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12.2001.167 • TRAC TI 12.2001.167 Generato dall'IA

Appealability of Procedural Order in Eviction Case

Numero d'incarto 12.2001.167
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In an eviction proceeding, the defendant filed an appeal against the lower court's denial of their request to proceed via written procedure, even before a final decision on the eviction request was issued. The appellate court deemed the appeal inadmissible because the lower court's ruling, which regulated the procedure, constituted an unappealable ordinance under procedural law, irrespective of the appeal's timing relative to the underlying decision.

Regesto Legislator

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Art. 94 CPC, Art. 95 cpv. 1 CPC, Art. 66 cpv. 1 LTF; Appealability of Procedural Order in Eviction Case: The appellate court deemed the appeal inadmissible because the lower court's ruling, which regulated the procedure, constituted an unappealable ordinance under procedural law, irrespective of the appeal's timing relative to the underlying decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
ordine di sfratto decisioni incidentali impugnabilità della decisione di rinvio eccezione di incostituzionalità procedimento pregiudiziale diritto di togliere le addizioni Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 95 cpv. 1 CPC

Cited implicitly in the reasoning (that the decision was an unappealable ordinance under Art. 95 CPC), although the dispositive itself only declares inadmissibility, establishing the procedural bar for appeal.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Cited as the basis for charging the appellant with the court costs.

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Testo completo

Incarto n. 12.2001.00167 · Lugano 10 ottobre 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa, Rusca

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. DI.2001.00148 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza di sfratto 20 agosto 2001 da

1. __________ 2. __________ entrambi rappr. dall' avv. __________ contro

__________ rappr. dall'amministratore avv. __________

Ed ora sul ricorso cautelativo 9 ottobre 2001 della convenuta nei confronti di un'eventuale decisione negativa del Pretore al riguardo della domanda di aprire un procedimento scritto nell'ambito della trattazione dell'istanza di sfratto;

ritenuto che il Pretore, con ordinanza 10 ottobre 2001, ha respinto la domanda di "aprire un procedimento scritto";

considerato che, indipendentemente a sapere se è possibile trattare un ricorso presentato ancor prima dell'emanazione della decisione contro cui si ricorre, la pronuncia del Pretore, trattandosi di provvedimento disciplinante il procedimento (art. 94 CPC), riveste la forma dell'ordinanza e come tale è inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC);

pronuncia

1. Il ricorso di __________ è inammissibile.

2. La tassa di giustizia e le spese, in complessivi Fr. 100.-, sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione (per raccomandata e via fax) a:

- __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario