Legislator Giurisprudenza & Legislazione
12.2001.195 • TRAC TI 12.2001.195 Generato dall'IA

Recusal Denial Based on Untimely and Factually Unfounded Bias Allegation

Numero d'incarto 12.2001.195
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant sought the recusal of a lower court judge based on the suspicion of bias arising from an alleged fraudulent dating of a previous judgment (May 8th instead of May 14th) in favor of the opposing party in prior, now concluded, cases involving the same appellant and a municipality. The appellate court rejected the recusal request because the alleged false dating was factually incorrect, as evidenced by postal records showing the notice of judgment was sent on May 9th, making the May 8th date consistent with appeal timelines and supported by a prior appellate decision dismissing appeals related to those cases; furthermore, the appellant waited until the day of the hearing to file the motion concerning a previously known, unsubstantiated claim that had already been dismissed by the public prosecutor, suggesting bad faith and a delay inconsistent with the procedural requirement to act promptly upon suspicion.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 30 CPC, Art. 27 CPC, Art. 148 CPC, Art. 152 CPC, art. 27 e segg. CPC; Recusal Denial Based on Untimely and Factually Unfounded Bias Allegation: The appellate court rejected the recusal request because the alleged false dating was factually incorrect, as evidenced by postal records showing the notice of judgment was sent on May 9th, making the May 8th date consistent with appeal timelines and supported by a prior appellate decision dismissing appeals related to those cases; furthermore, the appellant waited until the day of the hearing to file the motion concerning a previously known, unsubstantiated claim that had already been dismissed by the public prosecutor, suggesting bad faith and a delay inconsistent with the procedural requirement to act promptly upon suspicion.

Parole chiave

Generato dall'IA
istanza di ricusazione tardiva malafede audizione delle parti mancata prova di parzialità ritardi procedurali procedura per diffamazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 27 e segg. CPC

Cited in the preamble to the ruling, the rejection of the recusation motion is based on the general rules governing recusation proceedings.

art. 148 CPC

Applied for charging the costs to the unsuccessful party (the petitioner).

art. 152 CPC

Cited as justification for charging costs to the petitioner due to the reckless nature of the request.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 12.2001.00195 · Lugano 6 dicembre 2001/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Rusca

segretario: · Petrini

sedente per giudicare l'istanza di ricusa 26 novembre 2001 di

__________ nei confronti del

Pretore del distretto di __________

nelle cause a procedura sommaria della stessa Pretura, Sezione 5 -inc. EF.2001.1765 ed EF.2001.1766- promosse nei confronti dell'istante dal

Comune di __________ rappr. da __________

lette le osservazioni della magistrata che si oppone all'istanza e quelle della controparte che si rimette al giudizio della Camera, pur scostandosi dai motivi addotti dall'istante che osserva peraltro non essere circostanziati;

visti gli atti dell'incarto;

considerato

in fatto e in diritto:

che questa Camera è competente a giudicare l'istanza in esame in virtù dell'art. 30 CPC;

che ai sensi dell'art. 27 CPC la ricusazione è possibile se è dato uno dei motivi di esclusione (ciò che in concreto è pacificamente estraneo all'istanza), come pure se vi è grave inimicizia tra il giudice e alcuna delle parti, rispettivamente in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni;

che scopo dell'istituto è quello di garantire l'imparzialità del giudice, in particolare quando è messa in causa tale caratteristica essenziale, rispettivamente quando v'è motivo di temere che egli possa essere prevenuto in una determinata vertenza (Guldener M., Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1958, pag. 13);

che ciò nonostante alla ricusa dev'essere fatto ricorso con riserbo, così da garantire -e non da sovvertirel'ordinamento giurisdizionale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 27, m. 7 in fine);

che i motivi di ricusa addotti da una delle parti e attinenti alla possibile parzialità del giudice devono essere valutati secondo un processo oggettivo, tendente a ricercare se il giudice offre le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio in tal senso, e soggettivo, inteso a determinare l'atteggiamento interiore del giudice in una determinata situazione (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem, m. 11 e 12);

che, in concreto, __________ (nel seguito: l'istante) sospetta il pretore __________ di parzialità con esclusivo riferimento a due cause già ultimate e trattate dallo stesso giudice in cui questi avrebbe *compiuto atti dolosi di falso di documento (datando la sentenza 8.05.2001 - la vera data essendo 14.05.2001*), ossia favorendo la controparte;

che tuttavia questo fatto, peraltro non accertato, né si vede che rilevanza in genere avrebbe potuto avere in danno dell'istante in quelle procedure, né che significato possa rivestire ai fini della postulata ricusa;

che la stessa circostanza qui denunciata è già stata oggetto di segnalazione al Ministero pubblico (denuncia 19 luglio 2001, indirizzata anche al Consiglio della magistratura) il quale, in data 7 agosto 2001, ha emanato un decreto di non luogo a procedere nei confronti del Pretore __________, considerando fra l'altro che *le lamentale del denunciante … non sono certo riconducibili all'operato del magistrato*;

che comunque dalla sentenza 3 luglio 2001 della Camera di cassazione civile di questo Tribunale che ha respinto i ricorsi dell'istante proprio nelle procedure da lui evocate in questa sede -inc. 152 e 153/2001 ACC- risulta che il termine di giacenza delle sentenze pretorili presso l'Ufficio postale del suo domicilio -che è di sette giorni in virtù di un'ordinanza postaleera venuto a scadenza il giorno 17 maggio 2001, ciò che indica come la data dell'8 maggio apposta sulla sentenza non solo è corretta, ma potrebbe (a dipendenza di questa considerazione) persino coincidere con quella d'intimazione;

che determinante per il computo del termine di ricorso contro una sentenza è infatti non la data apposta sulla decisione, ma unicamente quella di intimazione della stessa, termine di cui l'istante nemmeno parla, né peraltro indica da dove mai egli ricavi la supposizione che la decisione sia stata emessa il giorno 14 maggio 2001;

che l'intimazione è comunque sicuramente avvenuta il 9 maggio 2001, come risulta sia dal timbro postale sulla busta di spedizione delle due sentenze per plico raccomandato, ritornato alla Pretura dopo il periodo di giacenza e riposto nel relativo incarto (cfr. incarto archiviato presso la Sezione 5), sia dalla lista delle spedizioni allestita dalla Pretura e riferita a quella data;

che pertanto il motivo posto dall'istante a fondamento della domanda di ricusa, oltre a non essere confortato da nessuna indicazione di prove o indizi, è addirittura inesistente, ciò che esime questa Camera da ogni considerazione sulla sua rilevanza in relazione alle procedure pendenti;

che in più va tuttavia almeno considerato che l'istanza si pone al limite della ricevibilità per altro motivo;

che infatti, il principio dell'affidamento nel processo impone a chi chiede la ricusa di un giudice di non dare prova di attendismo, ma di reagire non appena i fatti siano interpretabili nel senso inteso dall'istante come un insieme coerente ed univoco (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem, m. 2);

che, per contro, l'istante invece di proporre la ricusa del Pretore appena ricevute -il 3 novembre 2001- le citazioni per il contraddittorio, l'ha fatto il giorno stesso in cui avrebbe dovuto tenersi l'udienza, ossia il 26 novembre, quando il motivo posto alla base del suo intervento era sempre lo stesso, già esposto senza successo in altra sede, ben prima dell'inizio delle presenti procedure di rigetto: ciò che, pur non comportando la perenzione del diritto alla ricusa (Cocchi/Trezzini, idem), fa almeno dubitare della buona fede dell'istante;

che all'istante, soccombente in questa procedura incidentale, devono essere caricate le spese e la tassa di giustizia (art. 148 CPC), tenendo conto altresì del carattere temerario dell'istanza fondata su allegazioni palesemente mendaci (art. 152 CPC), mentre non si giustificano ripetibili in favore della controparte, tenuto conto delle concise -ancorché pertinentiosservazioni alla domanda in esame.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 27 e segg. CPC, nonché LTG,

pronuncia:

1. L'istanza di ricusa 26 novembre 2001 di __________ nei confronti del Pretore del distretto di __________, è respinta.

2. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 300.--, sono poste a carico dell'istante.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di __________ sezione 5.

Per la Seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario