Tenant Eviction Appeal Dismissed for Lack of Statutory Basis
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought an extension of time to vacate an apartment following a lower court's eviction order, which was based on the termination of the lease due to the tenant's persistent default on rent payments. The court dismissed the appeal as inadmissible because the applicable legislation does not provide for a deferment of eviction execution, and the deadline set by the judge is merely administrative and not subject to appeal; furthermore, the appellant failed to present concrete humanitarian grounds that might exceptionally justify a brief moratorium.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 313bis CPC, art. 506 e seg. CPC, art. 508 CPC; Tenant Eviction Appeal Dismissed for Lack of Statutory Basis: The court dismissed the appeal as inadmissible because the applicable legislation does not provide for a deferment of eviction execution, and the deadline set by the judge is merely administrative and not subject to appeal; furthermore, the appellant failed to present concrete humanitarian grounds that might exceptionally justify a brief moratorium.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the ruling, potentially supporting the procedural context, although the primary ground for the decision is the inadmissibility of the appeal.
Cited in the preamble to the ruling, referencing the procedural basis for the original eviction order.
The inadmissibility of the appeal is based on the principle that the term granted for vacation is not subject to challenge, as referenced indirectly via jurisprudence cited in the considerations.
Cited in the preamble to the ruling, referencing the procedural basis for the original eviction order.
Cited in the preamble to the ruling, potentially supporting the procedural context, although the primary ground for the decision is the inadmissibility of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 12.2001.00021 · Lugano 29 gennaio 2001/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario: · Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. SF.2000.00286 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza di sfratto 2 ottobre 2000 da
__________ contro
__________
che il Pretore, con decreto 2 gennaio 2001, ha accolto ordinando al convenuto di mettere a libera disposizione della parte istante l'appartamento di 3 1/2 locali nello stabile sito in __________ a __________.
Appellante il convenuto il quale con scritto 22 gennaio 2001 (spedito il 24 gennaio 2001) chiede "un lasso di tempo adeguato per trovare un'altra abitazione".
Letti ed esaminati gli atti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che il contratto di locazione tra le parti, in vigore dal 1° maggio 2000, è stato disdetto dalla proprietaria, già il 15 agosto 2000, per la fine del successivo mese di settembre a seguito della mora dell'inquilino nel pagamento della pigione;
che, avendo l'inquilino pagato solo parte degli arretrati ed avendone accumulati altri, nei suoi confronti è stato decretato lo sfratto con il decreto qui impugnato;
che la decisione gli è stata intimata, con consegna tramite agente di polizia, il 18 gennaio 2001 per cui l'appello, spedito il 24 gennaio 2001, è tempestivo;
che l'appellante non contesta di essere in mora nel pagamento della pigione ed in definitiva chiede una proroga del termine per lasciare l'appartamento;
che il differimento dell'esecuzione dello sfratto non è previsto dalla nostra legislazione e Il termine per l'abbandono fissato dal giudice ha natura meramente ordinatoria e non può formare oggetto di impugnativa (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 508 m. 9);
che l'appello si rivela così irricevibile e come tale la richiesta in esso contenuta va respinta;
che, in ogni caso, il convenuto nemmeno rende comprensibili concretamente, motivi elementari di umanità che potrebbero, eccezionalmente, indurre l'autorità di esecuzione dello sfratto a concedergli un breve termine di moratoria (DB 3/1991, n. 29);
che la particolarità della situazione fa sì che si debba prescindere dal prelievo di tasse e spese di giudizio;
Per i quali motivi
visti gli art. 506 e seg. CPC, 313bis CPC
pronuncia: 1. L'appello
22 gennaio 2001 di __________ è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse o spese.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario