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12.2001.208 • TRAC TI 12.2001.208 Generato dall'IA

Debt Disavowal: Deadline for Advance Payment Shorter Than Statutory Minimum

Numero d'incarto 12.2001.208
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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In a debt disavowal case stemming from a mediation contract, the lower court dismissed the action because the plaintiff failed to pay the required advance on costs by the deadline set in the order. The appellate court overturned this dismissal, reasoning that the time granted to the plaintiff to pay the advance (six days from notification to the due date) was shorter than the statutory minimum period of ten days, making the lower court's order contrary to clear legal text and unfair, thus warranting the annulment of the dismissal and continuation of the proceedings with a new, legally compliant deadline set for the advance payment.

Regesto Legislator

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Art. 11 LTG, Art. 143 CPC; Debt Disavowal: Deadline for Advance Payment Shorter Than Statutory Minimum: The appellate court overturned this dismissal, reasoning that the time granted to the plaintiff to pay the advance (six days from notification to the due date) was shorter than the statutory minimum period of ten days, making the lower court's order contrary to clear legal text and unfair, thus warranting the annulment of the dismissal and continuation of the proceedings with a new, legally compliant deadline set for the advance payment.

Parole chiave

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termine di pagamento annullamento del contratto termine legale versamento dell'anticipo spese opposizione tardiva licenziamento abusivo Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 11 LTG

Cited in the final decision (Point 1) as the legal basis for annulling the lower court's decision which incorrectly applied the deadline for the advance payment.

Art. 143 CPC

Cited in the final decision preamble as a basis for the judgment, likely related to the procedure or costs allocation.

Art. 143 CPC

Applied in the final order (Point 2) for the allocation of court fees and procedural costs.

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Testo completo

Incarto n. 12.2001.00208 · Lugano 18 giugno 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario: · Bettelini vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.2001.00529 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con 8 agosto 2001 da

__________ rappr. dall'avv. __________ contro

__________ rappr. dall'avv. __________

in materia di disconoscimento del debito (contratto di mediazione) che il Pretore, con decreto 3 dicembre 2001, ha stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo delle spese.

Appellante l'attrice la quale, con atto d'appello 21 dicembre 2001, chiede l'annullamento del decreto di stralcio mentre la controparte, con osservazioni 11 gennaio 2002, ne chiede la reiezione.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto ed in diritto:

che, con ordinanza datata 16 novembre 2001, il Pretore ha assegnato a __________, tramite il suo patrocinatore, un termine scadente il 26 novembre 2001 per versare alla Pretura l'importo di Fr. 1'500.- quale anticipo della tassa e delle spese giudiziarie, con la comminatoria che la decorrenza infruttuosa del termine avrebbe comportato lo stralcio della causa;

che, con il decreto qui impugnato, il Pretore, costatato il mancato versamento del chiesto anticipo, ha stralciato la causa dai ruoli;

che, con l'appello in rassegna, la parte attrice chiede l'annullamento della pronuncia di stralcio della causa argomentando che il termine previsto dalla legge (da 10 a 30 giorni come all'art. 11 LTG) non è stato rispettato, nemmeno nella sua espressione minima di 10 giorni, poiché l'ordinanza relativa è stata intimata il 19 novembre 2002 e ricevuta il giorno successivo;

che la controparte chiede la reiezione dell'appello;

che effettivamente, dal momento in cui l'ordinanza di assegno termine è stata ricevuta dalla parte interessata a quello di scadenza indicato, il tempo a disposizione dell'attrice per effettuare il chiesto versamento era di soli sei giorni e quindi inferiore al termine minimo previsto dall'art. 11 LTG;

che la concreta modalità di fissazione del termine per l'anticipo, così come applicata dal Pretore, risulta quindi, oltre che inusualmente breve, contraria a un chiaro testo di legge e in contrasto con il concetto di giustizia e di parità di trattamento;

che, in queste condizioni, s'impone l'accoglimento dell'appello con l'annullamento del decreto di stralcio affinché la causa abbia a continuare con un nuovo assegno di termine per l'anticipo delle spese, rispettoso delle prescrizioni di legge;

che le tasse e le spese del presente giudizio, così come le ripetibili, sono a carico della parte convenuta ed appellata che, ingiustificatamente, si è opposta all'accoglimento dell'appello;

Per i quali motivi

visto gli art. 11 LTG e 143 CPC

pronuncia

1. L'appello 21 dicembre 2001 di __________ è accolto e di conseguenza il decreto 4 dicembre 2001 di stralcio della causa inc. no. OA.2001.00529 della Pretura di Lugano, sez. 1 è annullato.

2. La tassa di giustizia di Fr. 80.- e le spese di Fr. 20.- (totale Fr. 100.-), da anticipare dall'appellante, sono a carico della parte appellata che rifonderà inoltre a controparte Fr. 100.- per ripetibili.

3. Intimazione a: -__________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario