisioni straniere convenzione di Lugano esecuzione in via di pignoramento garanzia procedurale revoca della nazionalità riconoscimento della decisione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 39 CL
The court rejected the requests for revocation of the provisional attachment, security for costs, and guarantee for damages, which relate to the conservatory measures ordered under this article.
Art. 36 CL
Ed ora sull'opposizione all'exequatur presentata, ai sensi dell'art. 36 CL, dal convenuto in data 9 aprile 2001 con pedisseque domande di revoca immediata del pignoramento provvisorio, di cauzione processuale e di garanzia per risarcimento danni.
Art. 39 CB
Mancando tali disposizioni spetta al giudice colmare la lacuna (Donzallaz, L'application de l'art. 39 CB/CL en Suisse: le Tribunal fédéral ne descend pas dans l'arène (ATF 126 III 438) in SJZ 2001, 49) secondo l'art.
Art. 83 cpv. 1 LEF
39 CL, il pignoramento provvisorio dell'art. 83 cpv. 1 LEF che lo stesso Tribunale federale ha considerato ammissibile (DTF 126 III 438).
Art. 17 LEF
Sembra quindi che, in possesso dell'exequatur, la parte possa rivolgersi direttamente all'autorità esecutiva per ottenere il pignoramento provvisorio e la contestazione del provvedimento debba, allora, trovare forma nel ricorso ex art. 17 LEF.
Art. 153 CPC
Although the request made under this article for security for costs was rejected, the article itself was cited in the preamble as a basis for the procedural rules considered regarding costs.
Art. 45 CL
The court implicitly applied this article by rejecting the request for security for costs, as this article exempts parties seeking execution under the Lugano Convention (CL) from providing security based on foreign nationality or lack of domicile.
Art. 153 cpv. 1 litt
Questa disposizione rende inapplicabile la norma procedurale cantonale, riguardante la possibilità di imporre una cauzione alla parte straniera non al beneficio di una convenzione, di cui all'art. 153 cpv. 1 litt.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 39 CL

The court rejected the requests for revocation of the provisional attachment, security for costs, and guarantee for damages, which relate to the conservatory measures ordered under this article.

art. 45 CL

The court implicitly applied this article by rejecting the request for security for costs, as this article exempts parties seeking execution under the Lugano Convention (CL) from providing security based on foreign nationality or lack of domicile.

art. 38 CL

The court explicitly mentioned this article when ruling against the request for a guarantee against the conservatory measure, noting that the Convention only provides for guarantees when execution is granted based on an appealed judgment (Art. 38 CL), which was not the case here.

art. 147 e seg. CPC

Cited in the preamble as the basis for the applicable procedural rules concerning costs (tax of justice and court fees).

art. 153 CPC

Although the request made under this article for security for costs was rejected, the article itself was cited in the preamble as a basis for the procedural rules considered regarding costs.

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Testo completo

Incarto n. 12.2001.00058 · Lugano 18 giugno 2001/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario: · Petrini

sedente per statuire nelle cause CN.2000.00096 e CN.2000.00112 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa da

1. __________ 2. __________ rappr. dall' avv. __________ contro

__________ rappr. dallo studio legale __________ in materia di riconoscimento di sentenza estera ai sensi della Convenzione di Lugano che il Pretore, con decisioni 23 novembre 2000 e 22 dicembre 2000 (intimate il 9 marzo 2001), ha accolto riconoscendo l'exequatur a due sentenze 10 dicembre 1998 e 17 marzo 1999 della High Court of Justice, Chancery Division, Londra sino a concorrenza di Fr. 10'000'000.- la prima e con estensione di ulteriori Fr. 10'000'000.- la seconda, entrambe accompagnate dall'adozione, quale provvedimento conservativo giusta l'art. 39 CL, del pignoramento provvisorio dei beni del convenuto.

Ed ora sull'opposizione all'exequatur presentata, ai sensi dell'art. 36 CL, dal convenuto in data 9 aprile 2001 con pedisseque domande di revoca immediata del pignoramento provvisorio, di cauzione processuale e di garanzia per risarcimento danni.

Sentite le parti all'udienza di discussione del 22 maggio 2001 durante la quale è stato completato il contraddittorio riguardante le domande di revoca della misura conservativa, di cauzione processuale e di prestazione di garanzia e dovendosi giudicare limitatamente a tali domande.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto ed in diritto

1. L'istante chiede la revoca dei provvedimenti conservativi poiché la Svizzera non ha alcuna legge di applicazione che specifichi quali siano i provvedimenti da adottare in concreto e nemmeno - in occasione della revisione della LEF, successiva alla ratifica della CL - vi si è provveduto, avendo il legislatore rifiutato di introdurre un nuovo motivo di sequestro fondato sull'art. 39 CL.

1.1 L'art. 39 CL prevede che, in pendenza del termine per proporre l'opposizione di cui all'art. 36 CL e fintanto che non sia stata adottata una decisione definitiva, si può procedere solo a provvedimenti conservativi nei confronti della parte contro cui è chiesta l'esecuzione. Questa norma non prevede quali siano i provvedimenti da adottare e le modalità della loro esecuzione. Per tali questioni, così come per ogni altra non regolata in modo uniforme dalla stessa CL, il giudice nazionale non può che applicare le disposizioni pertinenti del proprio diritto processuale nazionale (sentenza della Corte comunitaria del 3 ottobre 1985 nella causa 119/84 __________ e __________ c. __________; DTF 126 III 438). Mancando tali disposizioni spetta al giudice colmare la lacuna (Donzallaz, L'application de l'art. 39 CB/CL en Suisse: le Tribunal fédéral ne descend pas dans l'arène (ATF 126 III 438) in SJZ 2001, 49) secondo l'art. 1 cpv. 2 e cpv.

3 CC.

Al proposito la dottrina svizzera è divisa e le giurisprudenze cantonali non sono uniformi, ma non per questo si deve pensare che non sia possibile in Svizzera, già attualmente, far rispettare il dettato convenzionale. Ve ne è del resto l'obbligo.

Ed allora ha agito secondo le sue competenze e le sue prerogative il Pretore che ha ordinato, quale misura conservativa dell'art. 39 CL, il pignoramento provvisorio dell'art. 83 cpv. 1 LEF che lo stesso Tribunale federale ha considerato ammissibile (DTF 126 III 438). In tal modo il Pretore ha adottato uno strumento che consente di evitare che la parte nei cui confronti è chiesta l'esecuzione disponga nel frattempo dei suoi beni, in modo da rendere infruttuosa, se non impossibile, la futura esecuzione e che è lo scopo dell'art.

39 CL.

La domanda di revoca del provvedimento conservativo deve così essere respinta.

1.2 Ci si potrebbe anche chiedere se la domanda di revoca del provvedimento del pignoramento provvisorio sia proponibile in questa sede.

Infatti, l'art. 39 CL afferma che la decisione che accorda l'esecuzione "implica" l'autorizzazione a procedere a provvedimenti conservativi evidenziando (come si afferma nella sentenza 3 ottobre 1985 della Corte comunitaria in re __________ e __________ c. __________) che è escluso che la parte che ha ottenuto l'autorizzazione all'esecuzione debba, per poter procedere a provvedimenti conservativi, ottenere a tal fine un'autorizzazione giudiziaria specifica. Sembra quindi che, in possesso dell'exequatur, la parte possa rivolgersi direttamente all'autorità esecutiva per ottenere il pignoramento provvisorio e la contestazione del provvedimento debba, allora, trovare forma nel ricorso ex art. 17 LEF. È una possibile via, deducibile dalla sentenza 28 febbraio 2001della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale in re __________ per un provvedimento di esecuzione del pignoramento provvisorio ottenuto in questa stessa fattispecie dai richiedenti l'exequatur contro l'avv. __________, poiché in quella decisione si afferma che, anche in ambito di misure conservative ex art. 39 CL, spetta all’autorità di vigilanza cantonale controllare l’operato degli organi di esecuzione per quanto concerne le questioni di diritto regolate esclusivamente dalla LEF.

2. L'opponente avv. __________ chiede che alle controparti, richiedenti l'exequatur, sia imposto di prestare cauzione per il rimborso delle spese e per il pagamento delle ripetibili, ai sensi dell'art.

153 CPC, poiché esse sono domiciliate all'estero, in Canada, in un paese non parte alla CL e che nemmeno beneficia di disposizioni di altro trattato internazionale.

2.1 L'art.

45 CL recita che alla parte che domanda l'esecuzione in uno Stato contraente di una decisione resa in un altro Stato contraente non può essere imposta nessuna cauzione o deposito, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nel Paese.

Gli autori ritengono che, nello spirito della CL, la liberazione dall'obbligo di prestare cauzione si estende anche ai richiedenti cittadini di Stati che non sono parte alla convenzione (Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht,

6. Auflage, ad Art. 45 n. 2; Geimer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 1997, ad Art. 45 n. 1; Donzallaz, La Convention de Lugano, 3837/3839). Questa disposizione rende inapplicabile la norma procedurale cantonale, riguardante la possibilità di imporre una cauzione alla parte straniera non al beneficio di una convenzione, di cui all'art. 153 cpv. 1 litt. b) CPC (in analogia con quanto succede per la simile disposizione della procedura civile tedesca: cfr. Schlosser, EuGVÜ, ad Art. 45 n. 1).

La domanda di prestazione di cauzione processuale è quindi inammissibile e, come tale, va respinta.

3. L'avv. __________ chiede inoltre che le controparti siano tenute a prestare adeguate garanzie a fronte dell'ottenuta misura conservativa che ha condotto al blocco dei suoi averi economici con affermati evidenti disagi e danni.

3.1. La CL nulla prevede al proposito limitandosi a prevedere la possibilità di prestazioni di garanzia solo quando è concesso l'exequatur ad una sentenza che, nello Stato d'origine, è stata impugnata con un mezzo ordinario (art. 38 CL).

Non potendosi imporre garanzia per l'esecuzione di una sentenza estera definitiva, come quelle oggetto della procedura di exequatur, non è possibile aggirare questo precetto convenzionale facendo ostacolo alla realizzazione delle misure instaurate dall'art. 39 CL condizionandole al deposito di una garanzia (Donzallaz, op. cit., n. 3843).

L'argomento secondo il quale, nel nostro ordinamento e non solo, l'adozione di provvedimenti cautelari può essere subordinata alla prestazione di garanzie non regge. Infatti quelle evidenziate dall'istante sono misure provvisionali ordinate a garanzia di un diritto che non è ancora stato deciso in una procedura di merito mentre il provvedimento conservativo, previsto dall'art. 39 CL, è possibile solo in presenza di una sentenza estera e di una decisione, nello Stato terzo, che le accorda l'esecuzione. La situazione è ben diversa. Ordinare la prestazione di garanzie in questa situazione corrisponderebbe a sottoporre la stessa procedura d'esecuzione alla prestazione di garanzie, il che è escluso dalla convenzione, salva l'eccezione dell'art. 38 CL.

Del resto l'adozione del pignoramento provvisorio della LEF non comporta alcun deposito di garanzia da parte del creditore proprio perché è conseguente ad una decisione esecutiva (il rigetto dell'opposizione) ed attende, per diventare eventualmente definitivo, l'esito della procedura di merito del disconoscimento; parallelamente la misura conservativa dell'art. 39 CL è conseguente ad una sentenza estera definitiva e ad una decisione di esecutività che attende eventuale conferma dall'assenza di opposizione ex art. 36 CL o dall'esito di questa procedura.

Anche la domanda di prestazione di garanzia a fronte del provvedimento conservativo non può così essere accolta.

Per i quali motivi

visti gli art. 38, 39 e 45 CL

e, per le spese, la vigente TG e gli art. 147 e seg. CPC

pronuncia

1. Le istanze 9 aprile 2001 dell'avv. __________ di revoca immediata del pignoramento provvisorio, di cauzione processuale e di garanzia per risarcimento danni sono respinte.

2. La tassa di giustizia di Fr. 1'000.- e le spese di Fr. 100.- (per complessivi Fr. 1'100.-) sono a carico dell'istante che rifonderà alle controparti Fr. 2'000.- per ripetibili.

3. Intimazione ai patrocinatori delle parti.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario