Legislator Giurisprudenza & Legislazione
12.2001.166 • TRAC TI 12.2001.166 Generato dall'IA

Eviction Proceeding Judge Recusal Motion Rejection and Jurisdictional Ruling

Numero d'incarto 12.2001.166
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In an eviction proceeding, a party filed a second motion to recuse the presiding judge based on new arguments after a previous motion was denied, primarily objecting to the judge returning a written submission in an otherwise oral procedure, but the appellate court rejected the second recusal motion because the new arguments failed to establish any grounds casting doubt on the judge's impartiality, noting that the judge's material actions were correct even if the procedural handling of the returned document was technically flawed, and further ruled that it lacked jurisdiction over the accompanying hierarchical appeal, ordering the case files returned to the lower court to continue the eviction process without delay.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 507 cpv. 2 CPC, Art. 148 CPC, Art. 2 cpv. 2 CC, art. 27 CPC, art. 30 CPC; Eviction Proceeding Judge Recusal Motion Rejection and Jurisdictional Ruling: richiamati gli art. 27 e 30 CPC e per le spese gli art. 148 CPC e la TG decreta: I. L’istanza di ricusa 8 ottobre 2001 di __________ è respinta.

Parole chiave

Generato dall'IA
domanda di ricusazione ordine di sfratto motivi di competenza decisioni incidentali azione di separazione documenti contenuti nel fascicolo Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 27 CPC

This article was cited in the preamble to the judgment as a basis for dismissing the challenge/recusal request.

art. 30 CPC

This article was cited in the preamble to the judgment as a basis for dismissing the challenge/recusal request.

art. 148 CPC

This article was cited in the preamble and applied in order II to assign the court fees to the requesting party.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 12.2001.00166 · Lugano 9 ottobre 2001 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario: · Petrini

sedente per giudicare sull’istanza di parzialità (recte: istanza di ricusa) e sul ricorso gerarchico 9 ottobre 2001, presentati nei confronti del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, da

__________ rappr. dall'amministratore unico, avv. __________

nell’ambito della causa - inc. no. DI.2001.00148 di quella Pretura - contro di lei promossa il 20 agosto 2001 da

__________ __________ entrambi rappr. dall'avv. __________

volta ad ottenere lo sfratto della convenuta, compresi eventuali subconduttori, dalla proprietà immobiliare denominata "__________" sita in __________ a __________.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.

Considerato

in fatto e in diritto: che nell’ambito della causa di sfratto contro di lei promossa con istanza 20 agosto 2001 da __________ e __________, __________ con scritto 5 settembre 2001 ha chiesto la ricusa del giudice adito, ovvero del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;

che con decreto 26 settembre 2001 (inc. no. 12.2001.00145) questa Camera ha respinto l'istanza di ricusa, non ritenendo in sostanza che le argomentazioni sollevate dalla ricusante fossero tali da mettere in dubbio l'imparzialità del Pretore;

che con scritto 8 ottobre 2001 __________ ha nuovamente chiesto la ricusa del giudice adito sulla base di nuove argomentazioni che non erano contenute nella precedente istanza di ricusa;

che con scritto 9 ottobre 2001 il Pretore ha dichiarato di non ravvisare nella fattispecie l’esistenza di motivi giustificanti una ricusa, mentre la controparte non è stata invitata a presentare osservazioni;

che, richiamate le considerazioni diritto di cui al decreto 26 settembre 2001 di questa Camera, nemmeno in questa occasione si può concludere che la ricusante abbia reso verosimile alcun elemento suscettibile di confermare l'esistenza di una situazione d'incapacità soggettiva del Pretore ad occuparsi senza pregiudizi della vertenza processuale;

che essa rimprovera innanzitutto al Pretore di averle ritornato la risposta di causa

4 settembre 2001, sennonché egli non si avvede che la decisione del giudice di prime cure è perfettamente legittima, la procedura di sfratto essendo orale (art. 507 cpv. 2 CPC), ritenuto pertanto che essa potrà far valere le sue argomentazioni nell'ambito dell'udienza di discussione;

che il fatto che il primo giudice abbia deciso il ritorno di quello scritto, ancorché la causa, con l'inoltro dell'istanza di ricusa, fosse ormai sospesa, anche se non del tutto corretto da un punto di vista formale, non è sicuramente tale da farlo apparire come prevenuto, stante comunque la correttezza del suo agire da un punto di vista materiale;

che per il resto non è possibile rimettere in discussione le argomentazioni con cui questa Camera aveva concluso per l'infondatezza dell'istanza di ricusa 5 settembre 2001;

che in tali circostanze l’istanza che qui ci occupa, il cui scopo è ovviamente unicamente quello di rimandare l'udienza di discussione sulla procedura di sfratto indetta per l'11 ottobre prossimo, deve essere respinta con accollo all’istante di tassa di giustizia e spese (art. 148 CPC), mentre non si assegnano ripetibili alla controparte che non è stata invitata a pronunciarsi;

che gli atti di causa vanno dunque ritornati al Pretore affinché continui senza indugio nella procedura di sfratto;

che, come già rilevato con la decisione 26 settembre 2001, questa Camera, non essendo un'autorità di vigilanza, non è per contro competente ad esaminare il "ricorso gerarchico" annesso all'istanza di ricusa;

che la parte viene altresì avvertita che l'inoltro da parte sua di altre istanze di ricusa, basate su argomentazioni del tutto pretestuose, in futuro non verranno più prese in considerazione (art. 2 cpv. 2 CC);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 27 e 30 CPC e per le spese gli art. 148 CPC e la TG decreta: I. L’istanza di ricusa 8 ottobre 2001 di __________ è respinta.

§ *Gli atti di causa sono ritornati al Pretore per la continuazione della procedura.*

II. La tassa di giustizia di fr. 180.-- e le spese di fr. 20.-- (totale fr. 200.--), da anticiparsi dal qui istante, restano a suo carico.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, con atti di ritorno.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario