Appeal Against Refusal to Strike Company from Commercial Register Dismissed Upon Withdrawal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a supervisory authority's decision upholding the refusal by the commercial registry office to strike a company in liquidation from the commercial register, based on the liquidator also serving as the president of a qualified auditing firm that performed necessary reviews. The appellant argued unfair treatment and a bad-faith change in practice, but subsequently withdrew the appeal, which the court treated as a voluntary withdrawal tantamount to losing the case; consequently, the court dismissed the appeal, held the appellant responsible for the procedural costs proportionate to the actions taken, and denied the request for reimbursement of costs because the appellant was deemed the losing party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 745 cpv. 3 CO, Art. 66 cpv. 1 LTF; Appeal Against Refusal to Strike Company from Commercial Register Dismissed Upon Withdrawal: The appellant argued unfair treatment and a bad-faith change in practice, but subsequently withdrew the appeal, which the court treated as a voluntary withdrawal tantamount to losing the case; consequently, the court dismissed the appeal, held the appellant responsible for the procedural costs proportionate to the actions taken, and denied the request for reimbursement of costs because the appellant was deemed the losing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited in the reasoning explaining the background of the refusal to delete the company, though it was not explicitly used in the final orders.
The costs (tassa di giustizia and spese) are levied against the appellant because the appeal was withdrawn (equivalent to defeat).
Testo completo
Incarto n. 12.2001.00171 · Lugano 7 novembre 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario: · Petrini
sedente per statuire sul ricorso 10 ottobre 2001 presentato da
__________ rappr. dallo studio legale __________ contro la decisione 24 settembre 2001 della
Sezione del Registro fondiario e di commercio, quale Autorità di vigilanza sul registro di commercio, Bellinzona in materia di rifiuto di cancellazione di una società dal registro di commercio.
Letti ed esaminati gli atti
Considerato
che il ricorrente si è aggravato contro la decisione del 24 settembre 2001 dell'autorità di vigilanza sul registro di commercio che aveva confermato una precedente decisione dell'Ufficio del registro di __________ che rifiutava di procedere alla cancellazione della società __________ in liquidazione;
che la motivazione del rifiuto risiedeva nel fatto che il liquidatore dell'anonima, il qui ricorrente __________, era pure presidente della __________, ufficio di revisione particolarmente qualificato, che aveva eseguito le verifiche di cui all'art. 745 cpv. 3 CO;
che il ricorrente lamentava, al proposito, una disparità di trattamento ed un cambiamento di prassi contrario alla buona fede;
che, ricevute le osservazioni al ricorso dell'Autorità di vigilanza e dell'Ufficio dei registri di __________ che concludevano per la reiezione del ricorso, il ricorrente, con lettera 5 novembre 2001, ha comunicato di ritirare il ricorso chiedendo che le spese siano accollate all'autorità resistente il cui agire poco chiaro l'avrebbe costretto a ricorrere, tanto che gli dovrebbe anche essere attribuita un'indennità per ripetibili;
che il ritiro del ricorso equivale a desistenza e quindi a soccombenza, indipendentemente dai motivi, del ricorrente;
che a quest'ultimo vanno quindi addebitate le spese del giudizio proporzionate, in mancanza di decisione sul merito, agli atti compiuti;
che, proprio perché soccombente, non gli si può riconoscere un'indennità per ripetibili;
Per i quali motivi
decreta
1. Il ricorso 10 ottobre 2001 di __________ è stralciato dai ruoli.
2. La tassa di giustizia di Fr. 50.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 70.-) sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a: - __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario