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12.2001.173 • TRAC TI 12.2001.173 Generato dall'IA

Judge's Self-Exclusion in Revocation Action Upheld Due to Prior Involvement

Numero d'incarto 12.2001.173
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellate court addressed the lower court judge's self-exclusion from a revocation action stemming from a prior bankruptcy proceeding involving the defendant's father, a matter over which the judge had presided as the head of the bankruptcy authority and where the merits of a potential revocation suit were discussed. The Court reasoned that although the parties did not oppose the exclusion, a confirmatory judgment by the appellate authority under the relevant Civil Procedure Code article was necessary to prevent abuse, and found the judge's prior involvement, including expressing an opinion on the likelihood of success of such a revocation action, justified the exclusion under the provision relating to those who have given an opinion on the case.

Regesto Legislator

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Art. 30 CPC, Art. 28 cpv. 2 CPC, Art. 26 lett. c CPC, art. 26 e seg. CPC; Judge's Self-Exclusion in Revocation Action Upheld Due to Prior Involvement: The Court reasoned that although the parties did not oppose the exclusion, a confirmatory judgment by the appellate authority under the relevant Civil Procedure Code article was necessary to prevent abuse, and found the judge's prior involvement, including expressing an opinion on the likelihood of success of such a revocation action, justified the exclusion under the provision relating to those who have given an opinion on the case.

Parole chiave

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revoca del fallimento magistrato sentenza civile abuso di autorità esclusione del testimone indipendenza dei giudici Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 26 lett. c CPC

Cited as the justification for excluding the Magistrate based on having previously given an opinion on the case within the scope of the bankruptcy procedure.

art. 30 CPC

Cited in the reasoning section regarding the authority responsible for deciding on the exclusion of the Magistrate.

art. 28 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning section regarding the deadline for parties to object to the exclusion.

art. 26 e seg. CPC

Cited in the concluding summary as the legal basis for the decree.

1.

The operative order confirming the exclusion of the Magistrate.

2.

The operative order stating that no court fees or expenses are levied.

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Testo completo

Incarto n. 12.2001.00173 · Lugano 29 ottobre 2001/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.2001.00005 della Pretura del distretto di Blenio - promossa con petizione 12 marzo 2001 da

__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ tutti rappr. dall'avv. __________

contro

__________ rappr. dall'avv. __________

in materia di azione revocatoria ex art. 285 e segg. LEF.

Ed ora sull’esclusione del Pretore e del Segretario assessore della Pretura del distretto di Blenio, comunicata dagli stessi interessati con pronuncia 29 aprile 2001 e trasmessa a questa Camera, per il giudizio di conferma, con scritto 12 ottobre 2001 del Pretore.

Letti ed esaminati gli atti dell’incarto.

Considerato

in fatto ed in diritto

che il Pretore e il Segretario assessore della Pretura del distretto di Blenio hanno dichiarato di escludersi dal trattare la causa revocatoria promossa da alcuni creditori nei confronti di __________, evidenziando di essersi già occupati in prima persona della procedura di fallimento nei confronti del di lei padre __________, che ne sarebbe all'origine;

che la decisione sull’esistenza o meno dei motivi di ricusazione o di esclusione compete, per quanto riguarda il Pretore, alla Camera civile del Tribunale di Appello (art. 30 CPC), mentre invece la decisione riguardante la ricusa del Segretario assessore compete al giudice dal quale dipende così che, qualora l’esclusione del Pretore fosse qui confermata con suo obbligo di astenersi da qualsiasi incombente in quella procedura, competerà al Pretore viciniore esprimersi al proposito;

che anche quando tutte le parti al processo non si oppongono all’esclusione del giudice - come appare verificarsi in concreto, dal momento che gli attori, nel termine di

5 giorni di cui all’art. 28 cpv. 2 CPC, nulla hanno eccepito al proposito, mentre la convenuta con scritto 4 aprile 2001 ha a sua volta ritenuto l'esistenza degli estremi per un'esclusione del primo giudice - l’astensione non è automatica ma è sempre necessario, per evitare abusi, il giudizio confermativo dell’autorità prevista dall’art. 30 CPC (Rep. 1997 p. 212);

che è quello che fa, con la presente decisione, la scrivente Camera;

che, infatti, i motivi addotti dal Pretore non prestano il fianco ad alcun dubbio sulla sua necessità di escludersi dal giudicare una fattispecie nella quale, quale preposto dell'UEF di Blenio, ha già avuto modo di conoscere del fallimento di __________, ritenuto oltretutto che nell'ambito di quella procedura si è pure svolta un'assemblea straordinaria dei creditori nella quale sono già state discusse sia l'opportunità sia le probabilità di successo di un'eventuale causa revocatoria contro __________ i (cfr. verbale 5 luglio 1999 doc. H);

che proprio la presa di posizione a quel momento da parte dell'ufficio fallimenti sull'eventuale benfondato di quest'ultima causa - cui il Pretore, già solo per la sua funzione di ufficiale UEF, non può essere estraneo - giustifica nelle particolari circostanze di decretare la sua esclusione, la sua posizione essendo in definitiva analoga a quella di chi ha dato un referto nella causa (art. 26 lett. c CPC);

che non si prelevano né tasse né spese, né si assegnano ripetibili per questa decisione;

Per i quali motivi

visti gli art. 26 e seg. CPC

decreta:

1. È confermata l'esclusione del Pretore del distretto di Blenio, __________, dall'occuparsi della causa inc. OA.2001.00005 di quella Pretura.

2. Non si prelevano tasse o spese.

3. Intimazione:

- __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Blenio, con atti di ritorno.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario