Appealability of Procedural Order in Eviction Case
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an eviction proceeding, the defendant filed an appeal against the lower court's denial of their request to proceed via written procedure, even before a final decision on the eviction request was issued. The appellate court deemed the appeal inadmissible because the lower court's ruling, which regulated the procedure, constituted an unappealable ordinance under procedural law, irrespective of the appeal's timing relative to the underlying decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 94 CPC, Art. 95 cpv. 1 CPC, Art. 66 cpv. 1 LTF; Appealability of Procedural Order in Eviction Case: The appellate court deemed the appeal inadmissible because the lower court's ruling, which regulated the procedure, constituted an unappealable ordinance under procedural law, irrespective of the appeal's timing relative to the underlying decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited implicitly in the reasoning (that the decision was an unappealable ordinance under Art. 95 CPC), although the dispositive itself only declares inadmissibility, establishing the procedural bar for appeal.
Cited as the basis for charging the appellant with the court costs.
Testo completo
Incarto n. 12.2001.00167 · Lugano 10 ottobre 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa, Rusca
segretario: · Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. DI.2001.00148 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza di sfratto 20 agosto 2001 da
1. __________ 2. __________ entrambi rappr. dall' avv. __________ contro
__________ rappr. dall'amministratore avv. __________
Ed ora sul ricorso cautelativo 9 ottobre 2001 della convenuta nei confronti di un'eventuale decisione negativa del Pretore al riguardo della domanda di aprire un procedimento scritto nell'ambito della trattazione dell'istanza di sfratto;
ritenuto che il Pretore, con ordinanza 10 ottobre 2001, ha respinto la domanda di "aprire un procedimento scritto";
considerato che, indipendentemente a sapere se è possibile trattare un ricorso presentato ancor prima dell'emanazione della decisione contro cui si ricorre, la pronuncia del Pretore, trattandosi di provvedimento disciplinante il procedimento (art. 94 CPC), riveste la forma dell'ordinanza e come tale è inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC);
pronuncia
1. Il ricorso di __________ è inammissibile.
2. La tassa di giustizia e le spese, in complessivi Fr. 100.-, sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione (per raccomandata e via fax) a:
- __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario