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12.2001.34 • TRAC TI 12.2001.34 Generato dall'IA

Tenancy Dispute: Cost Allocation in Moot Appeal Regarding Termination and Lease Extension

Numero d'incarto 12.2001.34
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In a tenancy dispute concerning the contestation of a termination notice and a request for lease extension, where the claim became moot because the tenant vacated the premises due to serious reasons, the appellate court partially upheld the tenant's appeal against the lower court's cost allocation. The court reasoned that the initial ruling disproportionately favored the tenant, as the tenant would have been completely unsuccessful regarding the validity of the termination notice and substantially unsuccessful (losing on five out of six requested years of extension) even under a probable outcome analysis, necessitating a revised cost apportionment where the tenant bears 9/10 of the court costs and is ordered to pay the landlords Fr. 3,450 in partial reimbursement of legal fees, reflecting the greater degree of their overall failure in the original claims.

Regesto Legislator

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Art. 272b CO, Art. 9 TOA, Art. 15 TOA, vigente LTG; Tenancy Dispute: Cost Allocation in Moot Appeal Regarding Termination and Lease Extension: The court reasoned that the initial ruling disproportionately favored the tenant, as the tenant would have been completely unsuccessful regarding the validity of the termination notice and substantially unsuccessful (losing on five out of six requested years of extension) even under a probable outcome analysis, necessitating a revised cost apportionment where the tenant bears 9/10 of the court costs and is ordered to pay the landlords Fr. 3,450 in partial reimbursement of legal fees, reflecting the greater degree of their overall failure in the original claims.

Parole chiave

Generato dall'IA
disdetta del locatore ripartizione delle spese spese legali coinquilino azione parziale determinazione del canone locazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 272b CO
Mentioned in the reasoning to establish the maximum duration of the lease extension, which influenced the final cost allocation.
Art. 9 TOA
Cited in the reasoning to calculate the full indemnity for costs (ripetibili) related to the intensity of procedural activity.
Art. 15 TOA
Cited in the reasoning for applying a 50% reduction to the calculated indemnity for costs (ripetibili).
vigente LTG
The law applied for the decision regarding costs (tassa di giustizia e spese) in the first instance ruling modification.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 272b CO

Mentioned in the reasoning to establish the maximum duration of the lease extension, which influenced the final cost allocation.

vigente LTG

The law applied for the decision regarding costs (tassa di giustizia e spese) in the first instance ruling modification.

art. 9 TOA

Cited in the reasoning to calculate the full indemnity for costs (ripetibili) related to the intensity of procedural activity.

art. 15 TOA

Cited in the reasoning for applying a 50% reduction to the calculated indemnity for costs (ripetibili).

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Testo completo

Incarto n. 12.2001.00034 · Lugano 29 agosto 2001/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. LA.2000.00005 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa, con istanza 17 gennaio 2000, da

__________ rappr. dall'avv. __________ contro

__________ e __________ entrambi rappr. dall'avv. __________

in materia di locazione (contestazione della disdetta e domanda di protrazione) che il Pretore, con decisione 1 febbraio 2001, ha dichiarato priva d'oggetto ripartendo la tassa di giustizia e le spese tra le parti nella misura di 1/4 a carico dei convenuti e di 3/4 a carico dell'istante, con l'obbligo per quest'ultimo di rifondere alle controparti Fr. 1'200.- a titolo di ripetibili.

Appellanti i convenuti i quali chiedono che il dispositivo su spese e ripetibili sia modificato nel senso di ripartire le spese nella misura di 1/20 a carico loro e di 19/20 a carico dell'istante il quale dovrà inoltre rifondere loro Fr. 6'000.- per ripetibili, mentre l'appellato, con osservazioni 27 febbraio 2001, chiede la reiezione dell'appello.

Letti ed esaminati gli atti di causa

Considerato

in fatto ed in diritto

che il Pretore, venuta meno la lite poiché l'istante ha lasciato gli enti locati oggetto della contestata disdetta per motivi gravi e della richiesta di protrazione della locazione, si è pronunciato sul prevedibile esito dell'istanza in funzione della ripartizione delle spese e dell'assegnazione delle ripetibili;

che è giunto alla conclusione che l'istante sarebbe risultato interamente soccombente sulla questione della validità della disdetta mentre la soccombenza riguardante la protrazione sarebbe stata preponderante, avendo egli chiesto una protrazione sino alla fine del 2005 quando una disdetta ordinaria, rimasta incontestata, gli avrebbe permesso di rimanere nell'appartamento al massimo sino a fine febbraio del 2001;

che, sulla base di queste considerazioni, ha ritenuto l'istante soccombente nella misura dei 3/4, caricandogli in tale proporzione le spese del giudizio ed obbligandolo a versare alle controparti l'importo di Fr. 1'200.- per ripetibili;

che gli appellanti insorgono contro questo giudizio sulle spese e ripetibili ritenendo che l'istante sia soccombente in misura ben maggiore rispetto alla ripartizione operata dal Pretore;

che, di conseguenza, chiedono che alla controparte siano caricati i 19/20 delle tasse e spese e l'importo di Fr. 6'000.- per ripetibili;

che l'appellato chiede la conferma del primo giudizio pur rimettendo in questione il giudizio di verosimiglianza riguardante la validità della disdetta;

che l'esito verosimile del giudizio, se l'istanza non fosse divenuta priva di oggetto, non è materia d'appello poiché la velata censura della parte appellata è fine a se stessa non avendo presentato dichiarazione d'appello, eventualmente adesivo, per ottenere un diverso risultato nella ripartizione delle spese che proprio da quel sommario giudizio dipende;

che nella controversia sulla protrazione della locazione il Pretore riconosce che per cinque dei sei anni chiesti (domanda del resto incomprensibile di fronte alla norma dell'art. 272b CO che prevede una protrazione massima per le abitazioni di quattro anni) l'istante sarebbe stato soccombente;

che quindi, già solo per questo, s'imponeva una ripartizione degli oneri di causa nella misura di 5/6 a carico dell'inquilino;

che, inoltre, questi è soccombente per intero sulla questione della validità della disdetta;

che, in definitiva, una ripartizione di 9/10 a carico dell'istante e di 1/10 a carico dei convenuti è senz'altro più rappresentativa delle reciproche effettive soccombenze;

che le ripetibili, per un valore di causa di almeno Fr. 108'000.- come indicato dal Pretore, possono essere calcolate applicando valori percentuali medi della TOA, e non solo quelli minimi, poiché l'attività processuale dei convenuti è stata abbastanza intensa (partecipazione all'udienza di discussione, audizione di quattro testimoni, interrogatorio formale, allestimento delle conclusioni e presenza al dibattimento finale);

che, allora, si ha un'indennità ripetibile piena di Fr. 4'320.- (8% di Fr. 108'000.- per l'art. 9 TOA e riduzione del 50% per l'art. 15 TOA) mentre quella dovuta, per tenere conto della soccombenza di 1/10, risulta essere di Fr. 3'450.-;

che, nei limiti indicati ai considerandi che precedono, l'appello deve essere accolto mentre le spese e le ripetibili della seconda istanza si compensano;

Per i quali motivi

vista, per le spese, la vigente LTG

dichiara e pronuncia

I. L'appello 9 febbraio 2001 di __________ e __________ è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo 2 della sentenza 1 febbraio 2001 del Pretore di Lugano, sez. 4 è così modificato:

*2. La tassa di giustizia di Fr. 1'200.- e le spese in totale Fr. 200.-,*

*già anticipate dall'istante, restano a suo carico nella misura di*

*9/10, mentre il rimanente 1/10 è a carico dei convenuti in*

*solido. L'istante rifonderà inoltre ai convenuti*

*complessivamente Fr. 3'450.- a titolo di ripetibili parziali.*

II. Le spese della procedura d'appello in complessivi Fr. 300.- (Fr. 250.- per tassa di giudizio e Fr. 50.- per spese), già anticipati dagli appellanti, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

III. Intimazione a: -__________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario