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12.2001.170 • TRAC TI 12.2001.170 Generato dall'IA

Tenancy Occupancy Pending Nullity of Lease Termination Based on Void Deed

Numero d'incarto 12.2001.170
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant sought an interim measure in a tenancy dispute to retain occupancy of a ground-floor apartment beyond the end of a lease agreement, pending a decision on the alleged nullity of a prior termination notice and the existence of an indefinite lease. The lower court had rejected this request, relying on the lack of subsequent action by the appellant after conciliation failed. The appellate court overturned this decision because a related ruling simultaneously determined that the underlying deed partitioning the property, which was the basis for the opposing party's authority to act as the landlord, was null; consequently, the lease contract and the termination notice based on that invalid title were also rendered moot, eliminating the basis for the eviction proceedings and the need to rule on the interim application.

Regesto Legislator

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Art. 169 CC, Art. 602 CC, Art. 148 cpv. 2 CPC; Tenancy Occupancy Pending Nullity of Lease Termination Based on Void Deed: The lower court had rejected this request, relying on the lack of subsequent action by the appellant after conciliation failed. The appellate court overturned this decision because a related ruling simultaneously determined that the underlying deed partitioning the property, which was the basis for the opposing party's authority to act as the landlord, was null; consequently, the lease contract and the termination notice based on that invalid title were also rendered moot, eliminating the basis for the eviction proceedings and the need to rule on the interim application.

Parole chiave

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disdetta del locatore nullità del contratto disdetta immediata misura cautelare prelazione del conduttore procedura pendente Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 cpv. 2 CPC

This procedural rule was cited in the final order regarding the compensation of legal costs.

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Testo completo

Incarto n. 12.2001.00170 · Lugano 4 dicembre 2001/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Rusca

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella procedura cautelare in materia di locazione -inc. LA.2001.58 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4- promossa con istanza 12 giugno 2001 da

__________ rappr. dall'avv. __________ contro

__________ rappr. dall'avv. __________

chiedente che fosse fatto ordine alla convenuta di mettere a disposizione dell'istante, anche dopo il 30 giugno 2001, l'appartamento sito al piano terreno dell'abitazione di sua proprietà, part. no. __________ RFD di __________, alle attuali condizioni e fino alla pronuncia dell'Ufficio di conciliazione di Massagno;

domanda cui la convenuta si è opposta, così come alla discussione 2 agosto 2001 e che il pretore ha respinto con sentenza 27 settembre 2001;

appellante la parte istante che, in riforma della decisione impugnata, postula l'accoglimento della domanda, modificata nel senso che la decisione provvisionale sia estesa nel tempo fino alla crescita in giudicato della decisione relativa all'azione introdotta dall'istante l'8 agosto 2001 presso la Pretura di Lugano, sezione 4;

lette le osservazioni della convenuta con cui chiede la reiezione dell'appello;

preso atto dei documenti di causa e richiamata la decisione odierna di questa Camera, avente per oggetto la domanda di sfratto 13 luglio 2001 di __________ (inc. SF.2001.173);

considerato

in fatto e in diritto:

che con l'istanza in esame __________ intende garantire ai suoi figli e a sé stessa la possibilità di occupare l'appartamento familiare di __________, almeno a titolo provvisorio, oltre la data del 30 giugno 2001, ossia oltre la fine del contratto di locazione 7 dicembre 2000 e fino alla decisione giudiziale sulla pretesa nullità di una disdetta 19 giugno 2000 intimatale dalla convenuta e dell'accennato contratto di locazione (inc. LA.2001.77 della stessa Pretura, sezione 4);

che scopo di tale istanza è quello di accertare la validità di un contratto di locazione di durata indeterminata, precedentemente e verbalmente stipulato fra le parti e avente per oggetto lo stesso appartamento familiare;

che, discussa la domanda provvisionale contemporaneamente all'istanza di sfratto proposta da __________, il primo giudice l'ha respinta, rinviando ai motivi in base ai quali ha accolto lo sfratto e osservando come l'istante, dopo la mancata conciliazione davanti al competente ufficio, nulla avrebbe più intrapreso a tutela dei propri interessi;

che con il presente appello l'istante rimprovera al Pretore di aver dimenticato la presentazione da parte sua, chiusa la procedura di conciliazione, della già menzionata azione di nullità (inc. LA.2001.77), tuttora pendente e anzi sospesa dal Pretore in attesa della decisione definitiva sullo sfratto;

che inoltre l'appellante ritiene che il giudice avrebbe dovuto semmai dapprima decidere la pretesa nullità e solo in un secondo tempo lo sfratto;

che comunque, la contemporanea decisione dell'appello contro lo sfratto (inc. 12.2001.169 di questa Camera) conclude alla nullità della relativa istanza di __________ a dipendenza della nullità dell'atto di divisione in base al quale la stessa parte era divenuta proprietaria esclusiva dell'appartamento familiare;

che pertanto diviene privo d'oggetto non soltanto il contenzioso evaso con quella decisione, ma ogni atto compiuto da __________ in veste di asserita locatrice sulla base di quel contratto di divisione: quindi anche la disdetta 19 giugno 2000 (senza con ciò affermarne la rilevanza) e il contratto di locazione 7 dicembre 2000;

che, infatti, vale la pena di ribadire che, fintanto che non fosse avvenuta una valida divisione (con particolare riferimento all'art. 169 CC), i coeredi -in concreto __________ e i figli __________ e __________ - avrebbero potuto disporre del bene immobile solo congiuntamente (Tuor/ Picenoni, in Comm. di Berna, 1966, art. 602 CC, N. 28 e segg.);

che, stando così le cose, non v'è motivo per tenere aperto un contenzioso le cui premesse sono nel frattempo venute a mancare, dovendosi prescindere da ogni decisione di merito in questa sede, tanto più che la pronuncia impugnata esclude l'adozione di qualsiasi misura attiva;

che si giustifica pertanto, vista la particolarità della fattispecie, di prescindere dalla tassazione della presente decisione e dall'attribuzione di ripetibili a una delle parti.

Motivi per i quali;

richiamato per le spese e le ripetibili l'art. 148 cpv. 2 CPC pronuncia:

1. L'appello 8 ottobre 2001 di __________ è evaso nel senso dei considerandi.

2. Non si prelevano spese, né tassa di giustizia. Le ripetibili sono compensate.

3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario