Appeal Dismissed for Procedural Dormancy; Cross-Appeal on Costs Inadmissible
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court addressed an appeal following a lower court's decision to dismiss a claim for payment of a sum of money due to procedural dormancy after two years of inactivity following the preliminary hearing. The appellate court rejected the claimant's appeal against the dismissal, reasoning that the statutory two-year period for inactivity leading to dismissal begins from the last procedural act, irrespective of whether the judge prompted further action, and that the presumption of lack of interest under the dormancy statute does not violate the constitutional right to be heard when the dormancy is factually established. Concurrently, the court declared the defendant's cross-appeal regarding reimbursement costs inadmissible because it failed to specify the exact amount sought, as required by law when challenging a prior ruling on costs made by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 351 cpv. 2 CPC, Art. 313bis CPC, Art. 351 cpv. 3 CPC, Art. 107 CPC, Art. 309 cpv. 2 lett. e CPC, Art. 148 CPC; Appeal Dismissed for Procedural Dormancy; Cross-Appeal on Costs Inadmissible: The appellate court rejected the claimant's appeal against the dismissal, reasoning that the statutory two-year period for inactivity leading to dismissal begins from the last procedural act, irrespective of whether the judge prompted further action, and that the presumption of lack of interest under the dormancy statute does not violate the constitutional right to be heard when the dormancy is factually established. Concurrently, the court declared the defendant's cross-appeal regarding reimbursement costs inadmissible because it failed to specify the exact amount sought, as required by law when challenging a prior ruling on costs made by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court implicitly upheld the lower court's decision based on this provision, which governs the dismissal of a case due to procedural dormancy (perenzione processuale).
Cited as the basis for declaring the respondent's appeal inadmissible because it failed to specify the exact amount requested for legal costs.
Used to determine that court costs follow the outcome of the appeal (soccombenza).
Testo completo
Incarto n. 12.2001.00026 · Lugano 6 febbraio 2001/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario: · Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.1998.00042 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 25 marzo 1998 da
__________ rappr. dall'avv. __________ contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 60'000.- oltre interessi, domanda avversata dalla controparte;
Ed ora sul decreto 15 gennaio 2001 con cui il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta perenzione processuale;
appellanti entrambe le parti, l'attrice con appello 26 gennaio 2001 con cui chiede di annullare il decreto di stralcio con protesta di spese e ripetibili, il convenuto con appello 29 gennaio 2001 con cui chiede l'attribuzione di un indeterminato importo per ripetibili della sede pretorile pure protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
che con la petizione in rassegna __________ ha convenuto in lite __________ chiedendo la sua condanna al pagamento di fr. 60'000.-;
che il convenuto si è opposto a tale richiesta;
che il Pretore, preso atto che l'ultimo atto di causa compiuto risultava essere l'udienza preliminare dell'11 gennaio 1999, ha decretato in data 15 gennaio 2001 lo stralcio della causa per intervenuta perenzione processuale (art. 351 cpv. 2 CPC), caricando la tassa di giustizia e le spese alla parte attrice, senza assegnare ripetibili;
che con appello 26 gennaio 2001 l'attrice chiede l'annullamento del decreto di stralcio, rimproverando in sostanza al Pretore di non aver sollecitato la continuazione della procedura rispettivamente considerando contraria al diritto costituzionale di essere sentito la presunzione di mancanza di interesse delle parti in caso di inazione delle stesse nel corso di due anni consecutivi;
che con appello 29 gennaio 2001 il convenuto chiede per contro che gli siano riconosciute congrue ripetibili per la sede pretorile;
che, giusta l'art. 313bis CPC, non sono state richieste osservazioni ai due gravami;
che, passando ad esaminare l'appello dell'attrice, si osserva preliminarmente che il decreto di stralcio è impugnabile unicamente nella misura in cui una parte contesta dal profilo oggettivo il verificarsi della perenzione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 7 e 16 ad art. 351; IICCA 11 settembre 1998 in re M. SA/C.);
che l'art. 351 cpv. 2 CPC prevede che il giudice stralcia dal ruolo d'ufficio la causa in cui nessuna delle parti nel corso di due anni ha compiuto un atto processuale;
che nel caso di specie l'attrice non pretende che siano stati compiuti altri atti processuali dopo l'11 gennaio 1999, né che ci si trovi confrontati con un caso di applicazione dell'art. 351 cpv. 3 CPC, norma in base alla quale il termine biennale di cui sopra non decorre in caso di sospensione del processo ex art.
107 CPC oppure quando le parti sono in attesa della sentenza;
che il fatto che il giudice di prime cure non abbia sollecitato la continuazione della procedura dopo quella data non costituisce un impedimento per la perenzione processuale della causa, rilevante per la norma essendo unicamente l'ultimo atto compiuto e non quelli eventualmente omessi (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 13 ad art. 351; IICCA 24 febbraio 1995 in re B. e lc./M. e llcc.);
che, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, nemmeno risulta che la presunzione di mancanza di interesse delle parti in caso di inazione delle stesse nel corso di due anni consecutivi, sancita dalla norma in questione, sia eventualmente contraria al diritto costituzionale di essere sentito;
che in effetti per costante giurisprudenza, dato il carattere assoluto della presunzione di cui sopra, la citazione e il contraddittorio delle parti possono considerarsi una formalità laddove - come nel caso di specie - è pacifico che la perenzione si sia verificata (ICCTF 4 maggio 1999 in re B./C. SA e lc.; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 17 e 19 ad art. 351; IICCA 21 maggio 1999 in re F. SA/S. e llcc.);
che l'appello dell'attrice deve pertanto essere respinto;
che, per quanto attiene l'appello del convenuto, si osserva che per giurisprudenza invalsa è senz'altro ammissibile impugnare un decreto di stralcio per quanto riguarda l'attribuzione delle ripetibili (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 8 e 16 ad art. 351), ma in tal caso la parte è tenuta a formulare una precisa richiesta di giudizio, indicando, sotto pena di nullità, l'esatto importo che vuole vedersi attribuire a titolo di ripetibili (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 10 ad art. 309; IICCA 5 aprile 1994 in re P. SA/S., 7 gennaio 1998 in re F./A SA); diverso è il caso se il primo giudice ha omesso di statuire sulla questione (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 808; IICCA
28 aprile 1995 in re D. e lc./B. AG, 11 giugno 1996 in re P./B.);
che nel caso di specie il Pretore si è pacificamente pronunciato sulle ripetibili, decidendo esplicitamente di non attribuirne;
che in tali circostanze il fatto che il convenuto si sia limitato a chiedere l'attribuzione di un "importo di fr. … a titolo di ripetibili" per la sede pretorile deve pertanto essere sanzionato con l'irricevibilità del gravame (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 10 e 11 ad art. 309);
che la tassa di giustizia e le spese dei due appelli seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre non si assegnano ripetibili alle parti, che non sono state chiamate a presentare osservazioni;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 26 gennaio 2001 di __________ è respinto.
II. Le spese giudiziarie della procedura d’appello di cui al dispositivo
N. I di complessivi fr. 500.- (con una tassa di giustizia di fr. 450.- e spese di fr. 50.-), da anticiparsi da __________, restano a suo carico.
Non si assegnano ripetibili.
III. L’appello 29 gennaio 2001 di __________ è irricevibile.
IV. Le spese giudiziarie della procedura d’appello di cui al dispositivo
N. III di complessivi fr. 200.- (con una tassa di giustizia di fr. 180.- e spese di fr. 20.-), da anticiparsi da __________, restano a suo carico.
Non si assegnano ripetibili.
V. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario