Withdrawal of Eviction Appeal After Lower Court Dismissal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeal proceeding was initiated following a lower court's decision to dismiss an eviction action and assign costs to the defendant, who subsequently sought a review of that decision, which the appellate court noted was submitted as an observation rather than a formal appeal. Because the party who had filed the initial lower court dismissal challenging document subsequently informed the court that they wished to withdraw their objection, the appellate court struck the appeal from the record without imposing any further taxes, costs, or indemnities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 66 cpv. 1 LTF; Withdrawal of Eviction Appeal After Lower Court Dismissal: Because the party who had filed the initial lower court dismissal challenging document subsequently informed the court that they wished to withdraw their objection, the appellate court struck the appeal from the record without imposing any further taxes, costs, or indemnities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article is implicitly referenced as the court orders no collection of fees or costs in the operative part.
Testo completo
Incarto n. 12.2001.00172 · Lugano 18 ottobre 2001/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario: · Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria – inc. no. DI.2001.00169 della Pretura della giurisdizione di Locarno–Città – promossa con istanza 21 settembre 2001 da
__________ __________ (entrambi rappr. dall'avv. __________) contro
__________ (rappr . dall'avv. __________ o)
con cui gli istanti hanno chiesto lo sfratto del convenuto dall'abitazione sita in Via __________ a __________;
visto il decreto 2 ottobre 2001 con cui il Pretore ha stralciato dai ruoli la procedura, caricando al convenuto la tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 20.– nonché le ripetibili di fr. 200.–;
ed ora sullo scritto 8 ottobre 2001 con cui il convenuto chiede al primo giudice di rivedere la sua decisione, che ritiene infondata, senza addebitargli ulteriori spese;
preso atto che l'appellante, con lettera 15 ottobre 2001, ha comunicato di voler ritirare l'impugnativa, che in realtà altro non era che uno scritto con cui egli esponeva le sue osservazioni in merito alla decisione pretorile;
decreta: 1. La procedura d'appello 12.2001.00172 è stralciata dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario