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12.2001.207 • TRAC TI 12.2001.207 Generato dall'IA

Shareholder Appeal Against Company Dissolution for Lack of Domicile Rejection

Numero d'incarto 12.2001.207
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The Commercial Registry Office declared a company officially dissolved after it failed to maintain a legal domicile, prompting a shareholder appeal arguing the decision was overly formalistic because the company was not commercially active. The court rejected the appeal, reasoning that the three-month deadline for revoking the dissolution, which begins upon the creditor's knowledge of the decision (via registered mail or official publication), is an absolute statutory term requiring both the legal situation to be restored and formally communicated to the Registry Office within that period; since the necessary registration of the new domicile only occurred after this deadline, the dissolution could not be revoked, regardless of arguments concerning proportionality or the company's lack of commercial activity.

Regesto Legislator

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Art. 86 cpv. 3 ORC, Art. 103 litt, art. 88a ORC; Shareholder Appeal Against Company Dissolution for Lack of Domicile Rejection: The court rejected the appeal, reasoning that the three-month deadline for revoking the dissolution, which begins upon the creditor's knowledge of the decision (via registered mail or official publication), is an absolute statutory term requiring both the legal situation to be restored and formally communicated to the Registry Office within that period; since the necessary registration of the new domicile only occurred after this deadline, the dissolution could not be revoked, regardless of arguments concerning proportionality or the company's lack of commercial activity.

Parole chiave

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scioglimento della società registrazione di società azionista società commerciale termine legale domicilio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 86 cpv. 3 ORC

This article establishes the substantive rule regarding the revocation period for dissolution due to loss of legal domicile, which justifies the rejection of the appeal.

art. 88a ORC

This article is cited alongside Art. 86 cpv. 3 ORC as part of the legal basis for the decision.

TG

This governs the determination of costs in the case.

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Testo completo

Incarto n. 12.2001.00207 · Lugano 9 settembre 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire sul ricorso 21 dicembre 2001 di

__________ __________ rappr. dall' avv. __________ nei confronti della decisione 14 dicembre 2001 della

__________

che respinge il ricorso 7/10 settembre 2001 avverso la decisione 30 agosto 2001 dell'Ufficio del registro di commercio del Distretto di Lugano che conferma lo scioglimento della società __________.

Avendo l'Autorità cantonale di vigilanza e l'Ufficio del registro di commercio di Lugano postulato, con osservazioni 9 gennaio 2002, la reiezione del ricorso.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti dell'incarto

Considerato

in fatto ed in diritto

che il tenitore dell'Ufficio del registro di commercio di Lugano, dopo aver appreso che la __________ non aveva più un recapito legale alla sua sede statutaria di __________, l'ha invano diffidata, con lettera-raccomandata 9 aprile 2001 ai signori __________ socio gerente, e __________, socio, a ripristinare la situazione legale;

che, di conseguenza, il 22 maggio 2001 ha dichiarato la società sciolta d'ufficio dandone comunicazione ai soci e avvertendoli che lo scioglimento sarebbe stato revocato se, entro tre mesi dallo stesso, la situazione legale fosse stata ristabilita ossia fosse stato comunicato il nuovo recapito della società;

che l'iscrizione dello scioglimento è stata pubblicata sul FUSC no. __________ del __________;

che il 24 agosto 2001 l'avv. __________ chiedeva all'Ufficio del registro di commercio una proroga del termine di tre mesi per "la presentazione dell'istanza di trasferimento sede";

che, con decisione 30 agosto 2001, il tenitore dell'Ufficio del registro di commercio rifiutava la chiesta proroga e, costatato che il termine di tre mesi era trascorso infruttuoso, confermava lo scioglimento della __________, lo stesso non potendo più essere revocato;

che il ricorso avverso questa decisione è stato respinto dall'Autorità di vigilanza sul registro fondiario e di commercio con pronuncia del 14 dicembre contro la quale i ricorrenti si aggravano, ora, a questa Camera del Tribunale d'appello;

che essi ritengono come la decisione impugnata rappresenti un eccesso di formalismo in urto con il principio della proporzionalità poiché al momento in cui la società era priva di recapito la stessa nemmeno era attiva commercialmente;

che inoltre il termine di tre mesi dovrebbe decorrere dal 29 maggio 2001, trascorso il periodo di giacenza della raccomandata che non sarebbe mai stata notificata alla società proprio perché priva di recapito, o meglio ancora dal __________, data della pubblicazione sul FUCT;

che, in questi termini, il ristabilimento della situazione legale sarebbe stato annunciato al Registro di commercio con la domanda di concessione di proroga del 24 agosto 2001;

che l'Autorità di vigilanza ed il Registro di commercio di Lugano hanno chiesto la reiezione del ricorso;

che dagli atti appare ancora come, con rogito del notaio __________ del 28 agosto 2001, la __________ ha trasferito la propria sede sociale da __________ a __________ e che ne ha chiesto l'iscrizione a Registro di commercio, indicando il nuovo recapito a __________, con istanza di stessa data giunta all'Ufficio il 10 settembre 2001;

che il termine di tre mesi, che segue l'iscrizione dello scioglimento della società, entro il quale la dissoluzione può essere revocata se la situazione legale è ripristinata (art. 86 cpv. 3 ORC) è un termine di perenzione entro il quale non solo bisogna ristabilire la situazione legale ma bisogna anche portarla a conoscenza dell'Ufficiale del registro affinché abbia ad operare le necessarie iscrizioni (DTF 126 III 283; C. Meisterhans, Widerruf wegen Verlusts des Rechtdomizils am statutarischen Sitz ausgesprochenen Auflösung einer Aktiengesellschaft in SZW 6/2000, 302);

che, con il decorso di questo termine, la procedura di scioglimento d'ufficio è terminata e chiusa e la legge non prevede la possibilità di riaprire la procedura o di revocare lo scioglimento (C. Meisterhans, op. cit.);

che il termine di tre mesi inizia a decorrere quando la decisione di scioglimento è nota alla società, rispettivamente ai suoi organi o dal momento in cui è pubblicata nel FUSC (mentre è indifferente la successiva pubblicazione anche sul FUCT);

che, nel caso concreto, la comunicazione dell'iscrizione dello scioglimento della __________ è stata inviata al socio gerente __________ (e non evidentemente alla società di cui non era noto l'indirizzo percui non si può parlare, come fanno i ricorrenti, di mancata notifica e di giacenza postale) con lettera raccomandata del __________ e pubblicata sul FUSC del __________ seguente;

che, nella migliore delle ipotesi per i ricorrenti (qualora la raccomandata indirizzata al socio gerente non fosse stata ritirata oppure ritirata alla scadenza del periodo di sette giorni di giacenza postale, ma una tale ipotesi non è nemmeno sostenuta nel ricorso), il termine ha iniziato a decorrere il 29 maggio 2001 ed è scaduto il 29 agosto 2001;

che il __________ la società ha provveduto a trasferire la sede sociale (rogito 891 del notaio __________) ma la relativa richiesta d'iscrizione, con l'indicazione del nuovo recapito, è giunta all'Ufficio del registro di commercio solo il 10 settembre successivo;

che la domanda di proroga del 24 agosto 2001 non può, con tutta evidenza, rappresentare comunicazione di ripristino della situazione legale poiché la stessa non indica nessun nuovo recapito della società ed è, del resto, precedente all'atto di trasferimento della sede societaria che ha comportato la creazione del nuovo recapito in quel luogo;

che in queste condizioni il ripristino della situazione legale è avvenuto tardivamente e lo scioglimento della società non poteva più essere revocato;

che per gli argomenti riguardanti il preteso eccesso di formalismo si rinviano i ricorrenti alla lettura del consid. 3c bb) della DTF 126 III 283 che richiama la sentenza del Tribunale federale, non pubblicata, del 15 novembre 1996 la quale respingeva le critiche di formalismo e di violazione del principio della proporzionalità in un caso simile, poiché non vi è posto per un apprezzamento tra l'interesse formale del registro e quello della società;

Per i quali motivi

visti gli art. 86 cpv. 3 e 88a ORC

e, per le spese, la vigente TG

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso 21 dicembre 2001 del notaio avv. __________ e di __________ è respinto.

2. La tassa di giustizia di Fr. 200.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 250.-) sono a carico dei ricorrenti in solido.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione a:

- Ufficio del registro di commercio di Lugano

- Ufficio federale del registro di commercio, Berna (art. 103 litt. b seconda frase OG)

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 97 e seg. OG)